Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21117 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21117

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21037-2012 proposto da:

P.R., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/06/2012 R.G.N. 1711/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza numero 450/2012, su appello dell’INPS ed in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto i ricorsi proposti da M.G. e litisconsorti, intesi ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva L. n. 257, ex art. 13, comma 8 per esposizione ultradecennale ad amianto.

A fondamento della decisione la Corte territoriale sosteneva che la c.t.u. espletata in primo grado, ed in relazione alla quale non erano state mosse contestazioni dalle parti, avesse escluso che i lavoratori fossero stati esposti ad amianto nei termini richiesti dall’art. 13, comma 8 cit. e che avesse errato il giudice di primo grado ad accertare ugualmente il diritto al beneficio della rivalutazione contributiva per avere i lavoratori svolto attività lavorativa analoga a quella di lavoratori dipendenti da imprese per le quali le linee guida ministeriali imponevano il riconoscimento del beneficio, ancorchè la datrice di lavoro dei lavoratori istanti non fosse ricompresa nei decreti ministeriali. La corte territoriale riteneva perciò che la circostanza per cui gli odierni attori avessero svolto attività lavorativa analoga a quello di lavoratori dipendenti da imprese diverse, ma comprese negli atti di indirizzo, non potesse costituire elemento di prova esaustivo dell’esistenza dell’esposizione ad amianto in misura superiore ai limiti legali.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori al quale ha resistito l’Inps con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorso deduce la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 6, comma 9 bis riferito alla L. n. 24 del 2007, art. 1, comma 20 poichè le stesse norme richiamate a fondamento della pronuncia nulla hanno a che fare con la legittima interpretazione analogica che occorreva effettuare, come già affermato dal giudice di primo grado, avendo i ricorrenti lavorato negli stessi ambienti e con mansioni identiche a quelle svolte dai dipendenti di ditte inserite nell’elenco degli atti di indirizzo e che avevano ottenuto i benefici richiesti in via amministrativa.

2.- Il ricorso è infondato. La sentenza infatti, oltre ad effettuare un’ampia e corretta ricognizione normativa in materia di certificazione dell’esposizione e di efficacia degli atti di indirizzo ministeriali – circoscritta dalla L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 6, comma 9 bis, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi – si fonda su un orientamento giurisprudenziale, che pure richiama espressamente in sentenza (in relazione al quale da ultimo Cass. n. 2685/2017, 8566/2016, 1466/2915) – secondo cui gli atti di indirizzo emanati dal ministero non hanno autonoma valenza probatoria in ordine al riconoscimento delle condizioni per la fruizione dei benefici ma sono atti propedeutici rivolti all’Inail con valore orientativo e non autoritativo, essendo finalizzati a individuare i parametri che l’ente deve applicare per accertare in concreto la misura e la durata dell’esposizione all’amianto, senza che l’atto di certificazione assuma valore presuntivo assoluto restando suscettibile di contestazione e di accertamento autonomo in sede giudiziale.

Pertanto, pur in presenza di atto di indirizzo, rimane impregiudicata la questione di merito dell’accertamento dei normali presupposti L. n. 257 cit., ex art. 13, comma 8 che il giudice in caso di contestazione dovrà risolvere secondo i normali criteri probatori; ai quali non si sovrappongono completamente i medesimi atti di indirizzo, che non hanno valore sostanziale e non incidono perciò sui presupposti dei benefici dettati dalla legge.

Nel caso in esame, peraltro, non è contestato che la c.t.u. espletata in primo grado avesse escluso in concreto che i ricorrenti fossero stati esposti all’amianto per un periodo superiore al decennio e in misura eccedente i limiti previsti dalla legge, e senza che le relative conclusioni fossero state contestate dalle parti. Talchè la presenza di atti di indirizzo per dipendenti di altre aziende non si può sovrapporre completamente, giusta la valutazione del giudice di merito scevra da vizi logici e giuridici, all’accertamento contrario effettuato in giudizio circa il concreto difetto degli estremi per il riconoscimento del beneficio, rimanendo così svalutato l’argomento “analogico” invocato nel motivo di ricorso.

3.- In forza delle ragioni esposte la sentenza impugnata si sottrae alle critiche formulate con il ricorso che deve essere quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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