Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21114 del 12/09/2017

Cassazione civile, sez. un., 12/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.12/09/2017),  n. 21114

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7536/2017 proposto da:

F.G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO CARUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI CHIETI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D’APPELLO DE L’AQUILA, PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 400/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 31/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che esprime parere

contrario all’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. F.G.S. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi del R.D.L. n. 1568 del 1933, art. 56, comma 4, avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 31 dicembre 2016, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso la deliberazione del 10 giugno 2014, con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti ha disposto la sua cancellazione dalla Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti Comunitari, in cui era stata iscritta il 10 settembre 2013, in forza di un titolo di Avocat conseguito in Romania.

2. Quella deliberazione veniva adottata dal COA a seguito di attività istruttoria espletata dopo una nota dell’Unionea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) del 10 febbraio 2014. Nell’ambito dell’istruttoria veniva acquisita una nota del Ministero della Giustizia Italiano, in cui si comunicava che ai fini del riconoscimento dei titoli professionali di cui al D.Lgs. n. 206 del 2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE le informazioni ufficiali dell’Autorità dichiarata competente dallo Stato membro erano quelle risultanti dal sistema IMI (Internal Market Information System) e che da esse emergeva che detta Autorità, per la Romania, era la U.N.B.R.. Poichè l’iscrizione della ricorrente era avvenuta in forza di titolo rilasciato da altra organizzazione rumena, la Unionea Nationala a Barourilor din Romania, struttura Pompiliu Bota Ordine Costituzional il COA rilevava che essa era avvenuta senza un valido titolo e per tale ragione ne disponeva la cancellazione.

3. Nel ricorso, proposto contro il Consiglio dell’Ordine Forense di Chieti, il Procuratore, della Repubblica presso il Tribunale di Chieti e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, la ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza “ex artt. 373 e 337 c.p.c.”, che si deve considerare, in realtà, proposta ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. art. 36,comma 7.

2. Non v’è stata resistenza di alcuno al ricorso.

3. In ragione della trattazione in camera di consiglio dell’istanza di sospensione, è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione della trattazione della sola istanza di sospensione nell’odierna camera di consiglio.

4. In vista di essa la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Parte ricorrente, preliminarmente ai quattro motivi che propone indicandoli, a partire dalla pagina 16 del ricorso, con la numerazione da 3 a 6, prospetta una questione pregiudiziale comunitaria ed una questione di legittimità costituzionale.

Entrambe vanno esaminate ai fini della valutazione della concepibilità della chiesta sospensione, in quanto incidenti sul fumus boni iuris, ma il loro esame, sebbene ai fini della presente cognizione cautelare, suppone che siano rilevanti ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso o comunque del suo esame.

2. La questione pregiudiziale comunitaria, involgendo in astratto la doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia “violazione art. 3 Direttiva 2005/36/CE del 07.09.2005 recepita con il D.Lgs. n. 206 del 2007”, apparirebbe rilevante in relazione ad esso.

Tuttavia, il primo motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto si fonda su una serie di atti, riguardo ai quali non fornisce l’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e (ord.) 7161 del 2010; adde, ex multis: Cass., Sez. Un. n. 22726 del 2011, con specifico riferimento anche agli atti processuali; Cass., Sez. Un. (ord.) nn. 25038 del 2013 e 16687 del 2013).

Infatti, nella illustrazione del motivo si fa riferimento: a) a tre note di funzionari del Ministero della Giustizia, riguardo alle quali non solo non si riproduce, quanto alle due a data 4 marzo 2015 e 9 marzo 2016, il contenuto nè direttamente nè indirettamente, con indicazione della parte dei documenti alla quale l’indiretta riproduzione trova corrispondenza (mentre un contenuto della nota del 20 settembre 2013 risulta riprodotto alla pagina 20, nell’illustrazione del secondo motivo, peraltro con indicazione di virgolette in apertura, che poi non risultano in chiusura), ma, soprattutto, non si indica – per tutte e tre – se e dove esse erano state prodotte nel giudizio di merito e se e dove siano state prodotte, anche ai diversi ed ulteriori effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in questo giudizio di legittimità, sì da poter essere esaminate dalla Corte; b) ad una nota del Ministero della Giustizia rumeno del 7 maggio 2013, sulla base della quale il Ministero della Giustizia italiano avrebbe redatto le dette note, e riguardo alla quale nuovamente mancano le medesime indicazioni sub a); c) ad una nota del 3 settembre 2013 dello stesso Ministero rumeno, che questa volta si dice soltanto genericamente “prodotta in atti”, ma non solo: c1) senza indicare di quali atti si tratti, cioè se si tratti degli atti del giudizio di merito pervenuti in questo giudizio oppure degli atti di questo giudizio di legittimità, ma anche senza specificare la localizzazione con l’indicazione all’interno degli uni o degli altri della produzione; c2) ma anche omettendo la riproduzione diretta od indiretta, con precisazione della parte del documento in cui troverebbe corrispondenza l’indiretta riproduzione; d) ad una sentenza n. 604 del 21 febbraio 2014 della Corte d’Appello di Bucarest, nella quale la nota del 7 maggio 2013 sarebbe stata qualificata come “un punto di vista che non crea alcuna situazione giuridica”: anche di tale atto non si precisa se e dove sarebbe stato prodotto in atti e se e dove sarebbe stato prodotto in questo giudizio di legittimità (per dovere di completezza, si rileva che nell’esposizione del secondo motivo la sentenza si dice “prodotta nel carteggio del presene ricorso: ma anche tale indicazione non localizza in modo specifico l’atto), mentre l’indicazione del ricorso che qui si è riportata fra virgolette, se anche, quanto all’espressione “punto di vista” dovesse essere riproduttiva del contenuto della sentenza, sarebbe carente della indicazione della parte dell’atto in cui risulterebbe presente.

2.1. Le segnalate carenze rendono il motivo, in quanto fondato sui detti documenti, inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto ciò che si è detto non indicato dalla ricorrente era parte necessaria dell’onere di cui a detta norma, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte e ciò anche in funzione dell’onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione affermato da queste Sezioni Unite, con condivisione della consolidata giurisprudenza di merito, con la sentenza n. 7074 del 2017.

2.2. Si aggiunga che, se – accantonando il rilievo di inammissibilità – si passasse alla lettura della sentenza impugnata, in essa non v’è traccia di riferimenti nè all’atto del 3 settembre 2013 del Ministero rumeno nè alla sentenza della corte di Bucarest (atteso che la sentenza del C.N.F. fa generico riferimento ad un “richiamo operato dalla ricorrente alle sentenze di giudici romeni”): tanto non sottrarrebbe il motivo ad una valutazione di inammissibilità in quanto propositivo di questioni nuove, là dove fondato su detti atti.

3. Con il secondo motivo si deduce “violazione D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 2. Presupposti della ricorrente di qualifica professionale titolo di studio (laurea), superamento esame di stato e svolgimento di regolare attività forense”.

Anche questo motivo risulta inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto fondato: aa) sulla nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2013, riguardo alla quale si riproduce, per come osservato al precedente paragrafo sub a), una parte del contenuto, ma si omette la localizzazione nei termini colà già indicati; bb) sulla sentenza della corte di Bucarest, riguardo alla quale parimenti non risulta anche qui fornita l’indicazione specifica nè contenutistica nè di localizzazione della produzione nelle fasi di merito e in questo giudizio di legittimità.

Quanto alla detta sentenza valgono, inoltre, anche per questo motivo i rilievi di ulteriore inammissibilità formulati sopra nei paragrafi 2.1. e 2.2.

Il motivo si fonda, poi, su non meglio identificate petizioni, che si dicono rivolte (non è detto da chi), dopo un parere del 2013 del C.N.F. e la nota del 2013 del Ministero della Giustizia (così genericamente indicata), alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, riguardo alle quali non si fornisce l’indicazione specifica nei termini di cui alla richiamata giurisprudenza, nonchè sulla Comunicazione ai Membri del 28 febbraio 2015, fatta dalla Commissione, di cui si riproduce solo un breve brano, da cui emerge che Essa dichiara di essere “in contatto con le autorità nazionali competenti al fine di chiarire la questione e di individuare i professionisti autorizzati ad esercitare legalmente la professione di avvocato”, nonchè che “continuerà a vigilare su tale importante questione”. Da tale riproduzione si evincerebbe, secondo l’ulteriore prospettazione del motivo, che la Commissione non avrebbe preso posizione sulla mancata iscrizione all’IMI della struttura Bota.

Anche riguardo a tale parte il motivo, in disparte la sua assoluta genericità, evoca atti senza indicare che essi erano stati oggetto di produzione e, soprattutto, di invocazione davanti al C.N.F., sicchè la prospettazione in essa esposta appare anche nuova in parte qua.

