Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21111 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27325/2006 proposto da:

SIPA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati PISTOLESI Francesco, MICCINESI

MARCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore della Repubblica di Pisa autorizzò l’utilizzazione degli atti raccolti dalla Guardia di Finanza di San Miniato in funzione di polizia giudiziaria a carico della s.p.a. SIPA. Si trattava di supporti informatici, rinvenuti durante le perquisizioni, che delineavano una contabilità parallela a quella ufficiale, ricostruita da un consulente tecnico nominato nel processo penale promosso a carico degli amministratori della società. Sulla scorta di tale perizia furono notificati atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni per gli anni 1993 e 1994 che vennero impugnati con distinti ricorsi riuniti e rigettati sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che da quella Regionale di Firenze. La contribuente ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza d’appello. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo è dedotta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, e dell’art. 329 c.p.c.. Si lamenta che la CTR abbia respinto la tesi secondo la quale l’autorizzazione all’utilizzo degli atti del processo penale, in quanto concessa dal Pubblico Ministero prima che essi fossero stati portati a conoscenza degli imputati, sarebbe stata illegittima, e che da tale vizio sarebbe derivata la nullità degli accertamenti tributari fondati su quei medesimi atti penali.

La tesi è infondata, sicchè il motivo va respinto. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 3, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell’autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, ne1 implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (ex multis 1514/2001, 7279/2009). Non potrebbe decidersi diversamente se quell’autorizzazione, anzichè mancare, fosse stata illegittima, come dunque non ha rilievo indagare.

Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 39 DPR 600/73 e vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Si lamenta che la corrispondente doglianza spiegata in appello sia stata respinta dalla CTR con l’osservazione che “nella specie ricorrono indubitabilmente spazi normativi idonei ad integrare sia i presupposti del primo che del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2”. La considerazione sarebbe contraddittoria, perchè i presupposti del comma 1 e 2, dell’art. 39 in questione sarebbero alternativi, sicchè non potrebbero ricorrere simultaneamente. L’Ufficio avrebbe in realtà fatto applicazione del capoverso dell’art. 39, del quale non sarebbe nella specie sussistito alcun presupposto.

La doglianza è inammissibile. Per la prima parte, perchè non si da carico di censurare la motivazione della osservazione che critica (con la quale la CTR ha rilevato che “la presenza di una pressochè completa documentazione extracontabile, la sua ricostruzione ed integrazione con quella ufficiale effettuata dal consulente, la riconducibilità della medesima al contribuente sia in ragione delle modalità spazio-temporali del rinvenimento sia per la significativa (perchè effettuata “sul luogo e nella immediatezza del fatto”) ammissione della persona deputata alla sua conservazione, sono tutti elementi che – si ritiene -pacificamente possono considerarsi presuntivi nel senso richiesto dalla norma accertatrice, proprio come possono considerarsi elementi che – congiuntamente considerati – hanno l’effetto di produrre un risultato (la complessiva inattendibilità o falsità delle scritture “ufficiali”) perfettamente idoneo a realizzare il presupposto normativo che invece il contribuente contesta”). Per la seconda parte perchè si risolve in una contestazione affatto generica del giudizio di fatto espresso dalla CTR circa la ricorrenza dei presupposti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2.

Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Anche questa doglianza è inammissibile. Si sostiene che “Il giudice d’appello non da affatto conto dell’articolata serie di difese avanzate dalla SIPA per dimostrare la mancanza di sufficienti elementi probatori idonei a supportare le pretese dell’Ufficio”, ma la tesi si risolve in una critica del giudizio di fatto espresso dalla CTR (circa la ricorrenza dei presupposti dell’accertamento induttivo e della attendibilità delle rettifiche operate sulla scorta della contabilità “parallela”) non suffragata dal rilievo di alcun fatto decisivo (ma da considerazioni che il giudice di merito ha dimostrato di considerare recessive rispetto a quelle su riportate, con le quali ha motivato la decisione adottata).

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. “in merito alla dedotta illegittimità del recupero nella sfera impositiva degli interessi attivi che sarebbero maturati sulle posizioni bancarie costituite con proventi “a nero””.

La questione che si lamenta pretermessa non risulta invero in alcun modo trattata dalla CTR. Ma la possibilità di verificare il fondamento della censura avrebbe richiesto che fosse stato riportato nel ricorso per cassazione il preciso tenore degli atti coi quali la doglianza era stata prospettata nella impugnazione originaria e riproposta con l’appello. Come formulato, in motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza (Cass. 22540/2006: “In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”).

La considerazione vale anche per il quinto motivo, analogo al quarto e riferito ad una diversa questione, pure priva di ogni riscontro nella sentenza impugnata (“la dedotta illegittimità dei recuperi aventi ad oggetto le ritenute che non sarebbero state effettuate dalla SIPA sui presunti compensi “al nero” ai propri dipendenti”).

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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