Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21120 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30147/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI e

CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

C.A.E., MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 606/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/06/2011, R.G.N. 1982/2009.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto a C.A.E. l’indennità di accompagnamento a decorrere dall’1/10/2017.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. La C. è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. L’Inps censura la sentenza, denunciando vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha riconosciuto la prestazione con decorrenza dall’1/10/2007 in contrasto con quanto disposto dal CTU e senza alcuna motivazione, ma anzi dopo aver manifestato l’intento di voler aderire alle conclusioni del CTU.

2. Il motivo è fondato. L’Istituto ha riportato nel ricorso, ai fini della specificità del motivo, le conclusioni del CTU ed ha depositato, unitamente al ricorso, anche la CTU svolta in appello da cui risulta che il consulente ha riconosciuto la sussistenza “di gravi e persistenti difficoltà nell’espletamento dei compiti e delle attitudini proprie dell’età configuranti un’invalidità del 100% a far data dal 26/9/2007”, nonchè “per quanto riguarda la necessità dell’accompagnatore..bisognevole in quanto non in condizioni di deambulare in modo autonomo a far data dal 3/11/2010”.

La Corte d’appello, dopo aver ritenuto le conclusioni del CTU meritevoli di accoglimento, ha, in modo contraddittorio e senza alcuna motivazione, riconosciuto l’indennità di accompagnamento, unica prestazione richiesta, con una diversa decorrenza.

3. la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito riconoscendo il diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza 1.12.2010 in conformità a quanto accertato dal CTU.

6. Le spese dei due gradi di giudizio, come liquidate in appello, vanno confermate. Le spese del presente giudizio vanno compensate stante le ragioni dell’accoglimento del ricorso.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il diritto di C.A.E. all’indennità di accompagnamento dall’1/12/2010 ferme le spese come liquidate nei giudizi di merito, compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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