Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21114 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21114 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 24601/07 proposto da:

Maria FRATUS ( c.f. FRT MRA 34E46 G264Z)
rappresentata e difesa dall’avv. Glauco Arcaini; elettivamente domiciliata in Roma, via
piazza Pio XI n.13, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Croce, giusta procura in calce al
ricorso
– Ricorrente —

contro
– Angelo FRATUS (c.f. FRT NGL 42T18 G263Y)
rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Tramacere e dall’avv. Leopoldo Lombardi;
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Cadlolo n.20,
giusta procura a margine del controricorso.
-Controri corrente-

ed altresì contro
– Anna FRATUS (c.f. FRT NNA 39D46 G264P);

Clara FRATUS (c.f. FRT CLR 41P60 G264J)

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Data pubblicazione: 16/09/2013

Parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Aronne Bona e dall’avv. Laura Tricerri
ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda in Roma, via Cosseria n. 5,
in forza di procura estesa a margine del controricorso.
– Altre controricorrenti-

Faustino FRATUS;
Luigi FRATUS;
Silvia FRATUS;
Massimo FRATUS, rappresentato da Maria MARINI, sua procuratrice generale
-Patii intimate-

contro la sentenza n. 267/2007 della Corte di Appello di Brescia, pubblicata il 16
aprile 2007 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18/06/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Glauco Arcaini, per la parte ricorrente, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
Udito l’avv Giorgio Tramacere, per delega dell’avv. Aronne Bona, per i
controricorrenti Anna e Clara Fratus e quale procuratore e difensore per il
controricorrente Angelo Fratus , che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Lucio Capasso , che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Maria Fratus, premesso : che nel 1983 , con una scrittura privata, il fratello Mario le
aveva promesso in vendita un rustico in comune di Palazzolo sull’Oglio; che , prima che
il contratto venisse riprodotto in un rogito notatile, il promittente venditore era
deceduto; che non tutti i fratelli, Anna, Clara, Angelo, Faustino, Luigi, Massimo e Silvia,
eredi di costui assieme alla deducente, si erano dichiarati d’accordo a prestare il

nonché nei confronti di

consenso al rogito di vendita, costringendola a promuovere, nel 1991, un giudizio
innanzi al Tribunale di Brescia per ottenere una sentenza costitutiva a’ sensi dell’art.
2932 cod. civ.; che nel corso di quel giudizio, mentre i germani Faustino, Luigi,
Massimo e Silvia avevano riconosciuto la fondatezza delle pretese dell’attrice , giusta

Clara avevano dichiarato di non riconoscere la sottoscrizione del de clOs; che con una
separata convenzione dell’8 maggio dello stesso anno, questi ultimi congiunti si erano
impegnati a sottoscrivere l’atto di cessione del rustico — relativamente alle quote di loro
spettanza- per l’importo complessivo di lire 25 milioni ; che l’adito Tribunale, con
sentenza 293/1993, aveva qualificato il contratto come definitivo ma aveva altresì
statuito che esso non avrebbe consentito il trasferimento della proprietà , a causa del
mancato riconoscimento della sottoscrizione del defunto, senza che l’attrice avesse
proposto istanza di verificazione; che nella motivazione di quella sentenza si era dato
anche atto della convenzione dell’8 maggio 1991, prodotta in copia fotostatica in quel
giudizio, per negare che, attraverso detto negozio, vi fosse stata una revoca del
precedente disconoscimento; che detta sentenza era stata confermata in appello e, in
prosieguo, era divenuta irrevocabile; citò , con atto notificato nel 1993 innanzi al
Tribunale di Brescia, tutti i predetti germani, perché si pronunziasse sentenza che
tenesse luogo del contratto definitivo non stipulato, sulla base non più dell’originario
contratto preliminare bensì in forza della dichiarazione del marzo 1991 -per i fratelli
Faustino, Luigi, Massimo e Silvia- e dell’accordo del maggio successivo per gli altri
congiunti.
2 — In questo nuovo giudizio si costituirono solo Angelo, Anna e Clara Fratus : la
seconda e la terza, in corso di causa, disconobbero la conformità all’originale della
scrittura del maggio 1991, mentre le parti contumaci si presentarono personalmente per
riconoscere il diritto dell’attrice , aderendo nel contempo n’accordo intercorso con gli
altri fratelli nell’indicato negozio.

dichiarazione resa al verbale dell’udienza del 25 marzo 1991, i fratelli Angelo, Anna e

3 — La domanda fu respinta con sentenza n. 3020/2003, stante la contestazione della
conformità della copia dell’atto all’originale , ritenendosi irrilevante la testimonianza del
notaio Bonardi che l’aveva predisposto — il quale ne aveva confermato il contenutovista la natura del contratto e la mancata dimostrazione della perdita incolpevole del

4 — Maria Fratus impugnò detta decisione ; Angelo Fratus propose a sua volta appello
incidentale per la rifusione delle spese; Anna e Clara Fratus insistettero per il rigetto del
gravame ; gli altri Fratus non si costituirono.