In fine le tre enunciazioni riassuntive e finali di cui ai tre punti indicati nell’ultima proposizione della pagina 24, che termina alla pagina successiva, e che succedono all’invocazione di Cass., sez. Un., n. 4916 del 2016, sfuggono completamene al nodo del come debba risultare presso l’ordinamento italiano la documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

In ogni caso, l’inosservanza dell’art. 366, n. 6, nei termini indicati per la prima parte del motivo, rende l’intero motivo inammissibile in forza di essa, in quanto ciò che si deduce nella seconda parte (ferma la rilevata inammissibilità anche per essa) si fonda su quanto dedotto nella prima.

4. Per mera completezza si segnala, inoltre, che prospettazioni come quelle di cui ai due primi motivi sono state ampiamente esaminate e disattese già da queste Sezioni Unite con le ordinanze cautelari nn. 6463, 6464 e 15043 del 2016 (quest’ultima relativa a ricorso patrocinato dallo stesso difensore della qui ricorrente), nonchè con le sentenze nn. 22398 del 2016, 10227, 10229, 13399 e 13400 del 2017.

5. Sempre per completezza, si rileva che la questione pregiudiziale comunitaria, per come espressa nelle pagine 11-12 del ricorso e concernente nella prima parte l’art. 3 della direttiva 1998/05/CEE e nella seconda la direttiva 2005/36/CE, risulta espressa nel senso che si vorrebbe interrogare la Corte di Giustizia CE sul se quella normativa comunitaria debba essere interpretata, oppure no, nel senso che la “organizzazione” competente nel singolo Stato membro a rilasciare il titolo di avvocato in esso debba, così si dice, essere “iscritta” nel sistema IMI (International Market System).

Senonchè, questa questione, così prospettata, supponendo che la decisione impugnata sia stata basata su quella che si definisce “iscrizione” all’IMI, pone un problema che non risulta in alcun modo rilevante ai fini dell’apprezzamento della legittimità della decisione stessa. Essa, infatti, non è in alcun modo basata sulla necessità che l’autorità dello Stato membro che si assuma avere rilasciato il titolo risulti “iscritta” nell’IMI, ma sul fatto che l’Autorità italiana, competente ad acquisire le informazioni riguardo a quella Autorità presso lo Stato estero, lo abbia fatto tramite il sistema IMI. Sistema il cui utilizzo, ai sensi del Regolamento (UE) N. 1024/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 (relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione, e precisamente dell’art. 3, comma 1 (secondo il quale: “L’IMI è utilizzato per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, necessaria per l’attuazione degli atti dell’Unione nel settore del mercato interno ai sensi dell’art. 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea(TFUE) che prevedono una cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di dati personali, tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione. Tali atti dell’Unione sono elencati nell’allegato”), risulta legittimamente effettuato dal Ministero della Giustizia per acquisire l’informazione su quale sia l’Autorità competente a rilasciare il titolo di avvocato nella Romania.

In proposito, si rileva che nell’allegato al Regolamento risulta indicata, al punto 2., la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2): art. 8, art. 50, paragrafi 1, 2 e 3, e art. 56 (direttiva modificata dalla Direttiva 2013/55/CE).

Mette conto, poi, di osservare che, se le informazioni acquisite con quel sistema non sono corrette, perchè lo Stato membro le ha fornito in modo inesatto, secondo le regole del proprio ordinamento, il soggetto che ritiene siano erronee deve tutelarsi nell’ordinamento di quello Stato, se del caso chiedendo al giudice di quello Stato di sindacare l’erroneo accertamento fatto dall’autorità statuale, in modo da poter ottenere che esso venga fatto constare all’ordinamento italiano, in occasione di una nuova iscrizione.

6. Tale rilievo fornisce anche l’occasione per evidenziare che sia l’invocazione della nota del Ministero della Giustizia rumeno del 3 settembre 2013 sia della sentenza della Corte di Appello di Bucarest, evocate dalla ricorrente, si sarebbe dovuta fare con l’instaurazione di opportuno procedimento in Romania, volto a domandare che quello Stato riconoscesse la natura dell’organizzazione Bota ai fini del rilascio di un titolo di avocat ai fini dell’informazione tramite il sistema IMI e provvedesse ad informarne lo Stato Italiano.

Sicchè, quegli atti non avrebbero di per sè potuto giuocare alcuna rilevanza nel giudizio in esame.

