Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21117 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19837/2018 r.g. proposto da:

K.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giorgio

Vantaggiato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Russi (Ravenna), Via Cairoli n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata in

data 17.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/5/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli – decidendo sull’impugnativa presentata, da K.A., cittadino del BANGLADESH, avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 7 – 6 – 2017 con la quale erano state rigettate le domande del richiedente volte ad ottenere lo status di rifugiato e, in via subordinata, la protezione sussidiaria e umanitaria) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando pertanto l’appello.

La corte del merito ha ritenuto, in primo luogo, generico il gravame che aveva ripercorso l’ambito di tutela invocato, senza aggiungere altro rispetto a quanto riferito dal richiedente in ordine alla sopra menzionata protezione internazionale e umanitaria; ha evidenziato che lo stato di indigenza denunciato dal richiedente non era una valida ragione per invocare nè la protezione internazionale nè quella umanitaria e che, peraltro, la stessa vicenda personale del richiedente evidenziava una situazione di certezza di tutela giuridica dei diritti dei cittadini nel Bangladesh, essendo stato prosciolto da una grave accusa; ha altresì osservato che, in riferimento alla richiesta protezione sussidiaria, il Bangladesh non è agitato da situazioni di gravi conflitti armati con violenza indiscriminata, ma solo da tensioni politiche tra forze governative e partito nazionalista di opposizione, tensioni che, peraltro, non possono riguardare la situazione personale del richiedente, che non è stato mai coinvolto in situazioni pregiudizievoli di tal genere; ha infine evidenziato che nessuna rilevanza assumeva la circostanza del sua passaggio in Libia, dovendosi comparare le richieste di protezione con la situazione nel paese di origine e non già con quella del paese di transito; ha evidenziato che la situazione di indigenza non può determinare quella condizione di vulnerabilità necessaria per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. La sentenza, pubblicata il 17.5.2018, è stata impugnata da K.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo ed unico motivo di censura la parte ricorrente, lamentando violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria ed anche di quella sussidiaria. Evidenzia il ricorrente che erroneamente la corte distrettuale aveva ritenuto che lo stato di grave indigenza personale non potesse essere ritenuta valida ragione per il riconoscimento della protezione umanitaria, posto che proprio il disagio economico poteva determinare quella condizione di vulnerabilità che le norme costituzionali e quelle di fonte internazionale pretendono di essere contenuta con adeguati strumenti protettivi.

Si osserva, inoltre, che il Bangladesh è paese scosso da gravi violenze politiche che mettono a repentaglio la sopravvivenza dei cittadini e per le quali era necessario riconoscere anche l’invocata protezione sussidiaria.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; cfr. anche Sez. 6, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018).

Ne consegue che la mera allegazione di uno stato di indigenza economica non può essere di per sè circostanza idonea a legittimare la richiesta di protezione umanitaria.

Peraltro, la parte ricorrente nulla ha allegato e dedotto per consentire quella valutazione comparativa della situazione soggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, necessaria al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani fondamentali.

2.2 In ordine, poi, alle ulteriori censure, peraltro solo genericamente formulate in relazione alla denegata protezione sussidiaria, va osservato come la parte ricorrente abbia allegato doglianze in fatto volte ad una inammissibile rivalutazione della situazione socio-politica del paese di provenienza del richiedente, doglianze che non possono trovare acceso nel giudizio di legittimità.

Ne consegue il complessivo rigetto delle doglianze così prospettate dal ricorrente.

Nessuna statuizione è necessaria per le spese del giudizio di legittimità in ragione della mancata difesa da parte dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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