Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21118 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 24/02/2019, dep. 07/08/2019), n.21118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21701/2018 r.g. proposto da:

D.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Laura Barberio,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via

Torino n. 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata in

data 8 gennaio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/5/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sul’appello proposto da D.D., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento del Tribunale di Roma con il quale erano state respinte le domande di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria avanzate dal richiedente – ha confermato il provvedimento reso in primo grado, respingendo pertanto l’appello.

La corte del merito ha ritenuto che, pur volendo ritenere credibile il racconto del richiedente, l’episodio narrato da quest’ultimo per giustificare il suo espatrio era da considerarsi una vicenda privata che non legittimava le richieste di protezione avanzate in questa sede. Il giudice di appello ha evidenziato che il ricorrente aveva raccontato di essere fuggito dal Senegal per sottrarsi alle minacce di morte subite dai familiari di una ragazza cristiana, dopo che quest’ultima era rimasta in stato di gravidanza per una relazione intrattenuta con il ricorrente stesso, che aveva rifiutato il matrimonio in ragione della differente religione professata. La corte distrettuale ha infatti osservato che non si trattava di una persecuzione statale e che anche il racconto del richiedente aveva evidenziato la possibilità di protezione di quest’ultimo per eventuali ritorsioni dei familiari della ragazza, tanto ciò è vero che il ricorrente si era anche determinato a denunciare il padre di quest’ultima alle autorità. La corte di merito ha altresì osservato che il Senegal non è scosso da conflitti armati generalizzati tali da giustificare la protezione sussidiaria e che la documentazione medica allegata non aveva evidenziato patologie impossibili da curare nello stato di provenienza.

2. La sentenza, pubblicata l’8 gennaio 2018, è stata impugnata da D.D. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, comma 1, lett. c. Si denuncia come erronea l’interpretazione fornita dalla corte territoriale in ordine alla qualificazione della minaccia e della persecuzione idonea a legittimare la richiesta di protezione internazionale, posto che la persecuzione può anche provenire da soggetti diversi da organi statuali nella misura in cui quest’ultimi non siano in grado di offrire protezione ai soggetti vulnerati da situazioni di effettivo pericolo.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e D.Lgs. 28 gennaio 2005, n. 25, art. 8, comma 3, in riferimento all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale e alla mancata considerazione della documentazione medico-legale versata in atti.

3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione di legge in riferimento al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in riferimento alla protezione umanitaria.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Già il primo motivo è inammissibile per come formulato.

Sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge si pretende dalla Corte di legittimità una rivalutazione dei fatti che è, come noto, inammissibile in questo contesto decisorio.

Peraltro il motivo di censura non contesta neanche la ratio decidendi posta a sostegno del diniego della reclamata protezione internazionale che si incentra, oltre che nella rilevata natura “privata” della minaccia raccontata dal richiedente, anche nell’affermata possibilità per quest’ultimo di ricevere protezione dagli organi statali a ciò deputati in riferimento al pericolo dal quale il ricorrente asserisce essere fuggito.

4.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

Anche qui la censura risulta essere decentrata e non coglie la ragione decisoria posta a sostegno del diniego di protezione internazionale richiesta, posto che la corte di merito ha evidenziato che la vicenda raccontata dal richiedente si iscriveva in un episodio di vita vissuta e di pericolo derivante da diatribe insorte con la famiglia della ragazza con cui il ricorrente aveva intrattenuta una relazione, di talchè non è dato comprendere come il richiesto approfondimento istruttorio potesse portare a conclusioni diverse da quelle raggiunte nel provvedimento impugnato.

4.3 Il terzo motivo è inammissibile atteso che il richiedente richiede, di nuovo, una rivalutazione degli atti istruttori (documentazione medica) per far volgere la valutazione negativa già espressa dai giudici del merito in senso invece favorevole all’accoglimento della protezione umanitaria. Nè la censura considera in alcun modo la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata che ha evidenziato come le patologie mediche sopportate dal ricorrente avrebbero potuto essere curate anche nel paese di origine.

Da ultimo va segnalato che la questione del transito in Libia, agitata dal ricorrente per fondare sempre la richiesta di protezione umanitaria, deve ritenersi inammissibile perchè proposta per la prima volta in questo giudizio di legittimità. Ed invero, la motivazione impugnata non fa cenno al predetto profilo nè la parte ricorrente si premura di evidenziare in quale atto difensivo avesse proposto la menzionata censura.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA