Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2112 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 18/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio, giusta procura speciale allegata al ricorso,

dall’avv. Massimo Gilardoni che indica per le comunicazioni relative

al processo il fax n. 030.2055358 e la p.e.c.

massimo.gilardoni-brescia.pecavvocati.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

-intimato –

avverso la sentenza n. 396/2018 della Corte di appello di Brescia

emessa il 31.1.2018 e depositata il 19.3.2018, R.G. 1487/2016;

sentito in camera di consiglio il relatore Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

Il sig. K.M., cittadino (OMISSIS), nato il 7.12.1991, ha chiesto alla competente Commissione territoriale, il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine della cd. protezione umanitaria.

La Commissione territoriale ha respinto la domanda.

Il sig. K.M. ha proposto quindi ricorso al Tribunale di Brescia esponendo di essere fuggito dal suo paese per paura di essere arrestato per il mancato pagamento di un debito tributario del padre, nel frattempo emigrato in Senegal.

Il Tribunale di Brescia ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del richiedente asilo per essere non dimostrato e assolutamente improbabile che l’inadempimento di un obbligo tributario altrui possa essere sanzionato con il carcere anche nei confronti dei discendenti del debitore. Il Tribunale ha anche rilevato che nessun altro grave motivo era stato prospettato ai fini della richiesta di protezione umanitaria. Nè sussistevano ragioni legate alla condizione del paese di provenienza e valutabili ai fini della concessione della protezione sussidiaria.

La Corte di appello di Brescia con sentenza n. 396/18 ha confermato la decisione di primo grado rilevando che la nuova situazione politica del (OMISSIS), che ha visto nel 2017 il ritorno di un regime democratico dopo la dittatura ventennale di Y.J., esclude definitivamente la possibilità di arresti arbitrari cui il richiedente asilo ha attribuito la causa dell’espatrio.

Ricorre per cassazione il sig. K.M. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e in particolare dell’art. 10 Cost., comma, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-7 e 14 degli artt. 2 e 3 C.E.D.U. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere la Corte di appello escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto sulla situazione del Pakistan e in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè per aver omesso di considerare la situazione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione nel paese di provenienza e di permanenza avuto riguardo alla Libia; b) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2.

Non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è il frutto di un palese errore nella identificazione della persona del richiedente asilo dato che nell’esposizione si fa riferimento al Pakistan, al periodo di permanenza in Libia e alla irruzione di militanti del partito islamico e alla interruzione delle operazioni di voto cui seguì la rissa con feriti. Circostanze e luoghi che nulla hanno a che fare con la persona del ricorrente e con le sue dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e nei due gradi del giudizio di merito.

Anche il secondo motivo di ricorso sembra non avere a che fare con la presente controversia visto che si censurano del tutto genericamente le valutazioni del Tribunale e non della Corte di appello e si chiede una comparazione fra la situazione attuale e quella nel paese di provenienza del richiedente asilo laddove una situazione di privazione in atto dei diritti fondamentali non è mai venuta in discussione nel corso del giudizio di merito e la Corte di appello, come si è detto, ne ha escluso la possibilità facendo riferimento alla situazione politica attuale del (OMISSIS). Il ricorrente non svolge alcuna argomentazione al riguardo nè indica quali condizioni di integrazione sociale ed economica nel nostro paese non sarebbero state valutate dalla Corte di appello nè quando sarebbero state dedotte come possibile presupposto di concessione della protezione umanitaria.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizioni sulle spese processuali consegue la presa d’atto in dispositivo dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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