Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21113 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13440/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), società con socio unico – in

persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LISA RENDA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. ((OMISSIS)), società con socio unico – in

persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

ALI – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

V.LE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

MASTROCOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO MANCUSO,

che la rappresenta e difende come procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

KELLY SERVICES S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 620/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Ancona, D.L.M. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto: a) al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo sottoscritto con Kelly Service S.p.A. per il periodo dal 17 giugno 2003 al 14 agosto 2003; b) al contratto di somministrazione di manodopera sottoscritto per il tramite della Ali S.p.A. per il periodo dal (OMISSIS); c) ai contratti a tempo determinato stipulati con Poste Italiane S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per i periodi dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS). In conseguenza chiedeva il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (come utilizzatrice ovvero contraente diretta) e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno. Con riguardo ai primi due contratti, chiedeva anche l’accertamento di un obbligo solidale delle società Kelly Service S.p.A. ed Ali S.p.A. a garantire la parità di trattamento e la condanna al pagamento del premio di produttività come previsto dall’azienda utilizzatrice (pag. 3 del controricorso con ricorso incidentale di D.L.M.). Il Tribunale rigettava il ricorso. La decisione veniva in parte riformata dalla Corte di appello di Ancona che, ritenuti legittimi i primi due contratti ed illegittimo solo il secondo di quelli stipulati direttamente da Poste Italiane S.p.A., dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS) con condanna della società al risarcimento del danno quantificato in 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. con cinque motivi.

D.L.M. resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale nei confronti oltre che di Poste Italiane S.p.A. anche di Kelly Service S.p.A. ed Ali S.p.A..

Resistono a tale ricorso incidentale le società Poste Italiane S.p.A. ed Ali S.p.A..

La Kelly Service S.p.A. è rimasta intimata.

2 – E’ stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra D.L.M. e Poste Italiane S.p.A. in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

Dal medesimo verbale si rileva altresì che il lavoratore ha rinunciato a far valere ogni rivendicazione ricollegabile ad “ogni e qualsivoglia rapporto intercorso con la società, anche ulteriore e diverso da quello preso a riferimento dalla sentenza”. Ciò determina anche la cessazione della materia del contendere nei confronti della resistente Ali S.p.A. che, come si evince dalle conclusioni di cui al ricorso incidentale (pagg. 2122), è convenuta nel presente giudizio di legittimità solo con riferimento alla parte della sentenza di appello in cui è stata dichiarata la legittimità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato per il suo tramite.

3 – In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

4 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

5 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente principale e del lavoratore ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati come il presente – in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente principale e del lavoratore ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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