Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21120 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21564/17 proposto da:

-) S.M.R., elettivamente domiciliato in Napoli, p.za

Cavour 139, presso l’avvocato Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 21 febbraio 2017

n. 284;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2019 dal Consigliere relatore Dott. Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M.R., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 (il ricorso non precisa se per l’ipotesi di cui alla lettera (a), (b) o (c));

(b) in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse che nel suo Paese era esposto al pericolo di morte per essersi convertito alla religione sciita, e di avere per questa ragione già ricevuto minacce, rivolte sia a lui direttamente che a membri della sua famiglia.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza con provvedimento datato 2.3.2015.

Avverso tale provvedimento S.M.R. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 22.1.2016.

La Corte d’appello di Ancona con sentenza 21.2.2017 rigettò il gravame. La Corte d’appello rigettò la domanda di protezione sussidiaria ritenendo che:

a) il racconto dell’istante fosse inattendibile e contraddittorio, sia nella parte in cui riferiva della conversione, sia nella parte in cui riferiva delle minacce;

b) “non sono individuabili concreti elementi atti a far ritenere” l’esistenza, nella regione di provenienza dell’istante, d’una situazione di violenza indiscriminata.

Rigettò, altresì, la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ritenendo che l’istante non aveva nè allegato, nè provato, “specifiche situazioni soggettive” giustificative della protezione umanitaria.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.M.R. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Il primo motivo di ricorso, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà due distinte censure.

Con la prima censura (illustrata a p. 6, in fine, del ricorso) il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del dovere c.d. “di cooperazione istruttoria” di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte d’appello rigettato la sua domanda di protezione limitandosi a rilevare l’inattendibilità del richiedente, senza accertare l’esistenza della “conclamata gravissima persecuzione della minoranza sciita in Pakistan”.

Con una seconda censura (esposta a p. 7, secondo capoverso, del ricorso) il ricorrente lamenta che l’eventuale non credibilità del richiedente non poteva giustificare il rigetto della domanda di protezione basato sulle circostanze di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c) (e cioè la sussistenza della minaccia d’un danno grave alla persona, derivante da situazione di violenza indiscriminata causata da conflitto armato).

1.2. La prima delle censure sopra riassunte è infondata.

Ai richiedenti asilo ed ai richiedenti protezione sussidiaria la legge accorda una speciale posizione di favore nel processo, rappresentata dall’attenuazione degli oneri probatori. Infatti è dovere (e non facoltà) del giudice, anche dinanzi a narrazioni prive di riscontri obiettivi, attivarsi per acquisire “informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 cit.), assumendo di propria iniziativa le informazioni necessarie, e senza arrestarsi alla mera constatazione che l’istante non abbia fornito prova dei suoi assunti (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01).

Questo dovere c.d. “di cooperazione istruttoria”, tuttavia, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale. Esso è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. Se manca questa attendibilità, non sorge quel dovere, poichè l’una è condizione dell’altro (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

Questi principi sono già stati affermati da questa Corte sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di asilo, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di morte o tortura, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (a) e (b) (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

1.3. La seconda censura del primo motivo, per come è formulata, è inammissibile, e lo è per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che in tanto può dirsi violato, da parte del giudice di merito, il dovere c.d. di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto quel giudice rigetti la domanda di protezione ritenendola non provata, senza avere previamente ricercato ex officio una conferma dei fatti dedotti dal richiedente asilo, e concernenti il generale contesto sociopolitico del suo Paese di provenienza.

Non è questo il nostro caso.

La sentenza impugnata, infatti, non ha risolto la controversia limitandosi a fare applicazione del principio actore non probante, reus absolvitur, ma ha – al contrario – ritenuto dimostrato in punto di fatto che “la specifica zona di provenienza del ricorrente (non fosse) interessata da situazioni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno od internazionale”.

