Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21113 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 02/10/2020), n.21113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Forni Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in

calce al ricorso, dall’Avv.to Francesco Castiello, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,

alla via G. Cerbara n. 64 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici Ila via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Bologna il 29.3.2012 e pubblicata il 31.5.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate, esaminata la documentazione prodotta dalla parte, emetteva avviso di accertamento n. (OMISSIS) nei confronti della Forni Costruzioni Srl, in relazione all’anno 2003, ed attinente ad Iva, Irpeg ed Irap, in conseguenza di omessa contabilizzazione di ricavi e rimanenze di magazzino. I maggiori proventi erano stati determinati sul fondamento di documentazione extracontabile.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che accoglieva il ricorso, ritenendo la pretesa tributaria essere rimasta sfornita di prova adeguata. La decisione assunta dalla CTP era quindi fatta oggetto di gravame innanzi alla Commissione tributaria ‘Regionale dell’Emilia-Romagna da parte dell’Ente impositore. La CTR riformava la decisione di primo grado e, innanzitutto, riteneva raggiunta la prova dei maggiori ricavi non dichiarati sul fondamento della documentazione extracontabile raccolta dalla Guardia di Finanza. Accoglieva quindi l’impugnazione, parzialmente, anche con riferimento alle rimanenze non dichiarate.

Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la società Forni Costruzioni, affidandosi a quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d, in conseguenza della “violazione del principio di inerenza dei dati all’anno d’imposta” (ric., p. 17).

1.2. – Mediante il secondo motivo di gravame, introdotto nuovamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e dell’art. 23 Cost., in conseguenza dell’intervenuta “violazione del principio di inammissibilità delle presunzioni di secondo grado” (ric., p. 18).

1.3. – Con il suo terzo motivo d’ impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente critica la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a) e d), per essersi la CTR avvalsa %”di presunzioni supersemplici e cioè prive dei requisiti di gravità, precisione, concordanza (Cass. sez. V, 13.2.2006, n. 3115) in carenza dei presupposti voluti dalla legge” (ric., p. 19).

1.4. – Mediante il quarto motivo di gravame, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 76 (ora art. 110), comma 1, lett. b), ultimo periodo, e comunque l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la CTR chiarito per quale ragione una pretesa documentazione extracontabile attinente ad anni e soggetti diversi potesse estendere i propri effetti nel contestato accertamento tributario, neppure illustrando in che cosa avesse errato la CTP a ritenere inadeguata la documentazione proposta dall’Amministrazione finanziaria per assicurare fondamento all’accertamento.

2.1. – 2.2. – 2.3. – 2.4. – I motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente possono essere trattati congiuntamente attenendo tutti all’affermata illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla società che non sarebbe stato-, immotivatamente, riconosciuta Jalla impugnata CTR in relazione al preteso maggior reddito conseguito nell’anno 2003. Prescindendo da alcune imprecisioni nell’indicazione dei dati normativi richiamati dalla ricorrente, sottolineati nel suo controricorso dall’Agenzia delle Entrate, la società propone, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, dopo aver richiamato le precedenti fasi del giudizio e le censure ivi proposte, critiche specifiche e comprensibili. In generale, rileva che la CTR si sarebbe servita di presunzioni di secondo grado e presunzioni supersemplici. Osserva, quindi, che le pretese scritture extracontabili raccolte dalla Guardia di Finanza attenevano pacificamente al periodo a cavallo degli anni 2005 e 2006 e, nell’interpretazione fornita dalla CTR, avrebbero fornito prova che i rogiti notarili erano stati stipulati con una indicazione del valore degli appartamenti venduti inferiore del 30% rispetto a quanto effettivamente ricevuto dalla società. Quest’ultima contesta, allora, che i dati riferibili ad anni diversi e successivi siano stati ritenuti utilizzabili in relazione ad anno precedente, il 2003, senza neanche esporre le ragioni dell’estensione. Censura, poi, la valutazione di merito espressa dalla CTR, che neppure ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che il significato delle tabelle acquisite presso la società rivelasse effettivamente la differenza tra il reale prezzo di vendita ed il prezzo dichiarato, un dato che era stato ritenuto assolutamente incerto dalla CTP, e la CTR ha radicalmente riformato questa decisione, senza però indicare le ragioni della scelta. Del resto, dalle tabelle emerge che la differenza media tra il corrispettivo atteso dalle vendite, indicato in una colonna della tabella, ed il corrispettivo effettivamente conseguito, indicato in altra colonna, in realtà differiscono tra loro nella misura dell’8,1%, da considerare assolutamente fisiologica, e non del 30%, come ha ritenuto di sostenere la CTR, senza spiegare il fondamento della propria affermazione.

Invero la CTR ha rilevato che “relativamente ai maggiori ricavi non contabilizzati, si osserva che l’avviso di accertamento si è fondato su una dettagliata documentazione extracontabile relativa agli anni 2005/2006, acquisita presso i locali degli uffici amministrativi della società, dalla quale risultava inequivocabilmente che la stessa apportava, istematicamente una variazione in diminuzione del 30% dei prezzi di vendita indicati nei preliminari e che il corrispettivo così ridotto veniva riportato nei rogiti notarili”. La Commissione Tributaria Regionale, in effetti, non chiarisce perchè ritenga utilizzabile, in un accertamento relativo all’anno 2003, documentazione relativa agli anni 2005 e 2006. Neppure illustra in base a quale valutazione abbia ritenuto che la differenza tra il prezzo effettivamente pagato per gli immobili venduti e quello dichiarato nel rogito notarile sia stata sempre del 30%, pur affermando che questo dato emergerebbe “inequivocabilmente”. La motivazione adottata dalla CTR risulta quindi tautologica, senz’altro insufficiente e, limitandosi ad affermare senza spiegare, sconfina in una motivazione meramente apparente. E’ anche vero che la CTR non chiarisce perchè abbia ritenuto infondati i rilievi proposti sul punto dalla CTP, che aveva deciso in maniera completamente difforme. In relazione ai profili esposti, pertanto, la decisione adottata dalla CTR non raggiunge il minimo costituzionale della motivazione necessaria per un provvedimento giurisdizionale, e l’appello della contribuente deve pertanto essere accolto, con assorbimento degli ulteriori profili di contestazione.

Il ricorso proposto dalla società accertata deve essere pertanto accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle ragioni di impugnazione accolte, assorbite le ulteriori contestazioni, con rinvio alla Commissione tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso introdotto dalla Srl Forni Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in riferimento alle ragioni innanzi esposte, assorbite le ulteriori contestazioni, cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna perchè, in diversa composizione, proceda a rinnovare il giudizio, provvedendo anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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