Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21118 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20084/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCCIO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.G., C.F. (OMISSIS), A.F. C.F. (OMISSIS),

quali eredi di L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI,

giusta procura speciale per Notaio;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 834/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/02/2011 R.G.N. 650/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l’Avvocato ASSENNATO SILVIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2011, respingeva il gravame svolto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, nei limiti della prescrizione decennale, il diritto di L.M. al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento, mediante accredito dei contributi relativamente ai periodi trascorsi dal coniuge, A.D., durante il servizio militare, in licenza (con riferimento ai quali era stata presentata domanda amministrativa il 25 gennaio 1999).

2. La Corte territoriale negava l’operatività della decadenza triennale, D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e successive modificazioni, in adesione a Cass., Sez. U, n.12270 del 2009 e in considerazione dell’oggetto della pretesa azionata, concernente la richiesta di riliquidazione, in misura più favorevole, di un trattamento previdenziale già riconosciuto dall’Ente previdenziale, e non già di una prestazione negata nella sua interezza.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un unico motivo con il quale, deducendo violazione di legge (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e successive modificazioni; D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991) si duole che la Corte di merito abbia negato l’operatività della decadenza sostanziale e, a sostegno del gravame, richiama le ordinanze interlocutorie, nn. 1069, 1070, 1071 del 2011, che hanno sollecitato una rimeditazione delle Sezioni unite della Corte nelle controversie pensionistiche aventi ad oggetto la richiesta di una misura più alta del trattamento pensionistico già in godimento.

4. Gli eredi di L.M., in epigrafe indicati, hanno resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

5. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

6. L’oggetto del giudizio attiene alla riliquidazione di un trattamento pensionistico che si assume riconosciuto in modo parziale, non essendosi tenuto conto, nell’integrale liquidazione del trattamento pensionistico e agli effetti della maggiorazione per ex combattenti, dei periodi di licenza;

7. Trattandosi di liquidazione parziale ovvero di una prestazione riconosciuta solo in parte, la decadenza dall’azione non poteva essere applicata prima dell’entrata in vigore della innovativa disciplina contenuta nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” e la pretesa non poteva essere soggetta ad alcuna decadenza, ai sensi del citato D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. unite 29 maggio 2009, nn. 12720 e 12718).

8. In particolare, come già chiarito dalle richiamate decisioni delle Sezioni unite della Corte, “la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (Cass., Sez. U., n. 12720/2009; Cass., Sez. U., n. 6491/1996).

9. Come ribadito anche in recenti decisioni delle sezioni semplici (v., da ultimo, Cass. 5 agosto 2016, n.16549 ed i precedenti ivi richiamati; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21319), si tratta di un indirizzo ancora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate, come nella specie, prima del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al citato D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011) e richiamato anche dal Giudice delle leggi a fondamento della sentenza n. 69 del 2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai “giudizi in corso in primo grado”.

10. Nel caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di una prestazione riconosciuta solo in parte, la decadenza dall’azione non poteva essere applicata prima dell’entrata in vigore della nuova normativa e la decisione impugnata, conformatasi ai predetti principi, risulta immune da censure, conseguendone il rigetto del ricorso.

11. La controvertibilità della questione all’epoca del deposito del ricorso impone di compensare tra le parti le spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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