Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21118 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. III, 22/07/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 22/07/2021), n.21118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1099-2019 proposto da:

ASSICURATRICE MILANESE SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPIERO SAMORI’, ed

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo

studio dell’avvocato TIZIANO MARIANI, pec:

gianpiero.samori.ordineavvmodena.it

tizianomariani.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Mortarotti, e Domenico

Vizzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in

Roma, via Cratilo di Atene n. 31 Pec:

lorenzomortarotti.pec.ordineavvcatitoriro.it

Domenicovizzone.ordineavvocatiroma.org;

ASL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, rappresentato e

difeso dall’avvocato Salvini Paolo, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’avvocato Maurizio Lanigra, in Roma, piazza

Prati degli Strozzi 32 avvpaolosalvini.cnipec.it,

maurizio.lanigra.pec.studiolegalelanigra.it;

M.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Toti S.

Musumeci, e Stefano Altara, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dei medesimi in Roma, Largo Messico 7 Pec:

toti.musumecipec.madlex.it Stefano.altara.pec.madlex.it;

D.E.M., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo

Vaira, e Raoul Rudel ed elettivamente domiciliata preso lo studio

del secondo in Roma, via Giorgio Vasari n. 5 Pec:

carlowira.pec.ordineavvocatitorina.it,

raoulrudel.ordineavvocatiroma.org;

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e

difeso dagli avvocati Claudio Piacentini, Giorgio Martorelli, e

Marialucrezia Turco, e con i medesimi elettivamente domiciliati in

Roma presso lo studio Sasepi-Fieldfisher, in via Barberini 47 Pec:

cluadiopiacentini.pec.ordioneavvocatiteino.it,

giorgiomarterelli.pec.ordineavvgcatitorino.it,

marialucrezia.turco.legalmail.it

– tutti resistenti –

avverso la sentenza n. 1090/2018 della 2ORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.G., B.G., T.L., Tr.Fr., Tr.Ni., nella qualità di genitori, sorella, convivente e figlio di Te.La., con atto di citazione del 4/2/2013 convennero davanti ai Tribunale di Torino la (OMISSIS) SpA per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso della loro congiunta Te.La. all’esito di un intervento laparoscopico per revisione della cavità addominopelvica da cui era conseguita una grave peritonite con esito fatale.

La Casa di Cura convenuta, costituendosi in giudizio, oltre a contestare la domanda, chiese di essere manlevata, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, dai medici liberi-professionisti che avevano avuto in cura la T., la Asl (OMISSIS), lo studio medico associato De. e la Fiume Po srl cui erano stati affidati i servizi ginecologici della Asl; il chirurgo Dott. M. chiese la chiamata in causa di Assicuratrice Milanese ed Unipolsai.

2. Istituito il contraddittorio con i chiamati, espletate prove orali e disposto ordine di esibizione delle polizze assicurative, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5641 del 2016, condannò i dottori M. e D., nonché la Asl (OMISSIS), la (OMISSIS) SpA, lo Studio Medico De. e la Fiume Po srl, in solido tra loro, a risarcire il danno subito dagli attori, dichiarando il diritto di regresso della Asl (OMISSIS) e della (OMISSIS) nei confronti dei dottori M. e D. per una quota rispettivamente del 70% e del 30%, delle somme dovute agli attori e la compagnia Milanese Assicuratrice Spa tenuta a manlevare il Dott. M. per una quota del 70%.

3. La compagnia Assicuratrice Milanese propose appello chiedendo di accertare che, in base all’art. 16, n. 2 e 3 delle Condizioni Generali di Polizza, la stessa avrebbe dovuto essere ritenuta non operativa perché strutturata non come polizza a primo rischio, mentre avrebbe dovuto essere condannata la Unipol Assicurazioni. Si costituirono, proponendo distinti appelli incidentali, il Dott. M. e la (OMISSIS) SpA, mentre si costituirono le altre parti resistendo all’appello principale.

4. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1090 del 7/6/2018, ha rigettato tutti gli appelli osservando, per quel che è ancora qui di interesse: a) che la clausola di cui all’art. 16, nn. 2 e 3 della Polizza stipulata da Assicuratrice Milanese doveva essere letta nel senso di consentire una garanzia a primo rischio dell’assicurato per la sola quota di responsabilità diretta del medesimo, ad esclusione di ogni responsabilità solidale, e quale polizza a secondo rischio, oltre il massimale assicurato (all’ente o in caso insolvenza dell’assicurato, per le quote eccedenti quella di responsabilità dell’assicurato. In ogni caso la polizza doveva intendersi operare a primo rischio rispetto alla rivalsa azionata nei confronti del Dott. M. dalla Asl (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) SpA per danni cagionati dal chirurgo per colpa graave; b) Che, confrontando il contenuto delle due polizze, – Assicuratrice Milanese ed Unipol – doveva ritenersi che la seconda fosse operativa solo in eccedenza rispetto alle somme garantite a primo rischio dalla prima; c) infine ha ritenuto che l’azione di rivalsa svolta dalla Asl e dalla (OMISSIS) SpA nei confronti dei medici non potesse essere paralizzata da un’eccezione di inadempimento, dal momento che le strutture che avevano in appalto i servizi ginecologici operavano a proprio rischio.

5. Avverso la sentenza a Assicuratrice Milanese SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, Unipolsai Assicurazioni spa, il Dott. M., la (OMISSIS) SpA, la Asl (OMISSIS) e la Dott.ssa D..

La causa, già fissata alla Pubblica udienza, è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, mentre la (OMISSIS) e la Dott.ssa D. hanno deposita to memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1910 c.c. con riferimento al capo della sentenza che ha dichiarato l’operatività della polizza Assicuratrice Milanese in primo rischio rispetto alla polizza Aurora Assicurazioni (poi Unipolsai Assicurazioni S.p.A.) omettendo di considerare che entrambi i contratti contenevano identica e speculare clausola di operatività a secondo rischio – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe operato il confronto tra le due polizze – Assicuratrice Milanese ed Unipolsai – entrambe volte a coprire il rischio della responsabilità civile professionale verso terzi in conseguenza di condotte colpose poste in essere dall’assicurato nell’esercizio dell’attività medica. Il giudice avrebbe dovuto porsi la questione dei reciproci rapporti tra le due coperture assicurative ed accertare che entrambe contenevano una clausola “a secondo rischio”, la cui efficacia era destinata ad annullarsi reciprocamente per la ragione che nessuna delle due compagnie poteva invocare, rispetto all’altra, l’esistenza di una copertura operante in via esclusiva “a primo rischio”. Conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere nel senso della congiunta operatività di entrambe le polizze ai sensi dell’art. 1910 c.c., con obbligo solidale di indennizzo nei confronti dell’assicurato e ripartizione, nei rapporti interni, in proporzione ai rispettivi massimali di polizza, anche con riguardo alle spese di lite.

1.1 Il motivo presenta profili di inammissibilità sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto non localizza nel fascicolo dei gradi di merito il testo integrale delle polizze la cui interpretazione è censurata né formula censure sufficientemente specifiche ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass., U, n. 34469 del 27/12/2019) “In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità”). In ogni caso il motivo è inammissibile perché prospetta una interpretazione delle clausole diversa da quella recepita dal giudice del merito senza indicare quali regole legali di ermeneutica contrattuale sarebbero state violate dal ragionamento decisorio. La censura pertanto non è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico di cui il giudice del merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (da ultimo Cass., 3, n. 8810 del 12, 5/2020). Invero il motivo è volto a sindacare il percorso esegetico giudicante, reso secondo condivisibile argomentazione logico-ricostruttiva, secondo l’intenzione di asseverare la diversa tesi interpretativa senza però indicare le regole di ermeneutica contrattuale in assunto violate dal ragionamento decisorio (Cass., 3, n. 11254 del 10/5/2018: “L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rillievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra”).

