Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21119 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. III, 22/07/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 22/07/2021), n.21119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6719-2019 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TASSONI,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, pec: francotassoni.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

D.C.M., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ORNELLA D’AMATO, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio

in ROMA, VIA L.V. BERTARELLI, 29, pec:

ornelladamato.ordjneavvgcatirona.org;

– controricorrenti –

nonché contro

DE.CA.GI., rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANO

PERICA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, pec:

adriano.pericaoav.legalmail.it

– ricorrente incidentale –

contro

D.C.M., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ORNELLA D’AMATO, ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo

studio della medesima in VIA L.V. BERTARELLI, 29, pec:

ornelladamato.ordineavvocatiroma.org;

– contoricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 5293/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.C.A., + ALTRI OMESSI, convennero, con citazione del 13/12/2006, la Asl (OMISSIS) e la Dott.ssa De.Ca.Gi. per sentir dichiarare la responsabilità dei medesimi per imperizia e negligenza nell’erronea diagnosi ed erroneo trattamento del loro congiunto D.C.C., arrivato con sindrome respiratoria al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di (OMISSIS) alle ore 23 del (OMISSIS) e deceduto dopo alcune ore, Gli attori rappresentarono che al D.C., all’atto dell’ingresso in pronto soccorso, fu diagnosticata una scialoadenite da nnd – processo infiammatorio delle ghiandole salivari – fu somministrata una dose di Bentelan e chiesto l’intervento di un otorino. Alle ore 00.35 a seguito di una grave crisi respiratoria, il paziente fu sottoposto a tracheotomia di emergenza che non riuscì a scongiurarne il decesso avvenuto per edema della glottide colposamente non diagnosticato dalla Dott.ssa De.Ca..

I convenuti si costituirono in giudizio chiedendo l’integrale rigetto della domanda.

2. Il Tribunale di Velletri, disposta CTU medico-legale e assunte prove testimoniali, disattese le conclusioni del CTU circa la sintomatologia respiratoria evidenziata dal D.C. al momento dell’arrivo in pronto soccorso, rigettò la domanda ritenendo non esservi prova di errori diagnostici o terapeutici, con particolare riguardo all’assenza di ogni indicazione in cartella clinica circa l’avvenuta assunzione da parte del paziente, prima dell’arrivo al pronto soccorso, di un farmaco rivelatosi responsabile di un shock anafilattico.

3. I soccombenti proposero appello insistendo in particolare sulla erronea valutazione della CTU e sulla erronea diagnosi ed erroneo trattamento posto in essere dalla struttura e dalla Dott.ssa De.Ca..

4. la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5293 del 31/7/2018, ha accolto l’appello aderendo pienamente alle conclusioni della CTU in ordine alla acclarata responsabilità dei sanitari nel trattamento del paziente. Per quel che è ancora qui di interesse la Corte territoriale – stabilito che in materia di responsabilità civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza e del “più probabile che non” -ha ritenuto sussistere elementi sufficienti di prova circa l’inadeguatezza della terapia somministrata al paziente, il quale, ove fosse stato correttamente monitorato, avrebbe potuto ricevere farmaci adrenalinici ed essere sottoposto ad intubazione; rispetto alle evidenze della relazione peritale il Giudice avrebbe dovuto dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni del suo dissenso, con la conseguente declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria e della De.Ca. ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni.

5. Avverso la sentenza la Asl (OMISSIS) (già ASL (OMISSIS)) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Dott. De.Ca., che ha anche proposto ricorso incidentale, d’un lato, e D.C.A., + ALTRI OMESSI, dall’altro.

6. La causa, fissata per la trattazione in udienza pubblica, è stata poi destinata alla trattazione in adunanza camerale in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto di entrambi i ricorsi – principale ed incidentale – mentre la Asl e la De.Ca. hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la Asl ricorrente censura il capo di sentenza che ha omesso di considerare che la sintomatologia del D.C. al momento dell’ingresso al nosocomio fosse di natura gastrica e non anche respiratoria. Questo fatto, discusso tra le parti e certamente decisivo, ove fosse stato considerato, avrebbe condotto la Corte territoriale a confermare la tesi del giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso – nullità della sentenza per carenza assoluta dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6 – la ricorrente denuncia l’apparente motivazione dell’impugnata sentenza la cui unica ragione consisterebbe in una apodittica adesione alle conclusioni del CTU, senza alcuna motivazione sulle ragioni della preferenza accordata alla perizia e sulla necessità di riformare la sentenza di primo grado.

