Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21113 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7603/2018 r.g. proposto da:

M.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Maria

Antonio Angelelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Roma, Via Carso n. 23;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma Via dei Portoghesi

n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/5/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio, che ha chiesto rinviarsi la causa in attesa della

prossima decisione delle SS.UU. in tema di protezione umanitaria e,

in subordine, dichiararsi il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. M.R. Domizia per delega, che ha

chiesto accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Brescia – decidendo sulla domanda di protezione internazione ed umanitaria avanzata da M.A., cittadino pakistano, in relazione al provvedimento di diniego della detta protezione emesso dalla Commissione territoriale – ha rigettato la domanda dell’odierno ricorrente.

Il tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente in ordine alle ragioni dell’espatrio, così concludendo per l’infondatezza della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e di quelle dirette ad ottenere la protezione sussidiaria e, via gradata, quella umanitaria. Il tribunale ha, infatti, evidenziato che il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il Pakistan in seguito ad una ingiusta accusa di omicidio di un ragazzo appartenente ad una famiglia molto influente e di temere reazioni violente di quest’ultima che già aveva ucciso, per le medesime ragion,i un suo parente. Il tribunale ha inoltre ritenuto che non ricorressero neanche i presupposti per il riconoscimento dell’invocata protezione sussidiaria in ragione della genericità delle allegazioni del ricorrente che non aveva circostanziato la sua domanda e che, ora, non poteva pretendere sul punto un approfondimento istruttorio. Il giudice del merito ha, infine, rigettato la domanda di protezione umanitaria, in assenza di qualsiasi allegazione che dimostrasse la condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente.

2. Il decreto, pubblicato il 27.1.2018, è stata impugnata da M.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di doglianza variamente articolato, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla discussione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 12.12.2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente – lamentando contemporaneamente violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 115 c.p.c. – si duole del mancato riconoscimento della reclamata protezione umanitaria. Osserva il ricorrente che il tribunale aveva ristretto il suo ambito di giudizio alla sola valutazione della condizione di particolare vulnerabilità del richiedente (condizione, poi, non riconosciuta), senza considerare il grado di inserimento socio-lavorativo del ricorrente, circostanza quest’ultima la cui ricorrenza era stata documentalmente provata sia innanzi alla commissione territoriale che innanzi al giudice di merito. Osserva ancora il ricorrente che, sulla base di tale evidente allegazione documentale (invece ignorata dal Tribunale di Brescia), quest’ultimo avrebbe dovuto approfondire ex officio l’attuale condizione socio-politica del Pakistan per il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria, anche in considerazione della sua provenienza dalla regione del (OMISSIS).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Occorre in primo luogo rilevare come, nel caso di specie, il motivo di doglianza non intercetti la ratio decidendi della motivazione impugnata che ha evidenziato, da un lato, l’assoluta non credibilità del racconto del richiedente posto alla base della richiesta di tutela e, dall’altro, la carenza di qualsiasi allegazione in ordine alla condizione di vulnerabilità personale del ricorrente la cui sola ricorrenza giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria qui di nuovo (e solo) in esame. Ed invero, il ricorrente aggredisce questa chiara ragione della decisione, deducendo solo che la motivazione impugnata non aveva colpevolmente esaminato la sua condizione di inserimento lavorativo che gli avrebbe consentito di ottenere il predetto riconoscimento.

La censura, così proposta, non è ammissibile sia per la ragione predetta sia perchè attinge un profilo non rilevante ai fini del decidere.

Sul punto è necessario ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito) (Sez. 1, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018). Nè può prescindersi in subiecta materia da una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., Sentenza n. 4455 del 23/02/2018).

Ciò detto, osserva la Corte come la censura si presenti, nel caso di specie, come una mera richiesta di rivalutazione della decisione di merito, peraltro avulsa da ogni riferimenti alle peculiari condizioni personali del ricorrente nel suo stato di provenienza, così rendendo la doglianza viepiù irricevibile in questa sede.

Le ragioni poste a sostegno della dichiarata inammissibilità del ricorso rendono altresì superflua la richiesta di rinvio avanzata dal P.G. in riferimento alla nota questione dell’applicazione intertemporale della protezione umanitaria, rimessa alla cognizione delle SS.UU. con ordinanza interlocutoria n. 11749/2019 emessa da questa Prima Sez. Civ. della Corte. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Non è dovuto il doppio contributo, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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