Si sottolinea ancora che la questione pregiudiziale è stata, peraltro, ritenuta irrilevante nelle già citate sentenze nn. 10229 e 13400 del 2017.

7. La questione di costituzionalità, prospettata nel senso della “incostituzionalità della L. n. 247 del 2012, artt. 35,36 e 37, per violazione art. 111 Cost., comma 1 e art. 2 Cost., art. 24 Cost., commi 1 e 2”, perchè il CNF avrebbe emesso nel 2013 e nel 2016 circolari, indirizzate ai COA ed obbligatorie per essi, nel senso di escludere la legittimità del titolo rilasciato dall’organizzazione BOTA, è inammissibile – come sostanzialmente ha rilevato anche il Pubblico Ministero, pur senza evocare la norma – per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non è stata fornita l’indicazione specifica di dette circolari, sulle quali il motivo di censura rivolto alla sentenza impugnata si fonda.

Tanto è dirimente anche nella prospettazione con cui nella memoria la ricorrente ha illustrato la questione di costituzionalità, adducendone la rilevanza ancorchè non sia stata proposta istanza di ricusazione (come è stato ritenuto dirimente da altre fra le già citate decisioni di questa Corte), sul riflesso che nella specie l’emanazione delle circolari evidenzierebbe un interesse “diretto” (interesse che escluderebbe la necessità della ricusazione, giusta Cass., Sez. Un., n. 10071 del 2011).

Peraltro, l’emanazione di una circolare da parte del CNF non può certo intendesi come “interesse diretto” ai sensi dell’art. 51, n. 1, citato, atteso che la natura amministrativa della circolare evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale.

Si rileva, al riguardo che le Sezioni Unite hanno chiarito che “In realtà l’inosservanza da parte del Giudice dell’obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c., determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il Giudice abbia un “interesse proprio e diretto” nella causa, tale da porlo nella veste di parte del processo in violazione del criterio nemo iudex in causa sua” (Cass. Sez., Un., n. 16615 del 2005): non si comprende come possa imputarsi al Collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata di avere avuto un interesse che lo ha portato a giudicare in causa sua, atteso che Esso ha solo esercitato l’esegesi della normativa rilevante, che di per sè non può rappresentare l’interesse oggetto della causa. Lo dimostra la stessa previsione del n. 1, là dove prevede come separata ipotesi di astensione obbligatoria che il giudice debba astenersi se ha interesse perchè è parte di altra causa nella quale si pongono le medesime questioni di diritto.

8. Il terzo motivo – deducente “violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-nonies e successive modificazioni – Nullità del provvedimento di cancellazione in autotutela” – pone una questione che è stata già disattesa in relazione ad altri ricorsi che la ponevano, sia in sede di richiesta di sospensione cautelare, sia in sede di decisione (si vedano la già citata ord. n. 15043 del 2016 e la sentenza n. 10227 del 2017, alle cui considerazioni si può rinviare).

9. Con il quarto motivo – deducente “eccesso di potere per violazione di diritto acquisito” – si lamenta che il CNF non abbia considerato l’iscrizione della ricorrente come diritto acquisito, in quanto risalente ad oltre un triennio prima del “momento del deposito della sentenza impugnata”.

L’assunto non si parametra alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato rilievo al momento della cancellazione e, pertanto, il motivo è per ciò solo inammissibile.

Ove, poi, tale parametrazione si volesse cogliere nell’affermazione, posta fra parentesi negli ultimi due righi della pagina 28 e nel primo della pagina successiva, nel senso che “si ricorda che la delibera di cancellazione del COA diviene efficace solo dopo il deposito della sentenza del CNF se impugnata”, si dovrebbe rilevare che il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla Delib. del COA di cancellazione, se è vero che determina l’esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17, commi 14, secondo inciso, artt. 18 e 19 l’efficacia), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, di modo che è da quel momento che risulta accertato che l’interessato non aveva titolo per essere iscritto: ciò determina che egli non può ritenersi da quel momento avere esercitato legittimamente la professione sul pieno dell’ordinamento professionale e ciò agli effetti del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 12 (evocato erroneamente nel ricorso come del D.Lgs. n. 115 del 1992, art. 12).

10. Le svolte considerazioni evidenziano l’assenza nel ricorso del fumus boni iuris e tanto giustifica la reiezione dell’istanza di sospensione in esame.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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