Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21114 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8364/2018 r.g. proposto da:

O.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Maria

Cristina Tarchini, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Somalia

n. 53, presso lo studio dell’Avvocato Guglielmo Pinto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma Via dei Portoghesi

n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data

25.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/5/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio, che ha chiesto rinviarsi la causa in attesa della

prossima decisione delle SS.UU. in tema di protezione umanitaria e,

in subordine, dichiararsi il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. G. Pinto (per delega), che ha

chiesto accogliersi il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Brescia – decidendo sulla domanda avanzata da O.B., cittadina nigeriana, per il riconoscimento dello status di rifugiata e, in via subordinata, della protezione sussidiaria ed umanitaria (riconoscimento già negato dalla commissione territoriale) – ha respinto tali domande, ritenendole infondate. Il Tribunale ha considerato non credibile il racconto della richiedente perchè sfornito di attendibilità e non riscontrato in alcun modo. Il tribunale ha, poi, ricordato che la ricorrente aveva narrato di essere stata segregata per alcun anni da un amica della madre, perchè si era rifiutata di prostituirsi, ed era riuscita ad allontanarsi dal Nord della Nigeria (ove si era trasferita dall'(OMISSIS)) grazie all’aiuto di un amico del padre, il quale ultimo era deceduto per infarto, in seguito all’esplosione di un ordigno per un’azione terroristica di (OMISSIS). Il tribunale ha dunque ritenuto non accoglibile la domanda di protezione internazionale, specificando, per la richiesta protezione sussidiaria, che l'(OMISSIS) (stato di provenienza) non è interessato da una violenza indiscriminata, tale da legittimare tale forma di protezione. Il tribunale ha, inoltre, evidenziato che la richiedente non si trovava neanche in una condizione di particolare vulnerabilità da consentire il riconoscimento della richiesta protezione umanitaria.

2. Il decreto, pubblicato il 25.1.2018, è stato impugnato da O.B. con ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla discussione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 12.12.2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente, lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 codice di rito e dunque nullità della sentenza. Osserva la ricorrente che la motivazione impugnata non aveva argomentato in ordine al diniego della reclamata protezione umanitaria che ha un fondamento autonomo rispetto alle altre domande di protezione e che, dunque, richiede un’autonoma trattazione.

2. Il ricorso è infondato, posto che non si assiste nella motivazione impugnata ad una mancata pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria sulla quale, invece, sebbene sinteticamente, il tribunale risponde in senso negativo, evidenziando l’assenza di una condizione di particolare vulnerabilità personale della richiedente e comunque la sua generale non credibilità in ordine alle ragioni sottese alle richieste di protezione.

Le ragioni poste a sostegno del rigetto del ricorso rendono altresì superflua la richiesta di rinvio avanzata dal P.G. in riferimento alla nota questione dell’applicazione intertemporale della protezione umanitaria, rimessa alla cognizione delle SS.UU. con ordinanza interlocutoria n. 11749/2019 emessa da questa Prima Sez. Civ. della Corte.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Non è dovuto il doppio contributo, stante l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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