Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21116 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI NOTO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’avvocato CANNAS LUCIANA, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIDIA RESEARCH SUD SPA (incorporante nella Società FIDIA

FARMACEUTICI SPA) , in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato

VACCARO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati FINOCCHIARO

PIERGIORGIO, PATTI SARAH, con procura speciale notarile del Not. Dr.

FULVIO VAUDANO in PADOVA, rep. n. 71155 del 19/05/2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 13/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato VACCARO, delega Avvocati

FINOCCHIARO e PATTI, che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Noto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 143/06 dep. il 13/11/2006 della Commissione Regionale della Sicilia che aveva rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva accolto parzialmente il ricorso della Fidia Research Sud s.p.a.

avverso l’avviso di liquidazione per ICI relativa all’anno dal 1995.

La CTR premetteva che la società era stata assoggettata alla procedura dell’amministrazione straordinaria delle aziende in crisi onde non poteva godere della esenzione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 e riteneva che l’Ici doveva essere determinata per l’anno in esame in base alla rendita determinata il 16/10/1998.

Il Comune ricorrente fonda il ricorso su un unico articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e D.Lgs n. 546 del 1992, art. 8 e assumendo che per gli immobili di categoria D la determinazione della base imponibile ai fini dell’ICI in base al valore contabile, non poteva ritenersi provvisoria in attesa della attribuzione della rendita con conseguente conguaglio per le relative differenze in più o in meno come per gl’immobili di cui alle categorie del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 onde non poteva la CTR attribuire efficacia retroattiva alla determinazione della rendita come sopra operata. La contribuente ha presentato controricorso.

Rimessa la causa alla pubblica udienza, si disponeva di rinviare a nuovo ruolo il presente giudizio in attesa della decisione delle questioni rimesse al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, con ordinanze interlocutorie nn. 7084, 8083, 8084, 8085 e 8086 e depositate il 24 marzo, 2 e 9 aprile 2010, in ordine ad analoghe controversie concernenti l’ICI dovuta in relazione a fabbricati di categoria D, essendosi rilevato un contrasto nella giurisprudenza della Sezione in relazione alla questione se il provvedimento di attribuzione della rendita catastale a tali immobili – per i quali l’ICI sia stata in precedenza versata in base al valore contabile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 3 – avesse natura dichiarativa, con efficacia, quindi, retroattiva fino all’epoca dell’istanza di accatastamento, ovvero costitutiva, con esclusione di effetti retroattivi.

La causa veniva nuovamente rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le SS.UU di questa Corte, con sentenza n. 3160/2011 hanno ritenuto che “in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.

Col quesito, obbligatorio ratione temporis ex art. 366 bis c.p.c., il Comune chiede “se, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 il Comune di Noto può legittimamente recuperare l’ici sulla base del valore contabile per gli anni d’imposta che precedono la notifica della rendita catastale al titolare dell’immobile e se la rendita ha efficacia solo dall’anno successivo alla notifica?” Al quesito, secondo la superiore giurisprudenza, non si può che rispondere in senso negativo, in quanto pur essendo irrilevante nel caso in esame la notificazione trattandosi di attribuzione di rendita anteriore al 1 gennaio 2000 e pertanto non era obbligatoria la notifica norma della L. n. 342 del 2000, art. 74 la circostanza che l’attribuzione della rendita(nel caso in esame 1998) operi a decorrere dal 1 gennaio successivo non esclude che essa abbia effetto per il passato ove il contribuente, come nel caso in esame, con precedente richiesta di accatastamento abbia manifestato la volontà di aderire al generale sistema delle rendita.

Il motivo è pertanto infondato.

Circa poi la questione dell’applicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 il motivo è assorbito nel rigetto del superiore motivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in quanto l’intervento chiarificatore delle SS.UU. è successivo alla presentazione del presente ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA