Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21116 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 22/07/2021), n.21116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17198-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., in qualità di socio della società TRUECOM di

S.M. snc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREVISO 31,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SAPONARA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BAFILE,

5, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI CARBONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

TRUECOM DI S.M. E C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3098/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1 B.C. e F.A., nella qualità di soci della soc. Truecom snc di F.A. & c., successivamente divenuta Tue-Com di S.M., impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e nei loro confronti per il principio di trasparenza, con il quali venivano rilevati maggiori redditi relativi agli anni di imposta 2009 e 2010 con conseguente recupero fiscale per effetto di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla società e ai soci.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari respingeva i ricorsi.

3. Sull’impugnazione proposta dalla contribuente la Commissione Tributaria della Puglia accoglieva l’appello rilevando che, con riferimento agli atti impositivi dell’anno 2009 l’Agenzia era decaduta dal potere accertativo in quanto non trovava applicazione la normativa sul raddoppio del termini mentre, per gli avvisi di accertamento riferiti all’anno di imposta 2010, gli stessi andavano annullati per essere stati sottoscritti da funzionario privo di valida delega e per la omessa allegazione delle movimentazioni bancarie.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo tre motivi. I contribuenti si sono costituiti depositando distinti controricorsi.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, come modificati dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, dal D.P.R. n. 600 del 1974, art. 60, e art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2 Con il terzo. motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56.

2 La causa non si pone in termini di immediata evidenza decisoria con riferimento alla questione, rilevabile anche di Ufficio in ogni grado e stato del giudizio ed evidenziata nella proposta del relatore, della violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., non essendo stata evocata in giudizio né in primo né in secondo grado la società soc. Truecom snc di F.A. & c. successivamente divenuta Truecom di S.M. società in nome collettivo.

2.1 Ciò in relazione a quanto affermato dalla difesa di F.A. nella memoria con riferimento alle difese di natura personali fatte valere dai soci.

3 Va quindi disposta la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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