Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21119 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17762/2012 proposto da:

C.S. C.F. SVASFN69B26H501C, C.E. C.F. (OMISSIS),

C.M. C.F. (OMISSIS), C.D. C.F. (OMISSIS), C.V. C.F.

(OMISSIS), CA.MA. C.F. (OMISSIS), C.F. C.F.

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale L.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 28, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE PENDIBENE, che li rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4863/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2011 R.G.N. 1264/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo in subordine terzo motivo, rigetto del resto;

udito l’Avvocato PENDIBENE RAFFAELE;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 14.7.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di C.S. e consorti volta ad ottenere la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei arretrati di pensione di reversibilità riconosciuti alla loro dante causa, S.G., a seguito di domanda con cui ella era stata ammessa al godimento dei benefici della contribuzione figurativa per i perseguitati politici e razziali per il defunto coniuge, C.A..

La Corte, per quanto qui rileva, riconosceva che su detti ratei erano dovuti unicamente gli interessi a far data dal 121^ giorno successivo alla presentazione della domanda e dichiarava priva di fondamento la pretesa degli appellati di aver corrisposti gli accessori a far data dal momento di riliquidazione della pensione.

Contro tali statuizioni ricorrono C.S. e consorti con quattro motivi. L’INPS resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 96 del 1955, artt. 5 e 8, L. n. 36 del 1974, art. 8, L. n. 533 del 1973, art. 7, L. n. 412 del 1991, art. 16, L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 e dell’art. 429 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che gli accessori sui ratei di pensione di reversibilità liquidati alla loro dante causa a seguito della di lei ammissione al beneficio della contribuzione figurativa per il proprio coniuge C.A. fossero dovuti dalla data della domanda amministrativa (1999) invece che dalla data di riliquidazione della pensione (1972).

Con il secondo e il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata di omessa pronuncia (e in subordine di omessa motivazione) per non avere la Corte territoriale statuito sul loro diritto alla rivalutazione monetaria.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nonchè contrasto fra dispositivo e motivazione per avere la Corte territoriale pronunciato la revoca del decreto ingiuntivo con cui essi avevano chiesto all’INPS gli accessori oggetto del presente giudizio, laddove il decreto medesimo era stato già revocato dal giudice di prime cure, che aveva condannato l’INPS al pagamento di un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in sede monitoria.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che, ai fini della concessione del beneficio della contribuzione figurativa in favore dei perseguitati per motivi politici e razziali, di cui alla L. n. 96 del 1955, art. 5, la Delib. della Commissione di cui all’art. 8 della stessa legge, che accerta lo status necessario per accedervi, è un provvedimento di certazione di fatti giuridicamente rilevanti, che attribuisce al soggetto una qualificazione giuridica destinata ad operare nei confronti dell’INPS ai fini della ricostruzione della pensione, ma non attribuisce ex se il diritto a quest’ultima, occorrendo pur sempre che sussistano gli ulteriori requisiti di cui alla L. n. 36 del 1974, le cui disposizioni sono adesso richiamate dalla L. n. 96 del 1955, art. 5, a seguito della modifica apportatavi dalla L. n. 932 del 1980, art. 2 (Cass. n. 20054 del 2016).

Ora, la L. n. 36 del 1974, art. 8, nel disporre che i contributi figurativi riconosciuti per periodi anteriori alla decorrenza della pensione “danno diritto (…) alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell’assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza della pensione”, espressamente prevede che ciò avvenga “a domanda” dell’interessato. Di conseguenza, stante l’esigenza di assicurare che la materia pensionistica sia retta da disposizioni per quanto possibile uniformi (così Cass. n. 18569 del 2008, richiamata in subiecta materia da Cass. n. 20054 del 2016, cit.), di “ritardo” nella corresponsione della prestazione oggetto del beneficio può parlarsi soltanto allorchè siano decorsi inutilmente i termini che la L. n. 533 del 1973, art. 7, stabilisce al fine della formazione del silenzio rifiuto degli enti previdenziali, che nel caso di specie – stante la necessità del previo accertamento dello status da parte della Commissione di cui alla L. n. 96 del 1955, art. 8 – vanno logicamente computati a decorrere dalla data della presentazione della domanda al Ministero competente: quest’ultima, infatti, oltre a segnare il momento in cui l’ente previdenziale è chiamato a provvedere (rectius: sarà chiamato a farlo, una volta positivamente riconosciuto lo status da parte della Commissione), condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all’autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell’ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016).

Naturalmente, nulla impedisce al legislatore di costruire, come nella specie, un certo beneficio in termini di restitutio in integrum, visto che, tramite il riconoscimento della contribuzione figurativa e la consequenziale riliquidazione della pensione a far data dalla sua decorrenza originaria, all’ente previdenziale viene imposto un comportamento analogo a quello che avrebbe dovuto osservare qualora, nel periodo di tempo considerato dalla L. n. 96 del 1955, i contributi fossero stati effettivamente versati (così, in specie, Cass. n. 1569 del 1981). Ma l’evidente fictio che in tali casi viene a realizzarsi, affatto giustificata in relazione alle peculiari situazioni che i beneficiari ebbero a patire nel periodo di tempo considerato dalla legge, non può logicamente spingersi fino al punto di addebitare all’ente previdenziale quel ritardo nella concessione del beneficio che sia in realtà imputabile esclusivamente alla tardiva iniziativa dell’avente diritto nel richiedere il riconoscimento dello status che della contribuzione figurativa è indefettibile presupposto.

Tanto premesso in diritto, è agevole concludere che del tutto correttamente la Corte territoriale ha escluso che gli odierni ricorrenti avessero diritto ad altro che agli interessi legali dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, vale a dire a quell’importo che era già stato riconosciuto dall’INPS all’atto della corresponsione degli arretrati sulla pensione spettante alla loro dante causa. Ed è appena il caso di soggiungere che è del tutto vano censurare la sentenza impugnata per omessa pronuncia o difetto di motivazione circa la spettanza della rivalutazione monetaria o, ancora, di ultrapetizione, di violazione dell’art. 346 c.p.c. e di contrasto fra motivazione e dispositivo per aver pronunciato sulla revoca del decreto ingiuntivo, invece in relazione alla sentenza di primo grado: circa la prima questione, è sufficiente rilevare che, essendo stata la domanda pacificamente presentata in data 24.11.1999, ossia nel vigore della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, che ha escluso per le prestazioni previdenziali e assistenziali la possibilità di cumulare la rivalutazione monetaria in uno con gli interessi legali, la pretesa di aver corrisposta la rivalutazione monetaria è stata correttamente rigettata, dovendosi solo in questa sede procedere all’emenda della motivazione ex art. 384 c.p.c., mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, trattandosi di questione che non richiede ulteriori accertamenti in fatto (cfr. in tal senso da ult. Cass. S.U. n. 2731 del 2017); circa la seconda questione, la Corte di merito, accogliendo l’appello proposto dall’INPS, ha riconosciuto l’integrale infondatezza della domanda proposta dagli odierni ricorrenti in sede monitoria, di talchè l’affermazione contenuta in dispositivo e concernente la revoca del decreto ingiuntivo (che in realtà era già stato revocato dal primo giudice, con condanna dell’Istituto a pagare il minor importo di Euro 52.831,51 a titolo di rivalutazione monetaria: così la sentenza impugnata, pag. 2) costituisce mero errore materiale, siccome derivante da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione e tale da non precludere la possibilità di cogliere ed affermare il reale contenuto precettivo della statuizione giudiziale in via interpretativa, sulla base di una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione (cfr. in tal senso Cass. n. 8060 del 2007).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Tenuto conto della novità e complessità della questione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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