Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2112 del 29/01/2018
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2112 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 27481-2013 proposto da:
AMATO EMILIANO, da se stesso rappresentato e difeso
unitamente all’avvocato BRUNO CAPPONI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso il
proprio studio;
– ricorrente contro
COMUNE di POMEZIA in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5202/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 29/01/2018
udienza del
05/12/2017
dal
Consigliere VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
atti depositati.
udito l’Avvocato EMILIANO AMATO che si riporta agli
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Pomezia proponeva opposizione al d.i. concesso dal
Tribunale di Roma all’avv. Emiliano Amato per l’importo di euro 8306,01
eccependo un accordo sulla misura dei compensi e l’avvenuto
pagamento.
spese.
La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva, respingeva il
primo motivo di appello sull’applicazione delle tariffe di cui al DM 27/2004
perché, avendo l’avvocato rinunciato al mandato nel maggio 2004,
dovevano applicarsi le tariffe del DM 585/1994, e con sentenza definitiva
22.10.2012, respingeva gli altri motivi esaminando i documenti prodotti
dalle parti e concludendo che il credito di euro 9363,10 era già stato
pagato anteriormente al ricorso monitorio con la maggior somma di euro
13.270,49 e non potevano essere riconosciuti altri crediti.
Ricorre l’Avv. Amato con tre motivi, illustrati da memoria, non resiste
controparte.
Il ricorso denunzia 1) violazione dell’art. 2233 cc, vizi di motivazione circa
il passaggio in giudicato dell’esistenza di un accordo per le prestazioni
come individuato dall’ordine professionale; 2)violazione dell’ art. 1224 cc
e vizi di motivazione per il ritenuto assorbimento della questione del
maggior danno; 3) violazione dell’art. 92 cpc e vizi di motivazione sula
condanna alle spese in appello.
Ciò premesso, si osserva:
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il d.i. e compensava le
Come dedotto, la sentenza non definitiva ha respinto il primo motivo di
appello sull’applicazione delle tariffe di cui al DM 27/2004 perché, avendo
l’avvocato rinunciato al mandato nel maggio 2004, dovevano applicarsi le
tariffe del DM 585/1994, e quella definitiva del 22.10.2012 ha respinto gli
altri motivi esaminando i documenti prodotti dalle parti e concludendo
ricorso monitorio con la maggior somma di euro 13.270,49 e non
potevano essere riconosciuti altri crediti.
Questa motivazione non appare congruamente attaccata dalle
superiori censure.
Il primo motivo sembra nuovo; nel ritenere superati gli accordi in
relazione al riferimento ai parametri individuati dall’ordine, non
argomenta sull’applicazione della tariffa del 1994 stante l’avvenuto
rinunzia al mandato in epoca precedente all’applicazione di quella del
2004 e non contesta l’affermazione della sentenza su un pagamento
superiore al dovuto già prima del ricorso al procedimento monitorio.
Invero, la sentenza fa riferimento ai progetti di parcella nn.
646/2004 per l’importo di euro 2571, 64 e 644/2004 per l’importo di euro
791,46 ed agli acconti riconosciuti nel ricorso monitorio, concludendo per
l’esistenza di un credito di euro 9363,10 già onorato dal Comune,
anteriormente al ricorso monitorio , tramite il pagamento della maggior
somma di euro 13.270,19.
Il motivo di appello concerneva le restanti voci di credito non
riconosciute ( spese vive per parere di congruità, marche da bollo,
che il credito di euro 9363,10 era già stato pagato anteriormente al
interessi, maggior danno e danno da lite temeraria) che, tuttavia, non
potevano porsi a carico dell’Ente per quanto dedotto.
Conseguente è il rigetto anche del secondo motivo mentre il terzo è
infondato attesa la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 5 dicembre 2017.
Il Presidente
Il Consigliere estensore
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IN CANCELLERIA
La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti