Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2112 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3345-2012 proposto da:

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall’

avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE LUCA GENTILE SCRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO

CORVACE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO CORVACE che insiste

per il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Comune di Cassano delle Murge (BA) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 89/1/11 del 20 giugno 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto da esso opposto all’istanza 29 giugno 2005 con la quale la Cantina Sociale Luca Gentile coop. a r.l. richiese il rimborso dell’Ici pagata dal 2000 al 2004 sul fabbricato strumentale da essa posseduto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto – in applicazione di SSUU 18565/09 – che l’immobile in oggetto fosse esente da Ici, in quanto iscritto in categoria catastale di ruralità D10; con conseguente irrilevanza dell’accertamento della sua effettiva destinazione ad attività strumentale di quella agricola.

Resiste con controricorso la Cantina Sociale.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso ogni pronuncia sulla eccezione, da esso proposta in primo grado e ribadita in secondo, di prescrizione del diritto al rimborso in relazione agli anni 2000 e 2001; dovendosi nella specie applicare il termine triennale di prescrizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 non prorogabile a cinque anni ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale disposto il rimborso anche per gli anni 2000 e 2001, nonostante che la Cantina Sociale non avesse contestato, nei gradi di merito, i fatti da esso Comune dedotti a sostegno della prescrizione triennale, decorrente dalla presentazione dell’istanza di rimborso.

p. 3. E’ fondato, con effetto assorbente della seconda censura, il primo motivo di ricorso.

Va infatti considerato che il Comune aveva, tra le altre ragioni, dedotto in giudizio – e, ancor prima di questo, nel provvedimento di diniego di rimborso – la prescrizione (decadenza) triennale del diritto al rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13; con conseguente preclusione, indipendentemente dal merito, alla restituzione di quanto pagato prima del triennio dall’istanza di rimborso (annualità 2000 e 2001, essendo stata tale istanza presentata nel giugno 2005). L’eccezione, non presa in considerazione dal primo giudice che aveva tuttavia ritenuto insussistenti i presupposti del rimborso rigettando il ricorso della società contribuente, era stata inoltre riproposta ex art. 346 c.p.c. nell’atto di costituzione del Comune in appello.

Ebbene, su tale eccezione la commissione tributaria regionale nulla ha statuito, così incorrendo nella lamentata violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo tributario.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società controricorrente, non ci si trova di fronte – nella specie – ad una pronuncia di rigetto implicito dell’eccezione di decadenza, dal momento che la decisione di accoglimento dell’appello si è basata su una valutazione di merito (classamento catastale dell’immobile) che la commissione tributaria regionale ha ritenuto assorbente e più liquida, indipendentemente dal discernimento dell’eventuale decadenza dal rimborso per taluna delle annualità dedotte in giudizio. Sicchè la mancata pronuncia sull’eccezione in questione deve ritenersi priva di un contenuto decisorio di natura implicita, risolvendosi nella sua obliterazione in sede di sovvertimento dell’ordine logico di disamina delle questioni decisorie di cui all’art. 276 c.p.c.. Deve, in altri termini, ritenersi che la commissione di merito abbia ritenuto la fondatezza dell’appello “per saltum”, e non all’esito del vaglio negativo di fondatezza dell’eccezione in questione, avente natura preliminare di merito (nel senso della non configurabilità di una decisione implicita su questione preliminare di merito suscettibile di preclusione da giudicato interno: Cass. 25500/11; 5148/12).

Da ciò consegue che la sentenza dovrà, sotto il profilo qui dedotto, essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alle annualità 2002/2003/2004.

Va fatta qui applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, comma 1 secondo cui “Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”; ora, nel caso di specie, la società contribuente non ha contestato che il versamento relativo alle suddette annualità, presuntivamente avvenuto entro la scadenza di legge, sia effettivamente antecedente al triennio così stabilito. Insuscettibile, quest’ultimo, di sostituzione, prolungamento o proroga quinquennale ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164 dal momento che quest’ultima disciplina è intervenuta allorquando la decadenza in questione era già maturata; e ciò sulla base di una diversa disposizione – il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 cit. – che era ancora applicabile, ratione temporis, al momento dell’istanza di rimborso presentata dalla Cantina Sociale, in quanto solo successivamente abrogata dalla menzionata L. n. 296 del 2006.

Da ciò consegue che il rifiuto al rimborso doveva, per le annualità 2000 e 2001, essere ritenuto legittimo.

Per quanto concerne, invece, le annualità successive (2002/2003/2004), fa stato la decisione della commissione tributaria regionale di non debenza del tributo in ragione del classamento catastale “D10” del fabbricato rurale, in quanto la stessa non è stata fatta oggetto, con il presente ricorso per cassazione, di alcuna specifica censura.

PQM

LA CORTE

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente limitatamente agli anni 2002-2003-2004; lo respinge per gli anni 2000-2001;

– compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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