Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21111 del 12/09/2017
Cassazione civile, sez. un., 12/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.12/09/2017), n. 21111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17584-2016 proposto da:
CLINICA S. ANNA S.R.L., – CASA DI CURA CONVENZIONATA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato SERGIO COMO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI MARIA D’ANGIOLELLA;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, REGIONE CAMPANIA – COMMISSARIO AD ACTA PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE
SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA, SUB COMMISSARIO AD ACTA PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE
SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE CE;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
5763/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, il
quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, con
i conseguenti provvedimenti di legge.
Fatto
RILEVATO
che:
la Clinica S. Anna, casa di cura accreditata presso la Regione Campania, convenne davanti al Tribunale di Napoli, nel febbraio 2013, la Regione, i commissari straordinari succedutisi per l’attuazione del piano di rientro sanitario in Campania e l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta per ottenere il pagamento delle prestazioni rese negli ultimi cinque anni in favore di pazienti non residenti in Campania e non riconosciute dall’amministrazione regionale perchè eccedenti il “tetto di spesa” indicato nei contratti stipulati anno per anno;
l’attrice sosteneva che invece i corrispettivi di quelle prestazioni, in quanto rimborsati alla Regione Campania dalle regioni di residenza dei pazienti, non rilevavano agli effetti del superamento del limite massimo di spesa contrattualmente stabilito;
l’Amministrazione resistette eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, attenendo la controversia all’esame del rapporto concessorio tra le parti e l’esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione;
la Clinica ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione;
non vi sono difese dell’amministrazione;
il PM ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
CONSIDERATO
che:
i rapporti fra le aziende sanitarie locali e le case di cura per l’erogazione dei servizi sanitari vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale, di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, sia in quello nuovo dell’accreditamento (Cass. Sez. U. 20/6/2012, n. 10149 e ivi ulteriori richiami);
trova quindi applicazione, ratione temporis, l’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. c), che assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle concessioni di pubblici servizi, “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”;
quanto a queste ultime, tuttavia, non è previsto un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, al quale spettano invece, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altro corrispettivo (Cass. Sez. U. 12/10/2011, n. 20939; 29/05/2014, n. 12063, riferite all’art. 133 cod. proc. amm., nonchè altre riferite all’analoga disciplina anteriore);
le difese dell’amministrazione fanno riferimento, genericamente, ai poteri discrezionali della stessa quanto alla fissazione dei tetti di spesa; certo è, però, che nella specie non viene in considerazione l’esercizio di quei poteri discrezionali, essendo pacifica la già avvenuta determinazione dei tetti di spesa, accettati dalla casa di cura anche contrattualmente, e discutendosi soltanto se essi valgano anche nell’ipotesi di prestazioni eseguite in favore di soggetti residenti nel territorio di altre Regioni, tenute a rimborsarne il costo alla Regione Campania;
la controversia pertanto attiene esclusivamente a diritti soggettivi e rientra conseguentemente nella giurisdizione del giudice ordinario;
va pertanto dichiarata la giurisdizione di quest’ultimo giudice, davanti al quale le parti sono rimesse anche per la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale rimette le parti anche per la decisione sulle spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017