Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21111 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 07/08/2019), n.21111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13268/2018 proposto da:

A.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Verde Carmine, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal cons. Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso proposto da A.J. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno – Sezione di Campobasso – che aveva respinto la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il Tribunale argomentava che non sussistevano i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 2, lett. e) della Direttiva 2004/83/CE, in quanto la narrazione fornita dal ricorrente era inverosimile e soffriva delle lacune e incongruenze puntualmente rilevate dalla Commissione, nè risultavano elementi che legassero il suo espatrio alle condizioni poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1.

3. Aggiungeva che non risultava che il Pakistan fosse in preda alla guerra civile o a situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili, secondo le sentenze C.G.U.E. Elgafaji del 2009 e Diakite del 2014, mentre la violenza dovuta alle forze terroriste secondo il più recente report del Ministero degli Esteri (consultato nel febbraio 2018) attiene solo ad alcuni territori ((OMISSIS)) tra i quali non è compresa la distante regione di provenienza dell’istante (Punjab, città di (OMISSIS)).

4. Aggiungeva che il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 era privo di pregio, non presentando il richiedente alcuna malattia, essendo in età adulta e privo di legami specifici e personali con il nostro paese.

5. Per la cassazione del decreto A.J. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. A fondamento del ricorso il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Lamenta che il giudice di merito sia venuto meno al dovere di cooperazione nell’accertamento dei fatti in relazione alla situazione nel suo paese di origine. Il giudice di prime cure avrebbe infatti valutato la situazione della regione pakistana del (OMISSIS) sulla base di un non meglio identificato “più recente report del Ministero degli Esteri”, senza dare contezza di quale esso sia, nè dare accesso alle fonti qualificate, pure richiamate in ricorso, sull’attuale situazione della regione del (OMISSIS) (Amnesty international, Institute for Economics and Peace, Human Rights Watch) da cui risulterebbe invece una situazione di violenza indiscriminata esistente nella regione.

7. Tali osservazioni, sostiene, possono essere valide anche per il riconoscimento della protezione umanitaria, la quale può essere riconosciuta anche in caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e non solo nei casi individuati nel decreto del Tribunale di Campobasso.

8. Il ricorso non è fondato.

Il Tribunale ha adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale virulenza da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo, e lo ha fatto correttamente attingendo le informazioni sul paese d’origine del richiedente (Pakistan, regione del (OMISSIS)) da un report elaborato dal Ministero degli Affari Esteri.

9. In merito all’idoneità di tale fonte, deve darsi continuità al principio di diritto formulato da questa Corte negli arresti n. 11106, 11105 e 11103 del 19.4.2019, relativi a fattispecie analoga, secondo il quale:” In tema di accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare della protezione sussidiaria, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa che incombe sulle Autorità decidenti – ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis, – circa la situazione del Paese di origine del richiedente, è correttamente adempiuto attingendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi elaborati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (“reports”), integrando gli stessi fonti qualificate, sia perchè equiparati a quelli elaborati da altri organismi riconosciuti come di comprovata affidabilità, sia perchè provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale”.

10. Risulta dunque priva di pregio la deduzione difensiva secondo la quale la fonte del Ministero degli Affari Esteri, valorizzata dal Tribunale, non sarebbe dotata della stessa affidabilità della quale godrebbero altri serbatoi conoscitivi (quali quelli messi a disposizione da organismi internazionali quali Amnesty International, Institute for Economics and Peace, Human Rights Watch), di modo che l’Autorità giudiziaria non potrebbe giovarsi delle informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione internazionale da essa desunte. Nei richiamati arresti si è infatti argomentato che si tratta di interpretazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 contro la quale militano plurimi argomenti di ordine testuale, sistematico e logico. L’analisi dell’enunciato normativo, che giustappone il Ministero degli Affari esteri all’UNHCR, all’EASO, ad altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, depone già per la piena equiparazione dei dati conoscitivi forniti dal Ministero degli Affari Esteri a quelli tratti dalle altre fonti qualificate enumerate nel richiamato contesto dispositivo. Ma tale rilievo testuale trova sostegno in altri indici normativi: segnatamente in quello offerto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2-bis – introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018 – che ha attributo proprio al Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, il compito di adottare, con decreto, l’elenco – suscettibile di essere aggiornato nel tempo – dei Paesi di origine sicuri, valutati come tali sulla base dei criteri di cui al comma 2 cit. articolo; come anche in quello ritraibile dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 1, che, nell’assegnare alla Commissione nazionale per il diritto di asilo il compito della costituzione e dell’aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, ha disposto che tale organismo mantenga rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri. Si tratta, infatti, di competenze che trovano il proprio fondamento nella possibilità del detto dicastero di usufruire di notizie, affidabili ed aggiornate, sulla situazione interna dei Paesi di origine dei richiedenti la protezione internazionale perchè attinte direttamente non solo dalle rappresentanze diplomatiche dello Stato accreditate presso i Paesi esteri, ma anche da fonti governative di quei paesi e da privilegiati canali informativi internazionali.

11. Tanto premesso, la delibazione circa l’esclusione – alla luce del recente (febbraio 2018) report del Ministero degli Affari Esteri citato in sentenza, dell’esistenza, nella regione del (OMISSIS) da cui proviene il richiedente, di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è frutto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne viene che, poichè il suddetto vizio non è stato formalmente denunciato, nè è stato, comunque, indicato alcun fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, le censure sviluppate sono inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una non consentita rivisitazione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine. Le censure sono consistite infatti in un richiamo a fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice dell’impugnazione che non supera il vaglio di ammissibilità, consistendo nella trascrizione della sola frase più sopra riportata (punto 6) e nella citazione di una sentenza della Corte d’appello di Campobasso che avrebbe svolto un accertamento più approfondito, peraltro con riferimento a dati più risalenti nel tempo e quindi non significativi.

12. Inammissibile è infine la doglianza avverso il diniego di protezione umanitaria, risultando, pertanto, irrilevante lo ius superveniens costituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. n. 132 del 2018.

13. Al riguardo, è sufficiente ribadire che, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 17072 del 28/06/2018, Cass. sent. n. 4455 del 23/02/2018), non solo l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, affermata dai giudici di merito, costituisce ragione sufficiente per negare anche la protezione di cui trattasi, ma la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può essere surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d’origine in termini del tutto generali ed astratti. Nel caso di specie, dunque, mentre la decisione del giudice di merito, ove ha escluso la sussistenza di individualizzate ragioni ostative al rimpatrio, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la censura spiegata sul punto dal ricorrente è del tutto generica, limitandosi essa a replicare quanto dedotto circa l’insicurezza del paese e della zona di origine, che comporterebbe minaccia di un grave danno alla persona derivante dal forzato rientro.

14. Segue coerente il rigetto del ricorso.

15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

16. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, risultando il richiedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA