Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21119 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna c. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CIDA DI ANIELLO ALBERTO & C. SAS;

– intimato –

sul ricorso 29759-2006 proposto da:

CIDA DI ANIELLO ALBERTO & C. SAS in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO

26, presso lo studio EP SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati

GAETA PIETRO, GAETA UGO con studio in NAPOLI VIA DEI MILLE 16,

(avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 135/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto eccezione preliminare

controricorso, accoglimento ricorso principale assorbe l’esame

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli la società C.I.D.A. di Aniello Alberto & C. sas. proponeva opposizione avverso l’avviso di rettifica notificatole per l’Iva relativa al 1996, nella gestione di un magazzino per la vendita di merce al dettaglio. La contribuente deduceva che l’avviso era illegittimo, perchè non motivato; inoltre la pretesa dell’amministrazione era infondata, anche perchè si basava su verifica compiuta dalla Guardia di finanza per presunti maggiori ricavi determinati con riferimento ad un maggiore ricarico del venduto, in un periodo inferiore all’anno; pertanto l’annullamento dell’atto impugnato.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio Iva eccepiva l’infondatezza del ricorso, in quanto l’avviso di rettifica conteneva la motivazione indicata nel processo verbale di constatazione, che ne faceva parte integrante. Nel merito deduceva che le irregolarità fiscali erano state riscontrate, e perciò chiedeva il rigotto dell’impugnativa.

Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui l’agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale accoglieva il gravame, osservando che l’atto impositivo non sarebbe stato adeguatamente motivato col fare riferimento acriticamente alle indicazioni del processo verbale della Guardia di finanza; il ricarico sul venduto era maggiore di quello effettivo; i ricavi non potevano essere limitati ad una frazione di anno, e la documentazione fornita suffragava gli assunti dell’appellante.

Avverso questa pronuncia l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, e la Cida resiste con controricorso, svolgendo a sua volta quello incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Innanzitutto va esaminata la questione relativa alla inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla controricorrente, secondo cui esso sarebbe inammissibile per mancanza di procura speciale in capo all’avvocatura di Stato da parte dell’agenzia.

Essa è manifestamente infondata, atteso che nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell’avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura alla medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45 la disposizione del cit, R.D., art. 1, comma 2, secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (Cfr. anche Cass. Unite: N. 23020 del 2005, n. 22021 del 2005).

In ordine poi all’altra questione sollevata dalla controricorrente circa la pretesa inammissibilità del ricorso per carenza dei quesiti, anch’essa è destituita di fondamento, trattandosi di gravame inerente a pronuncia pubblicata in data anteriore al 2.3.2006, sicchè la relativa formulazione non era prevista essendo stata introdotta D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 6.

A) Ricorso principale.

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che l’avviso come notificato doveva essere ritenuto regolare sotto il profilo della motivazione, giacche faceva riferimento al pvc dei militari, che lo avevano redatto, e le cui valutazioni evidentemente dovevano intendersi condivise dall’amministrazione, dopo che erano state perciò a tal fine vagliate.

Il motivo è fondato.

L’assunto del giudice di appello, secondo cui le considerazioni e conclusioni della Guardia di finanza riportate nel pvc dovessero essere oggetto di autonomo vaglio, critico o adesivo, non è esatto.

Invero l’atto amministrativo finale di imposizione tributaria, il quale sia il risultato dell’esercizio di un potere frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di un’adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali. Tale principio è desumibile sia dalle norme generali sull’attività amministrativa poste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (applicabili, salva specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l’esercizio dei poteri, d’iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività; sia dalle norme tributarie generali di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12; sia, infine – per quanto concerne in particolare l’IVA, come nella specie – dalle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52 che, nel regolare minuziosamente la fase istruttoria del procedimento di accertamento, prevedono che gli uffici IVA si avvalgano delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza (V. pure Cass. Sentenza n. 10205 del 2003).

Ciò posto, pertanto va rilevato che in tema di avviso di rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria di dichiarazione IVA, come pure in tema di irrogazione di sanzioni, la motivazione degli atti di accertamento “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10205 del 26/06/2003, n. 15379 del 2002).

Alla luce di quanto più sopra enunciato, dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge e vizi di motivazione, giacche la CTR non considerava che la rettifica si basava sui circostanziati rilievi della GdF, e quindi sull’inattendibilità delle scritture contabili, senza che il riferimento ad un periodo minore rispetto all’anno potesse inficiare quella verifica, per la quale di contro nessun riscontro effettivo era stato indicato agli assunti della contribuente, sicchè l’atto impositivo non poteva essere annullato, ma semmai il secondo giudice doveva delibare il merito rideterminando il “quantum” dovuto, anche se la verifica riguardava non l’intera annualità in questione, per cui la motivazione della pronuncia appare carente e contraddittoria.

La censura va condivisa, atteso che il giudice di appello non specificava le ragioni, in virtù delle quali disattendeva gli elementi forniti dall’appellata rispetto ai dati indicati dall’appellante, peraltro nemmeno enunciati, con la conseguenza che la decisione appare piuttosto apparente sul punto.

B) Ricorso incidentale.

Col motivo addotto a sostegno di questo ricorso la ricorrente per incidente lamenta vizi di motivazione, poichè la CTR non esaminava le questioni attinenti agli stock ceduti, e agli sconti praticati per fine stagione, sicchè l’avviso di rettifica andava annullato anche per tali ragioni.

Si tratta all’evidenza di gravame che rimane assorbito dall’accoglimento di quello principale, e che dovrà essere delibato dal giudice del rinvio.

Ne deriva che il ricorso principale va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie il principale; dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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