Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21116 del 12/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.12/09/2017),  n. 21116

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30150-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ETTORE SBARRA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6083/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 31/12/2010 R.G.N. 4775/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 4775/2010 la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza che accoglieva la domanda di M.A. intesa ad ottenere la corresponsione dell’importo dovuto a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l’anno 2004 durante il quale aveva stipulato due contratti di lavoro subordinato presso due differenti teatri quale artista professionista corista-tenore per 185 giorni.

A fondamento della decisione la Corte d’Appello rilevava che nella fattispecie difettassero i profili di autonomia della prestazione artistica tali da ricomprendere la professionalità del M. nell’ambito dell’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40,comma 1, n. 5. In ogni caso tale esclusione non poteva essere invocata con riferimento all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti la quale fuoriusciva dal regime di cui al R.D.L. citato ed era per contro disciplinata dal D.L. n. 88 del 1986, art. 7, comma 3 che prevedeva come destinatari tutti i lavoratori saltuari e stagionali senza distinzione di specie, con l’unica condizione del possesso dei requisiti oggettivi di legge.

Avverso la sentenza ricorre l’INPS con un motivo illustrato da memoria. Resiste M.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37 e art. 40, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 7 e del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 3 convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni. Vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- Il ricorso è fondato. E’ pacifico in fatto che il sig. M.A. fosse un corista-tenore alle dipendenze prima del (OMISSIS) e poi del (OMISSIS) per i quali aveva lavorato nel 2004 per un totale di 185 giornate, svolgendo perciò una prestazione che richiede “una preparazione tecnica, culturale o artistica”.

3.- Ciò posto deve ritenersi che sul piano normativo, sotto il profilo soggettivo, ai fini della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, M. rientrasse nel regime di esclusione stabilito per il personale teatrale dal combinato disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, e dal R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 7.

4.- Secondo la prima norma “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: 5) il personale artistico, teatrale e cinematografico”.

Il R.D. n. 2270 del 1924, art. 7 stabilisce poi che “Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, art. 2, n. 5” (recepito poi nel R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 5) “tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.”

5.- Va pure precisato che, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sul piano soggettivo anche l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, benchè ampliata a specifiche ed ulteriori figure protette, rientrasse, ratione temporis, nell’ambito della disciplina generale sopra individuata.

6.- In tal senso si è espressa pure in maniera uniforme la giurisprudenza di questa Corte con le sentenze nn. 12355 del 20/05/2010 e 17273 del 12 luglio 2013. Quest’ultima ha in particolare statuito in una fattispecie analoga alla presente che “la cosiddetta indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, introdotta dal D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 160 del 1988, si presenta diversificata, rispetto a quella con requisiti normali, per quanto riguarda il requisito contributivo, le modalità per l’accesso alla prestazione, la misura e i tempi (necessariamente differiti) dell’erogazione della prestazione stessa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15523/2008; n. 19437/2006; n. 2936/2004; n. 12778/2003), ma non già per ciò che concerne l’individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati, che, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, restano gli stessi che possono (ovvero, al contrario, non possono) beneficiare dell’indennità di disoccupazione a requisiti normali. Ne consegue che l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori occasionali di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 8, non elimina l’esclusione specificamente stabilita dal n. 5 stesso articolo per il “personale artistico, teatrale e cinematografico”. Tale personale, al quale pacificamente appartiene l’odierno ricorrente, non è dunque soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo tanto all’indennità a requisiti normali, quanto a quella a requisiti ridotti”.

7.- Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda svolta da M.A..

8. Le spese dell’intero procedimento possono essere compensate considerate la complessità del quadro normativo e l’alternanza dei giudizi.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di M.A.. Compensa le spese processuali dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA