Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21110 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 13/10/2011), n.21110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8953/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CASA VINICOLA PIANO DEL RE SPA;

– intimato –

sul ricorso 12392/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CASA VINICOLA PIANO DEL RE SPA;

– intimato –

sul ricorso 14859/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CASA VINICOLA PIANO DEL RE SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 1,

presso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SAMMARTINO SALVATORE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2005 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 22/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato SAMMARTINO, che ha chiesto

l’accoglimento del controricorso n. 14859/06 e inammissibilità del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Palermo rettificò la dichiarazione Iva 1997 della s.p.a. Casa Vinicola Piano del Re sul rilievo che non esisteva alcuna documentazione della vendita di un immobile industriale alla società Cadivin s.p.a., a fronte della quale erano state emesse due fatture ed una nota di credito. Poichè l’imposta relativa alla operazione inesistente era comunque dovuta, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, la detrazione esposta al rigo “VE16” della dichiarazione 1997 per la somma di lire 623.666.000 andava ridotta dell’importo relativo alla nota di credito con la quale la seconda fattura era stata annullata a motivo di una asserita riduzione del prezzo originariamente pattuito.

Il 7 luglio 2004 la Commissione tributaria provinciale di Palermo, verificato che l’atto di compravendita non era stato stipulato, rigettò il ricorso della contribuente. La quale propose appello dimostrando che il rogito di compravendita era intervenuto in data 11 novembre 2004. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR che ha annullato l’atto di rettifica. La società intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, il ricorso non è tardivo, perchè (come risulta dal timbro a calendario apposto sull’originale del documento) è stato affidato agli ufficiali giudiziari il 10 marzo 2006, sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata.

Non è inammissibile (per il fatto che non menziona espressamente commi ed articolo di legge sui quali si fonda: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), perchè il motivo di doglianza vi fa riferimento in modo comunque inequivoco.

Non è inammissibile per difetto di interesse (per il fatto che non contesta la affermazione della CTR: “la variazione d’imposta operata al rigo VE16 della dichiarazione IVA relativa all’anno 1997, che era stata ripresa dall’ufficio senza alcuna motivazione, era stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2”).

Non risulta infatti, alla stregua degli atti cui la corte ha accesso, che quell’osservazione – priva di corrispondenza nel dispositivo – attenga ad una questione autonoma da quella oggetto esplicito del ricorso per cassazione.

Con esso si deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 21 e 54. Difetto e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia” sul rilievo che “I giudici d’appello, pur dando atto che il trasferimento dell’immobile cui inerivano le fatture emesse dalla società intimata nel 1997 avvenne effettivamente soltanto in data 10 novembre 2004 (sic), hanno inopinatamente concluso nel senso che, nella specie, non sarebbero stati sussistenti i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7. Siffatta incredibile conclusione non tiene conto del fatto che, com’è ovvio, la verifica dell’esistenza o meno delle operazioni cui ineriscono le fatture emesse ai fini dell’IVA non può che essere compiuta con riferimento alla data di emissione delle fatture medesime. Nella specie, è assolutamente pacifico che a quella data (nel 1997), non soltanto non era stato stipulato il contratto di vendita (posto in essere sette anni dopo), ma neppure era stato stipulato un contratto preliminare…”.

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico in causa che la società Casa Vinicola Piano del Re adottò nel maggio 1997 una deliberazione assembleare con la quale decise di vendere un edificio alla Cadivin s.p.a. e che, “dati i buoni rapporti che legavano gli amministratori delle suddette società” non si stipulò alcun contratto preliminare di compravendita, ma “a conferma dell’intenzione di concludere favorevolmente la suddetta cessione”, furono emesse e registrate nelle rispettive scritture contabili due fatture relative ad acconti che la Cadivin s.p.a. avrebbe dovuto versare alla società Casa Vinicola Piano del Re in relazione alla prossima cessione del fabbricato”. Successivamente, poichè le parti si sarebbero accordate per una riduzione del prezzo della futura compravendita, la Piano del Re “emise una nota di credito al fine di annullare gli effetti della seconda fattura di acconto già emessa”.

In sede di ispezione condotta nell’ottobre 2002, la Guardia di Finanza rilevò che la compravendita cui si riferivano le due fatture e la nota di credito non era mai stata stipulata. Su tale rilievo l’Agenzia delle Entrate emise l’accertamento oggetto di causa, col quale ritenne che l’iva sulle fatture emesse fosse comunque dovuta, ai sensi del D.P.R. n. 33 del 1972, art. 21, comma 7, ma che la nota con la quale era stata annullata la seconda di esse non potesse conteggiarsi in riduzione dell’imposta dovuta sul volume delle vendite, in quanto riferita ad operazione inesistente. La società impugnò l’accertamento opponendo che la compravendita non era fittizia, ma che erano insorte difficoltà che ne avevano ritardato l’esecuzione. Costatato che, nel novembre 2004, la cessione era stata finalmente stipulata, la CTR ha accolto la tesi difensiva della contribuente, ed ha affermato che il pur “tardivo trasferimento del bene,… ha fatto venir meno l’impianto su cui era basata la pretesa erariale”.

Sta peraltro in contrario che, nel regime ordinario dell’iva (e cioè a prescindere dalla disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7), l’emissione della fattura (come il pagamento di un acconto), in tanto rendono “esigibile” l’imposta in quanto di quest’ultima sussista il presupposto, costituito dalla cessione imponibile. Questa corte ha da tempo affermato (in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4) che tale presupposto è costituito anche da un negozio soltanto obbligatorio (Cass. 705/1992, 371/1998).

Ma da una obbligazione giuridicamente vincolante non può prescindersi, perchè l’obbligazione tributaria (e, quanto all’IVA, la sua connessa deducibilità) non sono liberamente disponibili dal contribuente. Vertendosi in materia di diritti immobiliari, poichè non era stato stipulato nemmeno un contratto preliminare, la emissione delle fatture è avvenuta nella specie senza alcuna giustificazione giuridica: a fronte pertanto di una operazione che il fisco ha legittimamente considerato inesistente, ancorchè fosse tuttavia dovuta l’imposta sulle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7.

Col controricorso si sostiene che, anche muovendo dall’assunto che le due fatture fossero state emesse a fronte di operazione inesistente, la emissione della nota di credito, annullando la seconda di esse, avrebbe risolto l’obbligazione tributaria sorta con la sua emissione.

Ma la tesi non ha pregio. La ricorrente riconosce che la ratio sottostante alla disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, è stata da questa Corte ravvisata nella esigenza “di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell’iva, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione artt. 18 e 19, secondo cui, siccome l’emissione della fattura legittima il suo destinatario ad un credito di imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, è necessario che il soggetto che la emette sia debitore, nei confronti della stessa, della corrispondente imposta” (Cass. 7289/01). In linea con tale esigenza, anche la sentenza della Corte di giustizia Europea citata dalla società (pronunciata in causa c-454/98) ha affermato che la pretesa di sottrarsi al pagamento dell’iva dovuta su fatture emesse per operazioni inesistenti va riconosciuta fondata “allorchè colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali” riuscendo “a farsi restituire e a distruggere le fatture prima del loro uso da parte del destinatario”. Nella specie viceversa non risulta che la società contribuente si sia data carico di dimostrare che la fattura annullata con la nota di credito in questione fosse stata distrutta e non inserita dal destinatario nel conteggio dell’imposta da lui stesso dovuta.

Va dunque accolto il ricorso. Non sono necessari altri accertamenti di fatto. La causa va decisa in questa sede col rigetto del ricorso introduttivo della lite. E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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