Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2112 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20954/2016 proposto da:

Sagat – Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via G. G. Porro n. 8, presso lo studio

dell’avvocato Carlevaro Anselmo, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Casavecchia Anna, Casavecchia Marco, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Concordato Preventivo C.I.C. S.p.a. – Compagnia Italiana Costruzioni

s.p.a. in liquidazione, in proprio e nella qualità di mandataria

dell’A.T.I. di Viabit s.p.a., in persona del liquidatore giudiziale

e del liquidatore volontario pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Monte Santo n. 68, presso lo studio dell’avvocato

Letizia Massimo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Cocco Mario, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La SAGAT Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino società per azioni (di seguito Sagat) ha affidato con contratto in data 28/5/2010 ad ATI C.I.C. spa i lavori di riqualificazione strutturale della pista di volo per l’importo di Euro 2.821.016,66 da ultimarsi entro 60 giorni.

Con atto in data 23/6/2011 la CIC avanzò domanda di pagamento nei confronti della SAGAT di Euro 1.068.494,89 a titolo di corrispettivo per maggiori costi ed oneri sopportati nell’esecuzione dell’appalto oltre i termini contrattuali, come risultanti dalle cinque riserve iscritte tempestivamente, ed ha richiesto al Tribunale di Torino la condanna dell’appaltante all’importo di cui sopra per le 5 riserve iscritte in contabilità.

Dopo espletamento di CTU il Tribunale di Torino ha respinto la domanda in quanto preclusa nel merito dall’accettazione del corrispettivo indicato nell’atto aggiuntivo, intervenuta a lavori ultimati.

A seguito di appello di CIC avverso la suddetta sentenza la Corte di Appello di Torino accolse in parte l’impugnazione per le riserve 1 e 2 condannando SAGAT al pagamento di Euro 514.190,04 e respinse la domanda per le riserve 3, 4 e 5. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione SAGAT affidato a due motivi.

CIC resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Sagat denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 165 e artt. 1362,1366,1367 e 1368 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Torino ha ritenuto tempestive le riserve 1 e 2 iscritte dalla C.I.C… Infatti secondo la ricorrente le riserve, anche se ancora non quantificabili, avrebbero dovute essere iscritte proprio in occasione del SAL n. 2 poiché a quel momento già emessi gli ordini di servizio i cui maggiori oneri erano già apprezzabili e prevedibili.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Sagat denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte di Appello di Torino, nonostante la soccombenza parziale, per avere accolto solo due riserve, ha condannato Sagat al pagamento delle spese di giudizio.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Sagat denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, perché la Corte di Appello di Torino ha condannato Sagat a rimborsare l’IVA a CIC sebbene quest’ultima sia titolare di partita IVA e dunque in grado di detrarre la imposta.

Il primo motivo di ricorso relativo all’inosservanza del termine di iscrizione delle riserve è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri.

Occorre considerare che l’attuazione dell’opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l’appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l’onere di indicare tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l’esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell’interesse pubblico di consentire all’Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell’opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione.

A tal riguardo, secondo la Corte distrettuale, l’art. 22 del CSA prevedeva che l’appaltatore dovesse iscrivere le riserve sul registro di contabilità e non in altre sedi (cfr. pag. 9 della sentenza); le disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006, si applicavano al contratto “solo quando espressamente richiamate”, risultando il rapporto in questione regolato dalle norme del D.P.R. n. 554 del 1999, ivi incluso l’art. 128 secondo cui l’OdS, “non costituisce sede di iscrizione di riserve dell’appaltatore” (cfr. pag. 9 della sentenza); a tutto il 19 luglio 2021 (data di emissione del SAL n. 2) “la direzione lavori aveva emesso soltanto gli ordini di servizio 1 e 2” i quali “non avevano di fatto prodotto alcun pregiudizio economico per l’impresa”, non avendo “comportato una variazione negativa della produzione contrattuale media” (cfr. pagine 11-12 della sentenza);

non c’erano ragioni per iscrivere riserva per “maggiori costi produttivi e “maggiori oneri diretti e indiretti” in occasione dell’emissione del SAL n. 2, perché alla suddetta data tali maggiori oneri e costi non “avevano neppure iniziato a essere sopportati” dall’impresa la quale, difatti, non ne era a conoscenza (cfr. pag. 12 della sentenza).

Ebbene risulta evidente come erra la Corte distrettuale nella sentenza impugnata in quanto, dopo aver esaminato analiticamente ogni singola riserva, ha ritenuto infondate le singole riserve 3, 4, 5 dopo analitico esame di ciascuna di esse per i motivi esplicitati in sentenza che non risultano oggetto di censura, mentre per le riserve 1 e 2 ha ritenuto raccoglimento in quanto fondate e tempestive mentre, al contrario, erano intempestive dovendo l’appaltatore iscrivere riserva non appena percepisce il fatto lesivo (Cass. Sez. 1 2014/10949; 2006/23670). Questa Corte ha infatti affermato a tal riguardo (Sez. 1, Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018) “Nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso proposto, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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