Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21121 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24365/17 proposto da:

-) M.D., elettivamente domiciliato in Jesi, c.so Giacomo

Matteotti n. 69/b, presso l’avvocato Paolo Cognini, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 31 marzo 2017 n.

500;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.D., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 (il ricorso non precisa se per l’ipotesi di cui alla lett. (a), (b) o (c));

(b) in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse che nel suo Paese era fidanzato con una donna, deceduta durante la gravidanza; che i familiari della donna, membri d’una potente famiglia locale, lo avevano accusato della morte della giovane; che lo avevano perciò minacciato e fatto segno ad atti di violenza; che vane erano state le denunce da lui presentate alle autorità locali; che per sfuggire a tali minacce aveva lasciato il suo Paese.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza; avverso tale provvedimento l’odierno ricorrente propose opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza del 10.2.2016.

La Corte d’appello di Ancona con sentenza 31.3.2017 rigettò il gravame. La Corte d’appello rigettò tutte le domande di protezione proposte dall’odierno ricorrente ritenendo che:

a) il racconto dell’istante fosse inattendibile e contraddittorio;

b) in ogni caso non era dimostrata la sussistenza di nessuno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

c) la protezione umanitaria non potesse essere concessa perchè nel suo Paese il ricorrente non poteva ritenersi esposto a violenze, a persecuzioni od a ritorsioni.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da M.D. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,5,6,8,10,13,27 e 32.

Al di là di tali riferimenti, non tutti pertinenti, l’illustrazione del motivo contiene due distinte censure.

Con una prima censura il ricorrente lamenta che il giudice di merito non avrebbe esaminato in modo “congruo” il caso; non avrebbe compiuto i doverosi approfondimenti istruttori officiosi in merito ai fatti narrati dal ricorrente; non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto non credibile il racconto di quest’ultimo; avrebbe valutato i fatti in modo “soggettivo ed illogico”.

Con una seconda censura il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Premesso che la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di protezione umanitaria ritenendo non sussistenti le condizioni che legittimano il riconoscimento della protezione internazionale (rifugio o protezione sussidiaria), osserva il ricorrente che la protezione umanitaria ha presupposti ben diversi da quelli della protezione internazionale, sicchè la Corte d’appello non poteva negare la prima, sol perchè non v’erano i presupposti della seconda.

1.2. La prima delle suesposte censure è inammissibile.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di ritenere veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà mai dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Sindacabile in sede di legittimità, pertanto, potrebbe essere soltanto il metodo di giudizio applicato dal giudice di merito (ad esempio, per violazione dei precetti dettati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in tema di ricerca e valutazione delle prove), ma non certo il merito del giudizio in sè riguardato, una volta che quei criteri siano stati osservati.

1.3. Infondata è invece la censura con cui il ricorrente lamenta il mancato uso, da parte del giudice di merito, dei suoi poteri di approfondimento istruttorio officiosi.

Infatti, con riferimento alla domanda di asilo ed a quella di protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (a) e (b), il giudice aveva alcun obbligo di “cooperazione istruttoria”, una volta ritenuto inattendibile il richiedente.

Questo dovere c.d. “di cooperazione istruttoria”, tuttavia, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

Se manca questa attendibilità, non sorge quel dovere, poichè l’una è condizione dell’altro (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 01). Questi principi sono già stati affermati da questa Corte sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di asilo, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di morte o tortura, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (a) e (b) (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

1.4. Nemmeno la sentenza può dirsi viziata per non aver accertato d’ufficio la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dal momento che (stando alla narrazione dei fatti contenuta nelle pagine 2-4 del ricorso) il ricorrente non risulta avere mai nemmeno dedotto a fondamento della propria domanda di protezione l’esistenza di un pericolo grave derivante da violenza indiscriminata causata da conflitto armato.

E tale deficit assertivo preclude qualsiasi indagine ex officio, dal momento che se il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 solleva il richiedente asilo dall’onere della prova, non lo solleva tuttavia dall’onere di allegazione.

1.5. La seconda censura (concernente la protezione umanitaria) è del pari inammissibile, dal momento che il ricorrente, pur sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe correttamente valutato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, non specifica quali sarebbero stati, nella specie, tali presupposti.

Non è dedotta, in particolare, nell’illustrazione del motivo, nessuna ipotesi specifica di vulnerabilità, nè tanto meno si indica nel ricorso quando, in che termini ed in quale atto processuale tale situazione specifica di vulnerabilità era stata dedotta nei gradi di merito; nè ovviamente, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, può conseguire ipso iure al solo fatto che il richiedente si sia viste rigettare le altre domande di protezione internazionale (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 02).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente, dopo avere invocato la intangibilità del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sostiene che tale diritto nel caso di specie sarebbe stato vulnerato a causa della “sistematica violazione dei precetti di legge (…) che ha investito la fase amministrativa del primo grado di giudizio, e non ha trovato alcun rimedio in grado di appello”.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, dal momento che con esso non si fa valere alcuna puntuale censura; non si muove alcuna precisa critica; non si denuncia alcun concreto error in procedendo della sentenza impugnata.

Nella illustrazione del motivo si afferma genericamente che la Corte d’appello avrebbe violato la legge, per le ragioni già indicate nell’esposizione del primo motivo.

Il motivo è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, per mancanza d’una completa e chiara illustrazione delle doglianze con esso proposte.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori contenuti nella sentenza di merito che siano correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da queSta Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

3.2. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M.D. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre accessori e rifusione delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA