Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21112 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 22/07/2021), n.21112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25550-2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato MASSIMINO LO CONTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO GRAZIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli confermò la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva disatteso la domanda di protezione avanzata da O.J.;

– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dalla (OMISSIS) ((OMISSIS)) perché perseguitato dalla setta degli (OMISSIS), la quale voleva affiliarlo contro il suo volere, dopo la morte del padre, che lo aveva designato per iscritto quale suo successore nella congregazione, e perciò erano stateti uccisi il fratello e la madre;

– il Tribunale aveva giudicato la narrazione inattendibile per interna incoerenza (mancava qualunque supporto di concretezza, oltre a doversi rilevare la irragionevolezza dell’uccisione del fratello, il quale si era dichiarato disponibile a prendere il di lui posto nella setta; il racconto appariva stereotipato e non genuino), nonché per estrinseca disconferma (dai report consultati emergeva che l’organizzazione degli (OMISSIS) costituisce una organizzazione di potere, la quale coopta i propri associati tra le elite e l’essere prescelti costituisce obiettivo ambito); escludeva, poi, il ricorrere dei presupposti della protezione sussidiaria, stante che dalle COI aggiornate consultate non era dato concludere per una situazione di violenza diffusa e incontrollata nella zona di provenienza del richiedente; infine, non riscontrava le condizione di specifica vulnerabilità per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, pur dopo effettuata la comparazione con l’avvio d’integrazione in Italia, assai modesto (il dedotto rapporto di lavoro era oramai venuto a termine);

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di due motivi avverso il decreto e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in combinato disposto con gli artt. 6 e 13 Carta EDU, art. 47 Carta di Nizza, art. 46, p. 1 direttiva 2013/32/UE, per non avere la decisione tenuto conto dell’elevato grado d’instabilità diffusa e incontrollata, della grave condizione di sottosviluppo e della costante violazione dei diritti umani in (OMISSIS), appare manifestamente infondato, in quanto:

– il Giudice del merito risulta aver deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazìoni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

– piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per essere stato negato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, è manifestamente infondata, stante che, rimasta non dimostrata la sussistenza di violenza indiscriminata, la pretesa di aver diritto alla protezione umanitaria, priva di allegazioni di specifiche e individuali ragioni di vulnerabilità (che, ovviamente, non possono coincidere con lo stato di povertà), non ha fondamento giuridico, una volta che la decisione ha negato che dalla effettuata comparazione risulti emergere una situazione di specifica vulnerabilità nel caso di rimpatrio, né, deve soggiungersi, il ricorrente ha esposto evidenze di causa dimostranti un suo significativo radicamento in Italia;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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