Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21111 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21111 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24148-2007 proposto da:
EURORIDEL INTERNATIONAL IN PERSONA DEL CONSIGLIERE
DELEGATO E LEGALE RAPP.TE, P.I.11428210154,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFRERDO
CASELLA 38, presso lo studio dell’avvocato SABBADINI
GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato ASTI ENRICO MARIA;
– ricorrente –

1636

contro

KEMICA SPA;
– intimata –

Data pubblicazione: 16/09/2013

sul ricorso 27441-2007 proposto da:
SPA

KEMICA

IN

PRESIDENTE,

DEL

PERSONA

P.I.00431710318, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
NICOLAIS LUCIO, che la rappresenta e difende

– controri corrente e ricorrente incidentale contro

EURORIDEL

INTERNATIONAL

SPA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 38, presso
lo studio dell’avvocato SABBADINI GIANCARLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASTI
ENRICO;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1065/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito

l’Avvocato

Nicolais

Giulia

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Nicolais Lucio
difensore della controricorrente e ricorrente
incidentale che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso

unitamente all’avvocato PATTARINI STEFANIA;

principale, e il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 28.12.2001 Euroridel International spa proponeva opposizione al d.i.
del Tribunale di Milano, sezione di Rho, con cui le era stato ingiunto di pagare alla
Kemica spa lire 14.951.382 oltre accessori per fornitura e lavorazione di merce,
eccependo vizi e difetti.

la decadenza dal diritto alla garanzia.
Concessa l’esecutorietà, con sentenza 17.3.2004 il Tribunale rigettava l’opposizione,
decisione confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza 1065/2007, che
evidenziava risultare la merce presa in consegna senza riserve e, poiché gli asseriti
vizi denunciati erano riconoscibili, ia garanzia non era dovuta, con presunzione di
tacita accettazione.
Ricorre Euroridel International spa con quattro motivi, illustrati dea memoria, resiste
Kemica spa proponendo ricorso incidentaie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso principale si lamentano:
1) violazione degli artt. 1665 e 1667 cc essendo erroneo il riferimento alla presa in
consegna della merce senza riserve posto che parte della merce è stata riconsegnata,
col quesito se il giudice possa limitarsi ad affermare che la merce risulta presa in
consegna senza riserve omettendo di indagare se nel comportamento delle parti non
fossero ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare.
2) vizi di motivazione in ordine alla riconoscibilità dei vizi ed all’affermazione che,
ai sensi dell’art. 1667, I c., cc, la garanzia non e dovuta in mancanza di prova che i
vizi sono stati taciuti in malafede, con indicazione del fatto controverso nella
riconoscibilità immediata o meno.

La convenuta eccepiva la nullità della procura, la tardività della denunzia dei vizi e

3) vizi di motivazione in ordine al dichiarato assorbimento del secondo motivo ed al
riferimento alle logiche deduzioni del primo giudice con indicazione del fatto
controverso nel comportamento dell’appaltatore dopo la denunzia dei vizi e le
contrapposte valutazioni sul riconoscimento o meno dei vizi.
4) violazione degli artt. 91 e 92 cpc e delle norme del DM 127/2004 col quesito se

massimi della tariffa.
Col ricorso incidentale, riconoscendo l’errore materiale della liquidazione di euro
9200, posto che la richiesta era di 920 euro, si censura la sentenza ex art. 360 nn. 3 e
5 per la compensazione parziale.
Il primo motivo del ricorso principale merita accoglili -lento.
Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità posto che il quesito è
idoneo e pertinente.
La mera consegna non equivale ad accettazione. do’vendo verificarsi volta per volta
se la condotta posta in essere sia espressione della volontà di accettare (Cass.
6.3.2007 n. 5131, 30.6.2005 n. 13966).
La sentenza non ha motivato sul comportamento successivo.
La mera ricezione della merce, soprattutto per qualità o quantità elevata, comporta la
necessità di un controllo non immediato, tanto che è stata ritenuta tempestiva la
denunzia di vizi successivi ad un accertamento tecnico, e nella specie sono stati
effettuati dei test dopo la consegna.
Resta assorbito il secondo motivo.
Va rigettato il terzo motivo.
La censura confonde il riconoscimento che tende superflua la denunzia col
riconoscimento inteso come ammissione della responsabilità dell’appaltatore quale

la liquidazione degli onorari per metà in curo 9200 ha violato i limiti minimi e

prova dell’effettiva esistenza del vizio intrinseco del prodotto riconducibile
all’attività dell’appaltatore.
Appare, poi, opportuno richiamare i principi in tema di onere della prova affermati
da Cass. 20.1.2010 n. 936 nel senso che, quando il committente sollevi eccezione di
inadempimento, è onere dell’appaltatore provare l’esatto adempimento.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il
secondo, rigetta il terzo, dichiara assorbit4,‘ il quarto ed il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla
Corte di appello di Milano, altra sezione
Roma 12 giugno 2013.

Restano assorbiti il quarto motivo ed il ricorso incidentale.

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