5 — La Corte di Appello di Brescia, pronunziando sentenza n. 267/2007, respinse
entrambi i gravami, sostenendo la non utilizzabilità in causa della convenzione dell’8
maggio 1991 come rappresentata nella copia prodotta, pur ammettendo che il mancato
disconoscimento, nel precedente giudizio, della corrispondenza all’originale, da parte
delle sorelle Anna e Clara, non avrebbe avuto rilievo preclusivo dell’eccezione sollevata
nel giudizio de quo, dal momento che la decisione in quel precedente procedimento non
si era basata su quel documento, così che in quella sede non poteva dirsi neppure posta
la questione della corrispondenza della copia all’originale; sostenne però il giudice
dell’impugnazione— in merito alla produzione mirata della copia del documento nella
precedente causa e, quindi, alla, pur negata, suscettibilità del formarsi di un giudicato
sulla non contestazione all’originale- che, a tutto voler concedere, non sarebbe stata
fornita la prova della materiale coincidenza delle copie prodotte nei due giudizi; osservò
inoltre che, pur essendo corretto il sostenere che la prova della corrispondenza tra
originale e copia poteva essere fornita anche con presunzioni, tuttavia le prove articolate
non sarebbero state concludenti in tal senso, in mancanza dell’originale, al fine di
accertarne l’esistenza e sul quale confrontare la copia, trattandosi di contratto per cui era
stabilita la forma scritta ad substantiam : in particolare: a — non sarebbe stata rilevante la
testimonianza del notaio Bonardi, mancando appunto la produzione dell’originale o la
prova della incolpevole sua perdita; b – non avrebbe rivestito tale efficacia dimostrativa

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documento.

neppure la produzione — solo in grado di appello- della copia dell’accordo, recante però
le sottoscrizioni in originale, a differenza di quella depositata in primo grado, dal
momento che l’appellante non aveva basato i motivi di gravame su tale nuova
produzione.

tre motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; hanno resistito, con
separati controricorsi: Anna e Clara Fratus, da una parte, ed Angelo Fratus, dall’altra;
non hanno svolto difese gli intimati Faustino, Luigi, Silvia e Massimo Fratus,
quest’ultimo citato nella persona di Maria Marini, sua procuratrice generale, come da
atto depositato già nel giudizio di secondo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione della
norma — art. 2909 cod. civ.- che regola l’efficacia del giudicato, criticando la decisione
della Corte del merito che negò che potesse essersi stabilizzato un accertamento circa la
corrispondenza della scrittura dell’8 maggio 1991 al suo originale, per effetto della
mancata contestazione sul punto da parte di Anna, Clara ed Angelo Fratus nel
precedente giudizio.

II — La censura è infondata in quanto la Corte territoriale, in quella causa, fece
menzione del richiamato negozio, solo per compiutezza di motivazione, al fine di
disattendere un profilo argomentativo secondo cui detto accordo avrebbe potuto essere
interpretato come tacita revoca del mancato riconoscimento della sottoscrizione in
calce all’originario contratto intercorso tra i due germani Mario e Maria Fratus: ne
deriva che la valutazione dell’atto del maggio 1991 non costituiva un necessario
antecedente logico di quella decisione, come invece nel presente giudizio.

II.a — Rimane pertanto assorbito il rilievo della mancata dimostrazione della identità
della copia prodotta nel precedente giudizio con quella oggetto di attuale contestazione.

6 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Maria Fratus , facendo valere

III — Con il secondo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione della
norma in materia di disconoscimento della copia all’originale — 2719 cod. civ.- messa in
relazione al limite della prova per testi, qualora essa verta su un contratto, rispetto al
quale la forma scritta sia prescritta ad substantiam

art. 2725 cod. civ.-

del Notaio Bonardi al quale lo stesso giudice istruttore, in sede di escussione, chiese di
visionare la scrittura dell’8 maggio 1991, ricevendone una conferma della
corrispondenza all’originale da lui stesso predisposto; ritiene la deducente che il divieto
di prova per testi — qualora non sia stata data dimostrazione della perdita incolpevole
dell’originale del documento- debba essere temperato laddove le caratteristiche del caso
concreto — consistite nella fattispecie dalla genericità della contestazione della
conformità della copia all’originale; dalle ammissioni da parte del Notaio predisponente
l’originale; dalla produzione in appello di una copia con le sottoscrizioni in originaleconducano comunque all’affermazione della contestata conformità.
IV – Il motivo è infondato.

IV.a — Il principio che subordina la valutazione della corrispondenza di una copia al suo
originale alla produzione di quest’ultimo o alla dimostrazione della sua incolpevole
perdita non può trovare eccezioni laddove il negozio che si ponga come falsamente
rappresentato dalla copia prodotta, debba assumere , come nel caso di specie, la forma
scritta ad substanliam; seguendo il diverso opinamento della ricorrente si perverrebbe
alla sostanziale vanificazione dell’imposizione della forma scritta per tali contratti.

IV.b — Non assume poi rilievo il fatto che nel giudizio di appello venne prodotta una
copia del contratto ma con le sottoscrizioni in originale dei contraenti: invero tale
produzione non venne utilizzata, in quel grado di giudizio, per sostenere la tesi, nel
ricorso invece lumeggiata, che vi sarebbe stato un solo originale e tante copie, quante
erano le parti del negozio -deve ritenersi: portanti le sottoscrizioni delle controparti
negoziali-; se ne ricava dunque che permaneva la originaria res litigiosa relativa alla

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III.a — Si duole in particolare la ricorrente che non sia stata valorizzata la testimonianza

necessità della produzione dell’originale laddove la copia riguardasse un contratto per
cui fosse prescritta la forma scritta- e che non era stato commesso al giudice del merito
di valutare il diverso rilievo che avrebbe potuto rivestire l’apposizione delle
sottoscrizioni in originale sulla copia stessa.

base della statuizione della Corte di Appello di rigetto della domanda ex art. 2932 cod.
civ. anche nei confronti dei convenuti/appellati non costituiti che avevano,

V — Con il terzo motivo viene denunziata l’omessa od insufficiente motivazione posta a

Rigetta il ricorso e condanna Maria Fratus a corrispondere a ciascuna delle parti contro
ricorrenti — Anna e Clara Fratus in unione tra loro ed Angelo Fratus quale parte singolale spese del presente giudizio, che liquida in curo 2.200,00 di cui euro 200,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione

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