Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21117 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 22/07/2021), n.21117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20215/2020 R.G. proposto da:

E.J.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Alfonso

Liguori, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 22, presso lo

studio dell’Avv. Antonello Ciervo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona del Prefetto

p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Milano depositata il 25

giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che E.J.K., cittadino del Marocco, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso l’ordinanza del 25 giugno 2020, con cui il Giudice di pace di Milano ha rigettato l’opposizione da lui proposta contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano il 6 febbraio 2020.

che il Ministero dell’interno e la Prefettura di Milano hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e dell’art. 134 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che l’ordinanza impugnata risulta priva di motivazione, non recando richiami precisi ed approfonditi alla situazione di fatto di esso ricorrente né l’individuazione di riferimenti normativi idonei a giustificare la decisione sotto il profilo giuridico;

con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che l’ordinanza impugnata ha omesso di verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti del decreto di espulsione, costituiti dalla commissione di reati non ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, per i quali esso ricorrente è stato condannato in via definitiva ed ha scontato la relativa pena;

con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che, nel ritenere non provato il suo radicamento in Italia, l’ordinanza impugnata si è limitata a dare atto della mancanza di una stabile occupazione e di un nucleo familiare, senza tenere conto della necessità di un valido titolo di soggiorno ai fini dell’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro, della mancanza di legami familiari nel Paese di origine e della condotta da lui tenuta a seguito dell’espiazione della pena per il reato commesso;

i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati;

nel ritenere sussistenti i presupposti dell’espulsione, l’ordinanza impugnata ha infatti richiamato la motivazione del relativo decreto, rilevando che dalla stessa emergeva che il ricorrente, fermato a seguito di un controllo di polizia in quanto sprovvisto di un valido titolo di soggiorno, era risultato precedentemente colpito da un analogo provvedimento, emesso il (OMISSIS) dal Prefetto di Milano, e ritenendo pertanto adeguatamente motivata la misura espulsiva;

il predetto richiamo deve ritenersi idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione, il quale può essere assolto anche per relationem, ovverosia mediante il rinvio ad altri atti o provvedimenti, la cui sufficienza dipende dalla completezza e dalla logicità delle ragioni esposte, da valutarsi sulla base degli elementi contenuti nell’atto richiamato, che per effetto della relatio diviene parte integrante del provvedimento che ad esso rinvia, fermo restando tuttavia, secondo un principio generale dell’ordinamento desumibile dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e dalla L. 22 dicembre 2000, n. 212, art. 7, comma 1, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell’art. 111 Cost., per l’attività del giudice), che il rinvio dev’essere operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione (cfr. Cass., Sez. lav., 11/02/2011, n. 3367; 17/11/2010, n. 23231; Cass., Sez. III, 16/01/2009, n. 979);

la ritenuta adeguatezza della motivazione del decreto di espulsione trova a sua volta conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la stessa, rispondendo alla finalità di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione, postula che il provvedimento, pur in mancanza dell’indicazione delle norme violate, contenga gli elementi necessari per consentire al ricorrente, con la normale diligenza, di identificare con sufficiente chiarezza la violazione che ha dato luogo all’adozione del provvedimento amministrativo (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2010, n. 462; 14/03/2006, n. 5518; 7/02/2003, n. 1828);

nella specie, d’altronde, a sostegno dell’opposizione, il ricorrente non aveva censurato la configurabilità della violazione contestatagli con il decreto di espulsione, ma si era limitato a far valere la portata non ostativa dei precedenti penali risultanti a suo carico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, lamentando inoltre la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, in relazione all’omessa valutazione da parte del Prefetto della sua pericolosità e del suo radicamento nel territorio nazionale;

il grado d’integrazione economico-sociale raggiunto dal ricorrente nel territorio nazionale è stato correttamente preso in considerazione dal decreto impugnato, il quale ha ritenuto condivisibile l’apprezzamento risultante dal decreto di espulsione, secondo cui non sussistevano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato di essere in possesso di una stabile occupazione o di avere costituito un nucleo familiare in Italia;

l’accertamento dell’insussistenza di legami familiari, il quale consente di escludere anche la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, non risulta validamente censurato in questa sede, essendosi il ricorrente limitato a sostenere di avere una compagna in Italia, con la quale è intenzionato a contrarre matrimonio, senza considerare che la convivenza more uxorio non rientra tra le fattispecie ostative all’emissione del decreto di espulsione, tassativamente previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e senza neppure precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito tale circostanza sia stata fatta valere (cfr. Cass., Sez. I, 29/03/2019, n. 8889; 23/07/2004, n. 13810);

l’omessa valutazione della pericolosità sociale, anche in relazione ai precedenti penali emersi a carico del ricorrente, non può invece ritenersi idonea ad inficiare la motivazione del decreto impugnato, trattandosi di un elemento ininfluente ai fini della configurabilità della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), contestata al ricorrente nel decreto di espulsione, e quindi inidoneo ad orientare in senso diverso la decisione;

in presenza della predetta violazione, tale provvedimento si configura infatti come un atto vincolato, in riferimento al quale il giudice ordinario è tenuto soltanto a verificare l’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per ritardo nella richiesta di rinnovo, restando preclusa ogni valutazione in ordine alla legittimità del relativo provvedimento del questore, spettante esclusivamente al giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. II, 10/09/2020, n. 18788; Cass., Sez. VI, 14/06/2018, n. 15676; Cass., 22/06/2016, n. 12976);

inconferente risulta a sua volta il richiamo all’art. 115 c.p.c., la cui violazione è deducibile in sede di legittimità esclusivamente nel caso in cui il giudice, contravvenendo esplicitamente o implicitamente alla regola dettata da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ma acquisite di sua iniziativa al di fuori dei casi previsti dalla legge, ovvero fatti ritenuti notori sulla base di un’inesatta individuazione della relativa nozione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 7/02/2019, n. 3550; 23/10/2018, n. 26769);

inammissibile risulta infine l’istanza di sospensione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di provvedimento non previsto dalla legge;

il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo;

trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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