Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21115 del 07/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21115 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACOVIELLO CHIARA MARIA
Elettivamente domiciliata in Roma, via Mantegazza,
n. 24, presso il Sig. Luigi Gardin; rappresentato
e difeso dall’avv. Gaetano Franzese, giusta procura
speciale a margine del ricorso.
ricorrente
contro

COMUNE DI MOLA DI BARI
Elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento,

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Data pubblicazione: 07/10/2014

n. 14, nello studio dell’avv. Carlo Maria Barone,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso.

nonché sul ricorso proposto da
COMUNE DI MOLA DI BARI

come sopra rappresentato;
ricorrente in via incidentale
contro
IACOVIELLO CHIARA MARIA
intimata

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari,
n. 450, depositata in data 17 maggio 2006;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 9 aprile 2014 del consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per la ricorrente l’avv. Franzese;
Sentito per il ricorrente l’avv. Anselmo Barone,
munito di delega;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Pasquale Fimiani, il
quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale, assorbito l’incidentale.

.

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controricorrente

Svolgimento del processo

l – Con sentenza depositata in data 26 maggio 2004
il Tribunale di Bari, pronunciando sulla domanda di

espropriazione proposte dalla signora Chiara Iacoviello nei confronti del Comune di Mola di Bari in
relazione all’occupazione di un’area di terreno inserita in zona PEEP, avvenuta in data 8 febbraio
1982, a fronte dell’eccezione di incompetenza per
materia sollevata dall’ente convenuto, rilevato che
il decreto di espropriazione – emanato in data 10
novembre 1988 – era intempestivo, qualificava la
domanda come risarcitoria e in base a tale titolo
condannava il Comune al pagamento della somma di
euro 305.881,45, oltre rivalutazione, interessi e
spese.
1.1 – La Corte di appello di Bari, pronunciando sul
gravame proposto dall’ente soccombente, disposta la
sospensione della sentenza impugnata nella parte
eccedente la somma di e 150.000,00, con la decisione indicata in epigrafe ha dichiarato la nullità
della sentenza di primo grado, affermando che il
tribunale aveva pronunciato su una domanda diversa
per causa petendl

e per oggetto rispetto a quella

avanzata dalla parte, e ponendo in evidenza

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determinazione delle indennità di occupazione e di

l’irrilevanza della valutazione della tardività o
meno dell’emanazione del provvedimento ablativo.
Dava infine atto di non doversi pronunciare – quale

sta di determinazione dell’indennità, in quanto non
avanzata nei suoi confronti dalla parte appellata.
1.2 – Per la cassazione di tale decisione la signora Iacoviello propone ricorso, affidato a due
motivi, cui il Comune di Mola di Bari resiste con
controricorso, deducendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a un motivo.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo, denunciando – con formulazione di idonei quesiti di diritto – violazione
degli artt. 346 cod. proc. civ., 19 e 20 della 1.
n. 865/1971, nonché del principio devolutivo
dell’appello, la ricorrente sostiene che la corte
territoriale avrebbe dovuto, ancorché non adita in
unico grado, pronunciare in merito alla domanda di
determinazione dell’indennità di espropriazione,
riproposta, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.
dall’appellata che, totalmente vittoriosa, non aveva l’onere di impugnare la sentenza di primo grado.

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giudice competente in unico grado – sulla richie-

2.1 – Con il secondo mezzo si deduce, con valido
quesito di diritto, la violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello, pur

omesso di pronunciarsi in merito alla domanda di
determinazione dell’indennità.
2.2 – Con il ricorso proposto in via incidentale il
Comune di Mola di Bari denuncia, con unico motivo,
assistito da idoneo quesito di diritto, violazione
degli artt. 112 e 336 cod. proc. civ., per non aver
la Corte barese provveduto in merito alla domanda
di restituzione delle somme corrisposte alla controparte in esecuzione della decisione dichiarata
nulla, e validamente richieste in appello,
3 – Le censure proposte con il ricorso principale,
da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente
collegate, sono fondate.
Questa corte, infatti, ha ripetutamente affermato
il principio che nel caso di sopravvenienza nel
corso del giudizio del (id est: di un rituale
e tempestivo) decreto di espropri azione, la
domanda risarcitoria del danno da occupazione
illegittima si converte automaticamente in quella
di opposizione

alla stima (Cass., 9 gennaio 2014,

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riconoscendo la propria competenza al riguardo,

n. 339;

16 settembre 2011 n. 18975; Cass. 25

marzo 2003 n. 4358, in motivazione).
3.1 – La Corte territoriale, pur essendo il de-

zio di primo grado, si è limitata a dichiarare la
nullità della sentenza appellata, per aver accolto
la domanda sotto un profilo risarcitorio mai dedotto dall’attrice, omettendo di decidere nel merito, quale giudice di unico grado, sulla
liquidazione delle indennità richieste, in quanto la Iacoviello non avrebbe mai richiesto alla
corte stessa

“di pronunciarsi – quale giudice di

unico grado – sulla domanda giudiziale di determinazione delle indennità di occupazione legittima e
di espropriazione cui ha fatto seguito la suddetta
sentenza”.
3.2 – In via generale, deve ritenersi

che

l’au-

tomatismo della conversione (sostanzialmente applicativo

della

garanzia costituzionale del

diritto della proprietà, che non ne tollera il
sacrificio ad opera della P.A. senza un ristoro
per il titolare) coerentemente prescinde anche dalla necessità di un’espressa domanda di liquidazione della indennità, per altro nella specie formulata inizialmente, ancorché davanti a giudice incom-

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creto ablatorio intervenuto nel corso del giudi-

petente, che avrebbe erroneamente – sotto vari profili, sostanziali e procedurali, ravvisato la ricorrenza di un’occupazione espropriativa.
in

appello

la ricostruzione

della

fattispecie, con il riconoscimento della tempestività e della validità (in questa sede non contestata da alcuna delle parti), del decreto espropriativo (in accoglimento delle ragioni del
gravame del Comune) – il così mutato titolo,
ablatorio e non più “ex illicito”, della perdita
del dominio da parte dell’attrice comportava, appunto, piuttosto che l’automatica conversione, nei
sensi indicati, della domanda risarcitoria accolta
dal Tribunale, l’ipotesi, ancor più pregnante, della reviviscenza della domanda di determinazione
delle indennità che, come emerge dalla sentenza impugnata, la proprietaria aveva avanzato sin dal
primo grado del giudizio.
3.2 – I rilievi della Corte territoriale circa la
mancata riproposizione in appello, in termini
espliciti, di detta domanda, ai sensi dell’art. 346
c.p.c., sia pure senza previa proposizione di gravame in via incidentale (cfr. Cass., 11 dicembre
2009, n. 25966; Cass., 25 giugno 2007, n. 14687),
ovvero l’eccezione del controricorrente in ordine

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Ribaltata

al mancato rispetto, al riguardo, del principio di
autosufficienza del ricorso da parte della Iacoviello, appaiono superabili in considerazione

grado del giudizio, del principio della conversione
automatica della domanda sopra richiamato, apparendo del tutto illogico ed iniquo applicarlo quando
la domanda sia prospettata ab initio sotto il profilo risarcitorio e non anche quando, come nel caso
di specie, la richiesta di determinazione
dell’indennità sia stata formulata già nell’atto
introduttivo del giudizio, così manifestando la
parte di voler ottenere, in ogni caso, il ristoro
del pregiudizio derivante dalla perdita del proprio
bene, che costituisce il dato fondante del principio di conversione sopra richiamato.
4 – La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al ricorso accolto, rimanendo assorbita
l’impugnazione proposta in via incidentale, con
rinvio alla Corte di appello di Bari, che in diversa composizione, applicherà il principio sopra
enunciato, provvedendo altresì in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente
giudizio di legittimità.

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dell’applicazione, sia pure nell’ambito del secondo

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito
l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rin-

Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 april

i

2014,

via, anche per le spese, alla Corte di appello di

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