Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21116 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21116 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24074-2007 proposto da:
GARASSINO

CARLO

MARIO

C.F.

GRSCRL45D100119S,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,
presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DAPINO GIANGIACOMO;
– ricorrente –

2013
contro

1682

BALDI

CARLO

MARIO

C.F.

BLDCLM54E03L219D,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che

Data pubblicazione: 16/09/2013

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SOLARO LUIGI;
– controricorrente nonchè contro

BALDI MARINA, VIARENGO VALERIA;

avverso la sentenza n. 542/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 03/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Dapino Giangiacomo difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata Baldi Carlo e Marina, Viarengo Valeria
proponevano appello alla sentenza del Tribunale di Asti 20.1.2004 convenendo

domande di declaratoria di nullità della compravendita 6.12.1992 tra Aldo Baldi, loro
dante causa ed il Garassino.
Gli appellanti, previa declaratoria di estromissione di Baldi Paola e di Viarengo Valeria,
che nel frattempo avevano ceduto le loro quote a Baldi Carlo, insistevano per
l’accoglimento delle domande, dando disponibilità per la restituzione di quanto
percepito da Baldi Aldo in esecuzione del contratto, nullo per mancanza di allegazione
del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 1. 47/85.
Garassino chiedeva il rigetto dell’appello ed in via incidentale l’accoglimento della
riconvenzionale già proposta in primo grado e non esaminata di pronuncia di sentenza
sostitutiva del rogito e per le spese liquidate in violazione delle tabelle.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 3.4.2007, in riforma, dichiarava la nullità
del contratto con obbligo degli appellanti di restituire euro 13.944, 34, respingeva
l’incidentale con condanna alle spese dell’appellato.
Premessa l’impossibilità di estromissione dal giudizio come richiesta per il mancato
consenso di controparte, la sentenza richiamava l’art. 18 della legge 47/1985 che
richiede a pena di nullità l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica e
riteneva non condivisibile la tesi del Tribunale di presunta allegazione dello stesso.
Ricorre Garassino con quattro motivi, resiste Baldi Carlo Mario.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Garassino Carlo e chiedendo la riforma del provvedimento che aveva respinto le

Si denunzia, col primo motivo violazione degli artt.2724 n. 3, 2725, II e II, 2729, II cc
col primo quesito se il contraente che abbia perduto il documento che gli forniva la
prova richiesta possa giovarsi di presunzioni e col secondo quesito se ciò vale anche per
il certificato di destinazione urbanistica.

2724 e 2725 e dell’art. 18 1.47/1985 perché era dimostrata la presenza del certificato al
momento della scrittura privata e non influiva il successivo smarrimento.
Col terzo motivo si lamenta contraddittoria motivazione sul contenuto delle
dichiarazioni testimoniali, non esaminate dai giudici di appello.
Col quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 2729 I cc in ordine all’affermazione
che anche volendo superare, in assenza di eccezione di parte, l’inammissibilità del
ricorso al procedimento presuntivo, ne mancherebbero i presupposti, col quesito se la
materiale visione della allegazione alla scrittura integri la presunzione grave precisa e
concordante.
Ciò premesso si osserva:
Il giudizio di legittimità non può consistere nella riproposizione di quanto
precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le violazioni di legge od i
vizi logici della motivazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità
nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora
mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale
degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.
In virtù degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar
conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e
di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata

Col secondo motivo si deducono contraddittoria motivazione e violazione degli artt.

dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla
ovvero la carenza di esse.
La sentenza richiama l’art. 18 della legge 47/1985, che richiede a pena di nullità
l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica, da considerare parte integrante

del Tribunale di presunta allegazione dello stesso.
Le odierne censure sono inidonee a superare detta motivazione perché trattandosi di
scrittura privata di vendita per la quale, a fronte della richiesta declaratoria di nullità, in
via riconvenzionale si chiedeva sentenza sostitutiva di atto pubblico contenente il
trasferimento, ferma restando che l’allegazione del documento è un fatto storico che non
ammette alternative alla sua concreta e verificabile esistenza, diventava irrilevante il
tentativo di provarne la preesistenza, né poteva essere proposta la riconvenzionale.
E’ il caso di sottolineare che la giurisprudenza di questa Corte non solo ha sancito la
necessità dell’allegazione del certificato in questione (Cass. 21.9.2011 n. 19219) ma ha
sottolineato l’esigenza di tale allegazione al momento del contratto definitivo o della
sentenza ( Cass. 19.8.2011 n. 17436), con conseguente obbligo di produzione e non la
mera deduzione della sua preesistenza.
Conseguentemente va data risposta negativa ai quesiti formulati, del tutto irrilevanti, in
mancanza dell’allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro
2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori.
Roma 18 giugno 2013.

del negozio richiedente la forma scritta ad substantiam, e ritiene non condivisibile la tesi

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