Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21115 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14780/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), – società con socio unico, in

persona dell’Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. B. MARTINI 2, presso l’avvocato STEFANO GENOVESE, presso lo

studio dell’avvocato BENINO MIGLIACCIO che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2664/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17/3/2014, depositata il 12/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, D.F.G. chiedeva che fossero dichiarati nulli due contratti per prestazioni di lavoro temporaneo sottoscritti con Select S.p.A., per i periodi dal (OMISSIS) (con proroga fino al (OMISSIS)) e dal (OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, per ragioni di carattere organizzativo, con il riconoscimento nei confronti della società utilizzatrice (Poste Italiane S.p.A.) di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale rigettava il ricorso. La decisione veniva in parte riformata dalla Corte di appello di Roma che, ritenuta l’illegittimità del contratto stipulato in data (OMISSIS), dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno quantificato in 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. con cinque motivi.

D.F.G. resiste con controricorso.

2 – E’ stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

3 – In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

4 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

5 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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