Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21117 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16319/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), società con socio unico, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTA MAZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CURTO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10487/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato DORA DE ROSE (delega verbale avv. LUIGI CURTO)

difensore della ricorrente che conferma la rinuncia al ricorso;

udito l’Avvocato EDOARDO GALLEANO difensore della contro corrente che

dà atto dell’intervenuta rinuncia.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, G.L. chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto al contratto a tempo determinato con il quale era stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., per il periodo dal (OMISSIS), stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Il Tribunale rigettava il ricorso. La decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Roma che, ritenuta l’illegittimità del termine apposto al contratto, dichiarava la sussistenza tra le pani di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno quantificato in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. con due motivi.

G.L. resiste con controricorso.

2 – E’ stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

3 – In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

4 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

5 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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