2. Con il secondo motivo di ricorso – nullità del contratto di appalto e per l’effetto responsabilità esclusiva di Asl (OMISSIS) – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto che le prestazioni sono state svolte da soggetti formalmente non integrati nella struttura pubblica in ragione di un doppio contratto di appalto stipulato dalla Asl con la (OMISSIS) e con lo studio medico De.Te.- C., contratti di cui riporta il testo integrale, senza rilevare che i suddetti contratti erano nulli e che, in ogni caso, della condotta dei medici avrebbe dovuto comunque rispondere la Asl. La ricorrente assume che la nullità – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio – avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale, a riqualificare il rapporto intercorso tra l’ASL e il Dott. M., anche in forza del principio iura novit curia, quale rapporto di lavoro subordinato, essendo stata la prestazione sanitaria eseguita in modalità continuativa e coordinata con la direzione sanitaria e con i programmi dell’ente pubblico. E, qualificata l’esecuzione della prestazione professionale in regime di dipendenza con l’ente pubblico, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l’operatività, in favore del Dott. M., della polizza stipulata dalla Asl (OMISSIS) con i Lloyd’s.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente pone all’attenzione di questa Corte una questione nuova, mai sollevata nei due gradi di merito, consistente nella pretesa rilevabilità d’ufficio della nullità dei contratti di appalto stipulati dall’ente pubblico per esternalizzare le prestazioni ginecologiche e chirurgiche.

Occorre preliminarmente verificare la deducibilità della questione di nullità per la prima volta in questa fase del giudizio.

La struttura del giudizio avanti la Corte di Cassazione quale giudizio di legittimità comporta l’inammissibiltà, da dichiararsi d’ufficio, delle domande che siano proposte per la prima volta in questa sede; tuttavia, tale principio va coordinato con il perdurante obbligo di rilevare d’ufficio una causa di nullità negoziale imposto, anche al giudice di legittimità, dall’art. 1421 c.c. Ne discende che, di fronte ad una domanda di nullità negoziale proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, la corretta coniugazione di tali distinti aspetti processuali conduce sì alla declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, ma questa non ne impedisce la conversione e l’esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente formulata da parte ricorrente in quanto rilevabile d’ufficio (cfr. Cass., Sez. U. n. 26243 del 12/12/2014, Rv. 633566-01). Pertanto, alla luce del ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale, il giudice di legittimità non può limitarsi a una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità – emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito (l’inammissibilità della domanda) e un implicito significato (la validità negoziale)-, ma è tenuto ad una doverosa disamina della (domanda inammissibile convertita in) eccezione di nullità negoziale. Peraltro, la soluzione teste’ prospettata vale entro determinati limiti, nel senso che il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la nullità solo ove questa emerga dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, non essendo possibile supplire alla loro eventuale mancanza mediante la produzione di nuovi atti e documenti, in ragione del divieto posto dall’art. 372 c.p.c.

Questa limitazione è coerente con l’inserimento del rilievo officioso della nullità – la cui funzione è quella di elidere il disvalore regolamentare espresso dal contratto nullo – nella logica e nella dinamica del processo in quanto, come è logico, la norma sostanziale finisce per essere condizionata, nella sua applicazione, dalle disposizioni del rito processuale.

Ne deriva che, pur in presenza di una nullità negoziale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non è possibile fondare il rilievo della nullità in sede di legittimità sulla base di documenti che non abbiano formato oggetto di esame e di contraddittorio tra le parti nel giudizio di merito. Da ciò deriva dunque la conseguenza che, una volta convertita la domanda di nullità, proposta nel secondo motivo di ricorso, in eccezione di nullità, questa Corte non può pronunciarsi sulla stessa non in ragione del momento della sua proposizione in giudizio ma in ragione del fatto che i contratti di cui si assume la nullità non risultano essere stati prodotti e acquisiti nel corso del giudizio di merito. Peraltro, a nulla rileva la circostanza che parte ricorrente abbia inserito copia fotostatica integrale di detti contratti nel corpo del ricorso: invero, tale scelta, seppur dichiaratamente dettata dalla preoccupazione di rispettare il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si sostanzia nei fatti in un inammissibile tentativo di introdurre surrettiziamente nuovi atti e documenti, in palese violazione del disposto di cui all’art. 372 c.p.c.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in favore delle parti resistenti, al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di (OMISSIS) SpA e della Dott.ssa D. la somma di Euro 8.200, ed in favore di Unipolsai Assicurazioni, del doti. M. e della Asl (OMISSIS) la somma di Euro 7.200, in entrambi i casi oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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