Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21118 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOLE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 SC. A INT.

4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUZZARDI GAETANO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ONGARO N. GIDONI GIULIO, MORINO M.M., giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2 006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 26/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUZZARDI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PAOLETTI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in

subordine accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Sole s.p.a. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dei Comune di Venezia (che resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso di quanto versato in eccesso per ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 negli anni 1996/2001 in relazione ad immobile classificabile nel gruppo catastale D, la C.T.R. Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimi i provvedimenti di diniego opposti, sostenendo che il passaggio dal valore contabile a quello catastale si era radicato solo nel 2002, con l’attribuzione della rendita definitiva, senza esplicare alcun effetto sulle annualità pregresse.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 la ricorrente rileva che nella specie l’immobile era già iscritto in catasto e parzialmente munito di rendita onde risultava applicabile il cit. art. 5, comma 4 in base al quale il valore deve essere determinato con riguardo alla rendita di fabbricato similare, con la conseguenza che l’errore commesso dalla contribuente nel calcolare l’ICI sulla base del valore contabile ai sensi del comma 3 del citato art. 5 citato legittimava la richiesta di rimborso, a prescindere dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 prevedente una espressa ipotesi di rimborso per i fabbricati indicati nel citato comma 4. La censura è infondata. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), la tassazione di un’unità immobiliare classificabile nel gruppo D interamente posseduta da un’impresa, già accatastata ma priva di rendita (ovvero, è da aggiungere, in attesa di nuova rendita a seguito di variazioni permanenti), può avvenire solo in base al criterio di calcolo indicato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 con determinazione del valore contabile del bene alla data di inizio di ciascun anno solare, fino al momento dell’attribuzione della rendita, che ha valore costitutivo (v. cass. n. 27062 del 2008, ma vedi in senso contrario, isolata, cass. n. 19738 del 2010). E’ in proposito appena il caso di sottolineare che in tali ipotesi non è mai applicabile l’art. 5, comma 4 il quale testualmente si riferisce ai fabbricati non iscritti in catasto nonchè ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, purchè “diversi da quelli indicati nel comma 3”, cioè diversi dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati , e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 67 del 2006, ha escluso che questa previsione differenziata per i suddetti immobili si ponga in contrasto con gli artt. 3, 4 e 53 Cost..

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 13 la ricorrente afferma che deve essere sempre riconosciuta la retroattività della attribuzione di rendita di immobile già iscritto in catasto con parziale attribuzione di rendita per il quale sia intervenuta denuncia di variazione, ed in ogni caso aggiunge che la rendita attribuita ad immobile classificabile nel gruppo D non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato retroagisce al momento della presentazione della richiesta di attribuzione di rendita, con diritto del contribuente a ripetere l’indebito tributo eventualmente nelle more versato.

La censura è fondata, nei termini di cui al recente arresto delle Sezioni Unite le quali, componendo il contrasto determinatosi tra diversi collegi dalla quinta sezione civile di questa Corte in ordine alla interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, 3160 del 2011, hanno affermato che il metodo di determinazione della base imponibile ICI collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (v. SU n. 3160 del 2011).

L’accoglimento del secondo motivo nei termini che precedono comporta l’assorbimento del terzo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 la ricorrente sostiene che la norma citata riguarda l’opponibilità al contribuente del provvedimento attributivo di rendita ma non assume rilevanza con riguardo all’indebito tributario) e del quarto motivo (col quale la ricorrente si duole che i giudici d’appello non abbiano considerato che nel ricorso introduttivo si era invocato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 norma contenente il principio generale secondo il quale in caso di erronea determinazione del tributo il contribuente ha diritto al rimborso).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e il secondo accolto, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvedere a decidere la controversia applicando il principio di diritto sopra esposto, nonchè a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Veneto.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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