Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21110 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 19/10/2016), n.21110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8853/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), – società con socio unico in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., ((OMISSIS)), C.L. ((OMISSIS)), V.M.

((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 366/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA dei

5/6/2014, depositata il 30/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato DORA DE ROSE (delega verbale avvocato BIANCO)

difensore della ricorrente che conferma la rinuncia al ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – Con ricorso al “Tribunale, giudice del lavoro, di Rovigo, B.C., C.L. e V.M. chiedevano che fosse dichiarato nullo il termine apposto ai contratti a tempo determinato con i quali erano stati assunti alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., con decorrenza diversa per ognuno di loro, nell’ambito del periodo intercorrente dal (OMISSIS), contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. Il Tribunale rigettava il ricorso. La decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Venezia che, ritenuta l’illegittimità del termine, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato (con decorrenza dal (OMISSIS) per la B., dal (OMISSIS) per il C., dal (OMISSIS) per il V.) con condanna della società al risarcimento del danno quantificato per ciascuno degli appellati in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. con sette motivi.

B.C., C.L. e V.M. resistono con controricorso.

2 – Sono stati successivamente depositati tre distinti verbali di conciliazione stipulati fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tali verbali di conciliazione si appalesano idonei a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

3 – In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

4 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

5 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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