Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21114 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 02/10/2020), n.21114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Crotto Dogane Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al

ricorso, dagli Avv.ti Silvio D’Andrea e Fabrizio Grassetti, che

hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo, alla via Pompeo Magno n. 2/b in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Milano il 15.10.2012 e pubblicata il 18.1.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate di Como, recependo gli esiti di un processo verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Menaggio, inviava alla Srl Crotto Dogana, impresa dedita all’attività di bar ristorante nei pressi del confine nazionale, gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), attinenti ad Ires, Iva ed Irap in relazione agli anni 2005 e 2006, ritenendo dovute maggiori imposte, relative a ricavi non dichiarati, rispettivamente nella misura di Euro 281.200,00 ed Euro 356.990,00, oltre accessori.

La società impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo nella misura del 25% il reddito d’impresa accertato. La società spiegava gravame avverso la decisione assunta dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia insistendo a contestare il difetto di autonoma valutazione da parte dell’Ente impositore, che si era limitato a trasporre nell’avviso di accertamento l’esito delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, il difetto dei presupposti per poter ricorrere all’accertamento induttivo nell’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, e comunque la superficialità dell’accertamento che aveva preso in considerazione soltanto alcuni dei prodotti oggetto di lavorazione e commercializzazione da parte dell’impresa (cfr. sent. CTR, p. 2). Si costituiva l’Agenzia delle Entrate e replicava che la verifica fiscale eseguita nei confronti della società aveva preso le mosse dall’accertamento che la Crotto Dogana non aveva registrato nelle scritture contabili parte dei corrispettivi, pur documentati da scontrini, e la ricostruzione dei ricavi non dichiarati era avvenuta sulla base dei prezzi di vendita estratti dai listini propri dell’esercizio commerciale, nonchè delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso legale rappresentante dell’impresa. Il ricorso all’accertamento analitico induttivo risultava pertanto corretto ed era stato svolto nelle forme di legge. La CTR riteneva che l’Ente impositore non si fosse limitato alla mera trasposizione di quanto verificato dalla Gdf, e che la modalità di calcolo dei maggiori ricavi adottata dall’Amministrazione finanziaria appariva legittima e corretta, dovendo valutarsi “oggettivamente inattendibile” la percentuale di redditività indicata dalla società. In conseguenza confermava integralmente la decisione di primo grado.

Avverso la decisione assunta dalla CTR di Milano ha proposto ricorso per cassazione la Crotto Dogana Srl, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente contesta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR determinato i maggiori ricavi che assume essere stati conseguiti dalla società “mediante ricorso al calcolo del Margine Operativo Lordo”, conseguendo il risultato della “determinazione di un reddito d’impresa, per gli anni 2005 e 2006, nella stessa misura o addirittura maggiore misura accertata dall’Ufficio fiscale”, e comunque per non aver riconosciuto le conseguenze di minor reddito dipendenti dal limitato periodo di esercizio dell’attività nel corso dell’anno.

1.2. – Mediante il suo secondo mezzo di gravame, che dichiara di introdurre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente censura la nullità dell’impugnata decisione per avere la CTR completamente omesso di esaminare la domanda relativa all’errata determinazione dell’autoconsumo.

1.3. – Con il suo terzo motivo di impugnazione, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma contestando la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” (ric., p. 12), ed in particolare del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, artt. 57 e 95, la ricorrente critica ancora la illegittimità della decisione impugnata in materia di determinazione del valore dell’autoconsumo.

2.1. – Mediante il primo motivo di impugnazione la ricorrente contesta alla CTR, in relazione al profilo della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, di aver erroneamente calcolato il reddito societario, valendosi del criterio del “Margine Operativo Lordo” e finendo per conteggiare un reddito pari o addirittura superiore rispetto a quello determinato dalla Guardia di Finanza in sede di redazione del PVC, e che era stato poi ridotto del 25% dalla Commissione tributaria provinciale.

Il motivo di ricorso appare inammissibile perchè formulato in base al precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18.1.2013. La formula della norma applicabile prevede piuttosto che possa essere contestato il vizio di motivazione dipendente dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti e, nel caso di specie, è la stessa ricorrente ad attestare che il fatto in questione è stato espressamente esaminato dal giudice impugnato.