1-2 I due motivi sono inammissibili in quanto volti ad evocare una rivalutazione del merito delle questioni senza nemmeno individuare i passaggi e le argomentazioni della sentenza d’appello in preteso contrasto con norme di legge (neppure indicate). Dunque le censure sono prive di specificità e non correlate alla ratio decidendi, né sono coerenti con il perimetro del vizio di motivazione di cui all’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto entrambe deducono non l’omesso esame di un fatto storico decisivo ma l’omessa valutazione di elementi istruttori. Ciò è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo a quale “L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa” (Cass., 6-L n. 28887 del 8/11/2019; Cass., U, n. 34476 del 27/12/2019).

3. Con il terzo motivo – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. – mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello dei signori D.C. per genericità e aspecificità dei motivi di gravame – la ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha disatteso le eccezioni di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c.

3.1 Il motivo è inammissibile in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto, con motivazione logica ed immune da censure, che l’atto di appello contenesse una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata non dovendo peraltro esso né rivestire formule sacramentali né contenere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado. La sentenza è pertanto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, cono. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena eli inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., 6-3, n. 13535 del 30/5/2018; Cass., 3, n. 20836 del 21/8/2018; Cass., 2, n. 7675 del 19/3/2019).

Sul ricorso incidentale.

Con dieci motivi di ricorso incidentale la Dott. De.Ca. solleva una serie di pretesi vizi della impugnata sentenza senza indicare le disposizioni che ritiene, di volta in volta, violate, formulando dunque censure prive di specificità in manifesto contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione” (Cass., 3, n. 20652 del 25/9/2009; Cass., 3, n. 3248 del 2/3/2012).

1. Così ad esempio con il primo motivo – nullità- invalidità -inefficacia della sentenza impugnata per violazione di legge – la ricorrente censura la sentenza per essere stata emessa da un Giudice Ausiliario non togato abilitato ad integrare i collegi da una norma ritenuta incostituzionale. Premesso che la questione della legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 è stata decisa dalla Corte costituzionale con sentenza dello scorso 17 marzo 2021 nel senso della illegittimità delle disposizioni ma con decorrenza dal 31 ottobre 2025, sicché i collegi nel frattempo costituiti devono considerarsi del tutto regolari, in ogni caso la censura, come si riferiva in premessa, non è affatto articolata né è indicato il profilo di legittimità in relazione al quale la stessa sarebbe declinata, di guisa da risultare del tutto aspecifica e, come tale, inammissibile.

2. Anche il secondo motivo – nullità/invalidità della sentenza per violazione di legge – che censura la sentenza sempre in relazione alla composizione del collegio, ritenuto non conforme ai limiti di valore della competenza del giudice ausiliario, è del tutto privo di specificità.

3.e 5. Il terzo motivo – nullità/invalidità/inefficacia della sentenza per mancata declaratoria di improcedibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. – così come il quinto replicano la censura del terzo motivo del ricorso principale di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e, come quello, sono del tutto inammissibili.

4. Il quarto motivo – nullità/invalidità/inefficacia della sentenza per assoluto difetto di motivazione- lamenta la insufficiente motivazione costituita dalla adesione alla perizia. Non si comprende in cosa si sostanzi la censura né rispetto a quale parametro sia prospettata.

6. Il sesto motivo – nullità/invalidità/inefficacia per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa valutazione di una questione preliminare in rito censura la sentenza per il contrasto con il codice deontologico forense di un preteso conflitto di inter essi tra la difesa della sorella del defunto, del figlio e di altre eredi.

6.1. Il motivo è del tutto inammissibile perché nuovo, non costituendo oggetto di censura nel giudizio di merito.

7, 8 e 9 il settimo, l’ottavo e il nono motivo – rispettivamente nullità/invalidità/inefficacia della sentenza per nullità riflessa e nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa valutazione di un punto decisivo della controversia – sono definibili quali non motivi, essendo del tutto incomprensibili o consistenti in una mera evocazione di una diversa e più appagante soluzione di merito.

10. Con il decimo motivo il ricorrente invoca una inammissibile ed inesistente sospensione cautelare della sentenza d’appello.

11. Conclusivamente sia il ricorso principale sia l’incidentale vanno dichiarati inammissibili, la ASL (OMISSIS) e la Dott.ssa De.Ca. condannati a pagare, in favore della parte resistente, rispettivamente la somma di Euro 7.200 e di Euro 7.200 (oltre Euro 200 per esborsi), in entrambi i casi oltre accessori di legge e spese generali al 15 %. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, la somma di Euro 7.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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