Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21112 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 12/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.12/09/2017),  n. 21112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22423-2016 proposto da:

ESATTORIE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34,

presso lo studio dell’Avv. ALBA TORRESE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO

IACOVELLI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3405/2013 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL

MOUSE;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale chiede

che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione della Corte dei

conti.

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Campobasso ha introdotto davanti alla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Molise, un giudizio ai sensi del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 58 per la condanna della Esattorie s.r.l. in concordato preventivo, già concessionaria del servizio di riscossione comunale, al pagamento di Euro 8.909.477,60 per inadempimento dell’obbligo di riversare le somme riscosse in virtù del rapporto esattoriale;

la società si è difesa eccependo l’estinzione del credito per compensazione con un suo maggior credito e, dopo che era stata disposta consulenza tecnica di ufficio, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione davanti a queste Sezioni Unite, sostenendo che la causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario;

il Comune di Campobasso si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Comune eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del regolamento ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1, essendo intervenuta in corso di causa una sentenza – la n. 74 del 30 ottobre 2015 – con la quale la Corte dei conti, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto dalla società avverso un provvedimento del Consigliere delegato con cui era stato precisato, su richiesta di parte, l’ambito dell’indagine demandata al consulente tecnico di ufficio; sostiene inoltre che tale sentenza – non impugnata – comporti comunque la formazione di un giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile;

l’eccezione è infondata sotto entrambi i profili dedotti, perchè quella indicata dal controricorrente non è una sentenza “di merito”, come risulta con evidenza dal suo contenuto; anzi non ha neppure sostanza di sentenza, bensì di provvedimento ordinatorio relativo all’istruzione della causa, assunto in forma di sentenza secondo il rito di cui al R.D. n. 1038 del 1933 (non trovando applicazione il nuovo codice di giustizia contabile adottato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174), onde neppure può parlarsi di un giudicato implicito sulla giurisdizione;

la giurisdizione, però, spetta comunque al giudice contabile;

la Corte dei conti, infatti, è deputata alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l’agente contabile e l’amministrazione nonchè del risultato contabile finale di detti rapporti; con la conseguenza che, cessato il rapporto concessorio, ogni controversia relativa al “saldo”, attivo o passivo, della gestione dell’agente contabile va promossa innanzi all’autorità competente a giudicare della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei conti (per tutte, Cass. Sez. U. 11/07/2006, n. 15658);

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, davanti alla quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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