Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21119 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22866/2018 r.g. proposto da:

Q.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati

Jacopo Russo e Domenico Russo, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Benevento alla Via Fr.lli Addabbo n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata in

data 8.3.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/5/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli – decidendo sull’appello proposto da Q.D. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli (con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria) – ha confermato il provvedimento del primo giudice, rigettando, pertanto, l’impugnazione.

La corte del merito ha ritenuto che le ragioni allegate dal ricorrente per sostenere le sue istanze di protezione non erano idonee per il riconoscimento dello status di rifugiato nè per la protezione sussidiaria, posto che i disordini politici, succedutesi dopo le elezioni presidenziali del 2010, erano ormai cessati e perchè peraltro le elezioni avevano determinato la presa del potere da parte del partito politico cui era affiliato proprio il ricorrente; ha altresì evidenziato – in relazione alla domanda di protezione sussidiaria – che la (OMISSIS) è un paese in forte crescita economica e relativamente tranquillo in relazione anche alla contesa politica tra i partiti; ha inoltre evidenziato che non si riscontrava neanche una situazione di pericolo personale del ricorrente tale da legittimare la richiesta di protezione umanitaria.

2. La sentenza, pubblicata il 8.3.2018, è stata impugnata da QUTTARA DJAKARIDIA con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8 e art. 8 ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5, – si duole dell’omesso esame della circostanza (pur allegata in sede di giudizio di merito) dell’appartenenza al partito politico avverso a quello al potere in (OMISSIS) e dal quale aveva ricevuto offesa e persecuzione attraverso l’omicidio dei fratelli e del padre in occasione delle elezioni presidenziali del 2010. Osserva che la corte di merito aveva ritenuto del tutto erroneamente la sua appartenenza al partito politico vincitore di quelle elezioni, così concludendo per l’assenza di qualsiasi pericolo personale legato al suo rimpatrio nel paese di provenienza.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5,comma 6 e art. 19 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2005, n. 25, art. 32 e degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e art. 3 della CEDU.

Osserva il ricorrente che la corte di merito aveva statuito e motivato solo in ordine alla domanda di protezione sussidiaria, omettendo qualsiasi statuizione in ordine alla domanda subordinata di protezione umanitaria.

3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e degli artt. 33 della convenzione di Ginevra sui rifugiati e art. 3 della CEDU. Si osserva che la corte territoriale aveva motivato il diniego della reclamata protezione umanitaria solo in riferimento all’assenza di un conflitto armato nel paese di provenienza del richiedente, così confondendo i presupposti applicativi della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

4. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con le precisazioni qui di seguito riportate.

Considerata la concreta articolazione della censura proposta dal ricorrente ed il potere di qualificazione delle doglianze che è rimesso a questa Corte di cassazione, occorre, in primis, riqualificare la censura (così come sopra riportata) come denuncia di vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 medesimo codice). Ed invero, la corte di merito ha evidentemente mal interpretato la domanda sotto il profilo della causa petendi – costituita, nella realtà, dalle minacce e violenze subite dalla famiglia del richiedente ad opera del partito di governo ipotizzando, quale base della domanda, dei fatti del tutto diversi da quelli effettivamente dedotti in giudizio dall’attore ed integranti la predetta causa petendi della domanda di protezione, così incorrendo nel sopra rilevato vizio processuale.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e l’assorbimento dei restanti motivi di censura proposti dal ricorrente, riguardanti le domande subordinate di protezione sussidiaria e umanitaria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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