Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21115 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 22/07/2021), n.21115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21636/2020 R.G. proposto da:

E.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino

Ciafardini, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato l’8 giugno

2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che E.O., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto dell’8 giugno 2020, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

e’ inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, giustificando il rigetto del ricorso, conformemente alla proposta del Relatore e in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/ 2021, n. 15177), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970);

con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per inesistenza, apparenza e/o contraddittorietà della motivazione, rilevando che, nell’escludere la credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, il Tribunale si è limitato a ribadire le considerazioni svolte dalla Commissione territoriale, avendo evidenziato la sua incapacità di esporre le caratteristiche della setta segreta cui aveva rifiutato di aderire senza esercitare i propri poteri istruttori officiosi per accertare la veridicità della narrazione;

il motivo è infondato;

in tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142);

tale controllo è stato puntualmente effettuato dal Tribunale, il quale non si è limitato ad evidenziare la genericità e l’inverosimiglianza della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, ma ha posto in risalto anche l’incapacità dell’ E. di circostanziare i fatti che lo avevano indotto ad espatriare mediante l’indicazione delle caratteristiche della setta segreta alla quale aveva rifiutato di aderire, ritenendola incompatibile con la notorietà di cui tale setta gode nella regione di provenienza del ricorrente, alla stregua di informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate;

l’esito negativo del predetto controllo consente di escludere la necessità di approfondimenti istruttori ulteriori in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine del richiedente, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria officiosa posto a carico del giudice dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dal momento che tale dovere non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096; 19/02/2019, n. 4892);

con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il decreto impugnato non ha tenuto conto della situazione generale esistente in Nigeria, caratterizzata dalla persistenza di gravi violazioni dei diritti umani, imputabili alle autorità di governo, essendosi limitato a prendere in considerazione la situazione della sua regione di origine (Delta State), in ordine alla quale è peraltro incorso in contraddizione, avendo escluso la sussistenza di uno stato di violenza indiscriminata, nonostante l’accertato incremento di morti violente, le criticità rilevabili negli apparati di Polizia, la recrudescenza di violenze tra appartenenti alle sette e la persistenza del traffico di esseri umani;

il motivo è infondato;

ai fini dell’accertamento della situazione esistente nel Paese di origine del ricorrente, il decreto impugnato ha richiamato informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, dalle quali ha desunto che nella regione di provenienza del ricorrente, pur essendosi registrata una recrudescenza o un’intensificazione di criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza interna, non è configurabile un conflitto armato interno d’intensità tale da determinare una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, riscontrabile invece nell’area nordorientale della Nigeria, in conseguenza degli attacchi dei gruppi terroristici di matrice islamica;

tale apprezzamento si pone perfettamente in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il conflitto armato interno che costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento della protezione sussidiaria ricorre quando le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o quando due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un territorio, e sempre che il contrasto ascenda ad un grado di violenza talmente intenso da far ritenere che un civile, rinviato nella regione di provenienza, corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, anche in considerazione dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione di tali metodi o tattiche tra le parti in conflitto, della generalizzazione o localizzazione del combattimento, e del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del conflitto (cfr. Cass., Sez. I, 2/03/2021, n. 5675; Cass., Sez. VI, 8/07/ 2019, n. 18306);

l’accertamento compiuto dal decreto impugnato, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5 per inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 29/10/2020, n. 23942; Cass., Sez. VI, 12/12/2018, n. 32064; Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105), non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale non è in grado d’individuare circostanze di fatto pretermesse dal Tribunale né lacune argomentative o carenze logiche di gravità tale da impedire la ricostruzione del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad insistere sulla propria tesi difensiva, in tal modo dimostrando di voler sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel decreto impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257);

con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per apparenza e/o contraddittorietà della motivazione, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha negato la sussistenza di condizioni di vulnerabilità ulteriori rispetto a quelle allegate ai fini del riconoscimento delle altre forme di protezione, senza tener conto delle condizioni di disagio da lui affrontate a seguito dei fatti di sangue di cui è stato partecipe, dello stato di povertà ed abbandono in cui versava prima dell’espatrio, delle minacce all’incolumità personale cui rimarrebbe esposto in caso di ritorno in Nigeria e della situazione generale di tale Paese;

il motivo è infondato;

nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato si è correttamente attenuto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione della predetta misura postula un raffronto tra la situazione in cui il richiedente versava prima di allontanarsi dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, ed il livello d’integrazione economico-sociale da lui raggiunto in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/ 2018, n. 4455);

nell’ambito della predetta valutazione il Tribunale ha preso specificamente in esame anche gli elementi indicati dal ricorrente, avendo richiamato le considerazioni relative alla situazione generale della Nigeria svolte ai fini del diniego delle altre forme di protezione, ed avendo posto in risalto anche i legami familiari tuttora intrattenuti dall’ E. nel Paese di origine;

l’omessa valutazione dello stato di povertà in cui il ricorrente si trovava prima dell’espatrio trova anch’essa conforto nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia ricollegabile ad una violazione dei diritti fondamentali o ad eventi naturali disastrosi, la situazione di svantaggio economico o anche di povertà estrema del richiedente non è sufficiente ad integrare la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non essendo ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali (cfr. Cass., Sez. III, 6/11/2020, n. 24904; 25/09/2020, n. 20334; Cass., Sez. I, 4/09/2020, n. 18443);

nel lamentare l’omessa valutazione della condizione di disagio derivante dalla sua partecipazione a fatti di sangue il ricorrente solleva invece una questione non trattata nel decreto impugnato, che non può dunque trovare ingresso in questa sede, implicando un accertamento di fatto e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito sia stata fatta valere (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694);

il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA