Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21112 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 07/08/2019), n.21112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1.397/2018 r.g. proposto da:

S.T., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Gianluca Sasso, elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Dossi n.

15, presso lo studio dell’Avvocato Elisabetta Marini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata in

data 27 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/5/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio, che ha chiesto rinviarsi la causa in attesa della

prossima decisione delle SS.UU. in tema di protezione umanitaria e,

in subordine, dichiararsi il rigetto del ricorso;

udite, per il ricorrente, l’Avv. G. Sasso, che ha chiesto accogliersi

il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli – decidendo sull’appello proposto da S.T., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza emessa in data 7.8.2016 dal Tribunale di Napoli (con la quale erano state respinte le domande del richiedente volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria) – ha rigettato l’appello, confermando, pertanto, la decisione resa in primo grado.

La corte del merito ha ritenuto non fondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in ragione, da un lato, della natura privata della disputa patrimoniale (contesa in ordine alla proprietà di terreni) posta alla base della decisione di espatriare e, dall’altro, della mancanza di anomalia nella riferita circostanza dell’imputazione del ricorrente per violenza con l’uso di armi, stante l’intervenuta aggressione del contendente. La corte territoriale ha, poi, evidenziato che il Bangladesh non è un paese interessato da fenomeni di violenza indiscriminata e diffusa, ma solo da criticità nella contesa politica, in modo tale che non era possibile riconoscere neanche l’invocata protezione sussidiaria che, nel caso di specie, non si legava, peraltro, a questioni di diatribe politiche interne, quanto piuttosto a vicende meramente patrimoniali. La corte ha infine escluso il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di condizioni di vulnerabilità del ricorrente, che, comunque, non erano neanche tutelabili autonomamente e sulla base dell’art. 10 Cost., sub specie di diritto all’asilo politico.

2. La sentenza, pubblicata il 27.6.2017, è stata impugnata da S.T. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 5.12.2018.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, e degli artt. 8 e 27 e 2 e 3 CEDU e omesso esame di un fatto decisivo – si duole della mancata considerazione della circostanza dell’omessa protezione statale, per la vicenda posta alla base della domanda di protezione. Osserva il ricorrente che, ai sensi del D.Lgs. sopra menzionato, art. 5 agenti del “danno grave” possono essere anche soggetti privati, in assenza di un’autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 10 Cost., commi 2 e 3.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Già il primo motivo è, in realtà, inammissibile.

La prima parte della doglianza, articolata come violazione di legge, non si confronta invero con la ratio decidendi della motivazione impugnata che, in ordine al diniego della reclamata protezione internazionale, fonda la decisione sulla dichiarata riconducibilità della vicenda nell’ambito di una contesa privata di carattere patrimoniale e sulla non verosimiglianza del coinvolgimento di esponenti del partito (OMISSIS) nella vicenda stessa. La seconda parte della doglianza, che si compone del denunciato omesso esame di un fatto decisivo, è invece inammissibile in ragione della circostanza che si richiede una nuova valutazione del merito della decisione. Va aggiunto che la corte di merito ha fondato la sua decisione su una valutazione di integrale non attendibilità delle vicende raccontate dal richiedente, profilo quest’ultimo che non è stato oggetto di espressa censura da parte dell’odierno ricorrente.

3.1 Il secondo motivo di doglianza è anch’esso inammissibile.

Sul punto va precisato che la censura mossa dal ricorrente in relazione alla violazione di cui all’art. 10 Cost., comma 3, manca di base fattuale in ragione della declaratoria di inammissibilità del primo motivo di censura e della conseguente esclusione dell’ammissibilità delle censure volte all’accertamento dell’inattendibilità delle allegazioni in fatto del ricorrente. Ciò rende anche superflua la richiesta di rinvio avanzata dal P.G. in riferimento alla nota questione dell’applicazione intertemporale della protezione umanitaria, rimessa alla cognizione delle SS.UU. con ordinanza interlocutoria n. 11749/2019 emessa da questa Prima Sez. Civ. della Corte. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancanza di difese svolte dall’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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