A fronte dunque di una statuizione positiva con cui il giudice di merito dichiari inesistente, nel Paese di provenienza del richiedente asilo, una situazione di violenza indiscriminata derivate da conflitto armato, chi intenda impugnare in sede di legittimità tale statuizione non potrà ovviamente limitarsi a contrapporre il proprio personale giudizio a quello formulato dal giudice di merito, ma potrà censurarlo solo nei ristretti limiti in cui il giudizio di fatto è sindacabile in sede di legittimità: vuoi denunciando la nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà od inintelligibilità della motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; vuoi denunciando l’omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5; vuoi denunciando ex art. 360 c.p.c., n. 3 il travisamento delle fonti di prova.

Nel caso di specie, per contro, il primo motivo di ricorso non indica per quali ragioni e sulla base di quali fonti dovrebbe ritenersi erroneo il giudizio formulato dalla Corte d’appello circa l’insussistenza, nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente, d’una situazione di violenza indiscriminata.

1.4. La seconda ed indipendente ragione di inammissibilità della seconda censura del primo motivo di ricorso risiede nel fatto che il ricorrente, al di là di un assai generico cenno a p. 2, punto 6, del ricorso (ove afferma solo di avere formulato domanda “ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), in nessun punto del ricorso deduce quando, in quale atto ed in quali termini abbia dedotto in giudizio l’esistenza, nella sua zona di residenza, di una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato. Il ricorso non è dunque rispettoso del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto non indica quando ed in quali termini ha formulato, nel giudizio di merito, la domanda che assume erroneamente giudicata (cfr., in tal senso, Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01; e così pure 13099/19, in motivazione).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il “fatto decisivo” che assume non essere stato esaminato è individuato nella circostanza che il ricorrente, se rientrasse nel suo Paese, sarebbe esposto al rischio di persecuzioni per ragioni religiose.

Dopo avere esposto questa censura, l’illustrazione del motivo prosegue tornando a dolersi (pag. 10) della violazione, da parte del giudice di merito, dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

2.2. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fatto decisivo il motivo è inammissibile.

Infatti, essendovi state due decisioni conformi nei gradi di merito, non è consentito in questa sede invocare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, giusta la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

Tale norma, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134), giusta la previsione dell’art. 54, comma 2 D.L. n. citato, si applica ai ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (così già Sez. 5 -, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018, Rv. 648075 – 01): e nel caso di specie il giudizio di appello è iniziato nel 2016, dunque molto dopo l’introduzione della novella codicistica suddetta.

2.3. Nella parte restante il motivo non fa che reiterare la censura già formulata col primo motivo di ricorso, ed è inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riferimento a quest’ultimo.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4 e 5; del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe rigettato la sua domanda di protezione umanitaria sul presupposto che egli non rientrasse nelle categorie di “soggetti vulnerabili” di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis.

Sostiene che la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari prescinde dal suddetto accertamento, ed ha per presupposto soltanto “una situazione di particolare vulnerabilità”.

3.2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto affermato che la protezione umanitaria possa essere accordata soltanto alle categorie di soggetti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, ma ha rigettato la domanda di protezione umanitaria per mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell’onere di allegare tempestivamente i fatti concreti e personali, posti a fondamento della domanda di protezione c.d. umanitaria: e tale ratio decidendi non viene neanche sfiorata del motivo di ricorso in esame.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene che la sentenza d’appello avrebbe “omesso l’esame dei presupposti legittimanti la concessione di protezione umanitaria”.

4.2. Il motivo, per come è prospettato dallo stesso ricorrente (e cioè come denuncia di omesso esame d’un fatto decisivo) è inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., essendovi già state nei gradi di merito due pronunce conformi.

Ove, peraltro, a prescindere dalla sua intitolazione di merito, si badasse alla sostanza della censura, essa andrebbe qualificata come denunciante un erroneo apprezzamento dei fatti, e come tale sarebbe comunque inammissibile, perchè volta a sollecitare da questa Corte un tipico sindacato di merito.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

5.2. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.M.R. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre accessori e rifusione delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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