Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21117 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 02/10/2020), n.21117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3183/2013 R.G. proposto da:

ROTTAMI RIGAMONTI S.N.C. DI C.M., L. ED I., in persona

del legale rappresentante pro tempore, C.M., in proprio,

quale soda e n. q. di erede di C.M., C.L. in proprio

e quale socia, con domicilio eletto in Roma, via Marocco 18 presso

lo Studio Tivoli & associati, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Cacciato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 47/30/2012 depositata il 12 giugno 2012, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2020

dal consigliere Dott. Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 47/30/12 depositata in data 12 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla Rottami Rigamonti Snc di C.L. M. ed I., e da C.M., C.M. e C.L. avverso la sentenza n. 140/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Lecco. Il giudice di prime cure aveva a sua volta riunito e rigettato i ricorsi dei contribuenti avverso avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2004 notificati alla società e, per trasparenza, ai soci per ricostruzione di reddito imponibile in dipendenza di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti tra la società e la cartiera Metalberio di A.A. & C s.a.s., oltre che per indebita detrazione di costi a fini IRES e IRAP e infedele dichiarazione per tali tributi.

– La CTR confermava la ripresa nel merito e, avverso questa decisione, hanno proposto ricorso per cassazione la società, C.L. e C.M., in proprio e n. q. di erede di C.M. nelle more deceduto, unicamente quanto alla ripresa IVA, per un motivo, che illustrano con memoria. L’Agenzia delle entrate si è difesa, depositando controricorso che illustra con nota di deposito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con nota predisposta dall’Agenzia nell’aprile 2018, come si legge nell’intestazione, benchè depositata solo il 27.1.2020 avanti alla Cancelleria della Corte, l’Ufficio ha dato atto dello sgravio parziale delle riprese portate dall’originario avviso di accertamento, limitatamente all’IVA in forza del sopravvenuto D.Lgs. n. 158 del 2015, precisando che “Rimangono in tutti i casi dovute le poste iscritte a titolo di IRAP” e sanzioni, rideterminate per l’IVA nella misura del 5% (cfr. p.2 della nota dell’Agenzia).

– Orbene, la Corte osserva che la controversia pendente avanti alla Corte riguarda ormai unicamente la ripresa per IVA come emerge dalla lettura del ricorso, in particolare a pag.3, e confermato a pag.2 della memoria dei contribuenti: “La presente controversia, pur traendo origine da un avviso di accertamento relativo a più tributi, è relativa solo all’IVA 2004 (…)”.

– Alla luce di ciò, l’istanza di rinunzia al ricorso articolata dai contribuenti in calce alla memoria del 16.1.2020, in assenza di accettazione della controparte, dev’essere qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione della controversia.

– Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate, dal momento che lo sgravio parziale alla base della sopravvenuta carenza di interesse è intervenuto in conseguenza di jus superveniens, il D.Lgs. n. 158 del 2015, successivo al deposito del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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