Il motivo di impugnazione, comunque, è inammissibile anche in relazione al profilo dell’interesse all’impugnazione. La ricorrente contesta che il risultato cui perviene la CTR mediante il suo calcolo, il quale valorizza il margine operativo lordo, risulterebbe ancor più oneroso per la società di quello calcolato dagli stessi finanzieri. Occorre allora osservare che, avendo la CTR integralmente confermato la decisione di primo grado, mediante la quale era stato ridotto l’ammontare di quanto accertato, non si individua un interesse tutelabile a contestare la modalità di calcolo utilizzata, che nessun pregiudizio risulta aver arrecato alla ricorrente. Siffatto pregiudizio, del resto, non è indicato dalla impugnante quale sia. Invero, annota la CTR, “non risulta in atti che sulla base delle Fatture/Ricevute fiscali esaminate dai verificatori, la società abbia proposto una analisi dei movimenti finanziari relativi alla gestione per cui è causa a supporto delle proprie osservazioni in atti” (sent. CTR, p. 2). Del resto la CTR si è limitata a confermare il ragionevole risultato raggiunto dalla CTP e, osservato che la redditività dichiarata dalla società appariva oggettivamente inattendibile, ha reputato di poter ritenere corretta la valutazione espressa dai giudici di primo grado che hanno ridotto l’incidenza dei costi dall’81% al 41% in relazione all’anno 2005, e dal 78% al 45%, in ordine all’anno 2006, non proponendo la ricorrente specifiche contestazioni sul punto.

Completezza impone ancora di segnalare che la ricorrente censura la incoerenza dei giudici dell’appello nell’aver affermato: “La Commissione rileva che i giudici di primae curae non hanno tenuto nella dovuta considerazione la ragioni della società nella parte relativa alla determinazione dei corrispettivi”, non traendone però le logiche conseguenze, non avendo ridotto l’ammontare dell’accertamento come definito in primo grado. In realtà la CTR è incorsa in un lapsus calami, attribuendo ai giudici di primo grado quella che invece era una contestazione proposta dalla ricorrente, come è evidenziato nel passaggio motivazionale immediatamente successivo, in cui si chiarisce che la CTR ha inteso respingere, per l’appunto, una contestazione effettivamente proposta dalla società (cfr. la sez. “Fatto e diritto” della sentenza della CTR), e non contrastare la pronuncia di primo grado. I giudici della CTR scrivono a seguire, infatti: “La Commissione rileva in atti che l’ufficio, tenuto conto che la parte avendo avuto copia del PVC ed era (rectius: essendo) edotta dei fatti in esso esposti, ha utilizzato i dati rilevati dalla GDF, quale strumento per accertare i maggiori ricavi non dichiarati. Non risulta, pertanto, che l’ufficio abbia travasato pedissequamente il contenuto del PVC nell’accertamento” (sent. CTR, p. 2).

Nel primo motivo di ricorso la contribuente propone anche censure in materia di omessa considerazione del limitato periodo di esercizio dell’attività d’impresa nel corso dell’anno, ma non chiarisce quando e mediante quali formule abbia proposto la contestazione, ed anche queste critiche sono pertanto inammissibili.

2.2. – 2.3. – Mediante il secondo motivo di ricorso la società lamenta la totale assenza di motivazione da parte della Commissione Tributaria Regionale circa il motivo di ricorso relativo alrerrata determinazione dell’autoconsumo per i prodotti consumati dal rappresentante legale della società e dai dipendenti (vedi pag 17 e ss. atto appello)” (ric., p. 10).

La contestazione appare fondata. Risulta provato in atti che la questione relativa alla incidenza, nel calcolo del reddito d’impresa, del valore dei pasti consumati dal titolare e dei dipendenti sia stata oggetto della trattazione, e la CTP si è pronunciata in merito. Diversamente la Commissione “i-butaria gegionale della Lombardia non ha proposto la propria disamina, sebbene la società avesse richiesto di provvedervi.

Il terzo motivo di ricorso, che ancora propone contestazioni in materia di stima dell’autoconsumo, rimane assorbito, pur non potendo non evidenziarsi che il motivo è introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pertanto lamentando un vizio di motivazione, ma contestando poi la violazione di specifiche norme di legge.

Deve essere pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il primo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perchè rinnovi il giudizio in relazione al motivo accolto, e provveda anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso introdotto dalla Srl Crotto Dogana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombaridia perchè, in diversa composizione, proceda a rinnovare il giudizio, provvedendo anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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