Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21110 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 12/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.12/09/2017),  n. 21110

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUPINI

94, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CARAVITA DI TORITTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DONATELLO GENOVESE;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA, A.T.,

L.P., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

N.M., B.G., BR.CL.PA.,

C.G., S.E.G.M., M.M.,

ST.CA., A.T.;

– intimati –

e contro

R.G.M.E.E., D.O.,

SA.LO., P.F., CU.CR., BR.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. PORPORA 12, presso lo

STUDIO TRAISCI-TITOMANLIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

Orazio Abbamonte;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.M.C., CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

P., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

N.M., B.G., BR.CL.PA.,

C.G., S.E.G.M., M.M., ST.CA.,

A.T., L.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 369/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 22/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale;

uditi gli Avv.ti Donatello GENOVESE e Orazio ABBAMONTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio nazionale forense ha respinto il reclamo proposto dall’avv. G.M.C. e da altri suoi colleghi avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza. Ha ritenuto, in particolare, non applicabile nella fattispecie l’annullamento, ad opera del giudice amministrativo, del regolamento delle operazioni elettorali approvato con D.M. 10 novembre 2014, n. 170, nella parte riguardante il numero delle preferenze che l’elettore può esprimere, essendo tale annullamento sopraggiunto allorchè le operazioni elettorali si erano già concluse con la proclamazione degli eletti del 15 febbraio 2015.

2. L’avv. G. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

Gli avvocati Br.Gi., Cu.Cr., D.O., P.F., R.G.M.E.E. e Sa.Lo., che erano stati proclamati eletti e già si erano costituiti davanti al giudice a quo, hanno resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale.

La ricorrente principale ha anche presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità del controricorso sollevate dalla ricorrente principale con la memoria.

Non sussiste, invero, la dedotta tardività della notifica del controricorso, che è stata eseguita il 20 marzo 2017 e dunque nel rispetto del termine di cui al combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 1, e art. 370 c.p.c., comma 1 rispetto alla notifica del ricorso, eseguita meno di quaranta giorni prima, il 14 febbraio.

Nè sussiste la dedotta irritualità della notifica a mezzo pec per contrasto con l’art. 12 delle specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del regolamento approvato con D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 approvate con provvedimento del 16 aprile 2014, per essere la copia notificata una copia per immagine di documento in formato analogico e non atto nativo digitale. Invero il richiamato art. 12 prevede i requisiti che devono possedere i soli atti del processo “in forma di documento informatico da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario”, mentre il ricorso per cassazione non presenta tali caratteristiche, non applicandosi ancora al giudizio di legittimità le regole del processo telematico. La notifica è stata perciò ritualmente eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3-bis, comma 2, dispone che quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-undecies convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e l’atto da notificarsi va allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dai controricorrenti sul rilievo della sua tardività.

Recita l’art. 36, commi 4, 5 e 6, del nuovo ordinamento della professione forense approvato con L. 31 dicembre 2012, n. 247: “4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa. 5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge”.

Nella specie la sentenza impugnata era stata notificata all’avv. G., su richiesta del Consiglio Nazionale Forense, il 12 gennaio 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec il 14 febbraio 2017, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, scaduto il 13 febbraio (l’11 e il 12 febbraio cadendo rispettivamente di sabato e domenica).

La ricorrente obietta, nella memoria, che va applicata invece la regola generale di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., ribadita dall’art. 133 c.p.c. nel testo come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, per la quale soltanto la notificazione a istanza di parte, effettuata al procuratore della parte soccombente e non a quest’ultima personalmente, è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza.

L’obiezione, però, non è fondata.

Con riferimento al giudizio disciplinare nei confronti degli avvocati e alla disposizione di cui all’art. 56 del previgente ordinamento forense approvato con R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, analoga, per quanto qui rileva, a quella di cui al richiamato art. 36 dell’attuale ordinamento, queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di chiarire che tale norma contiene una eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., stabilendo che il termine di trenta giorni per ricorrere avverso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta dell’ufficio, eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione (Cass. Sez. U. 15/02/2005, n. 2981; 15/10/2010, n. 21272; cfr. altresì Cass. Sez. Un. 13/05/2013, n. 11342 riguardante l’analoga disposizione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50).

Le differenze tra il giudizio disciplinare e quello elettorale, sottolineate dalla ricorrente, non valgono a sottrarre il secondo a detta disciplina eccezionale. La L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 5 infatti, riferisce esplicitamente la previsione che la notificazione della sentenza è fatta “agli interessati” (non ai loro procuratori) a tutti i “casi di cui al comma 1”, il quale contempla, appunto, oltre alla materia disciplinare, anche i “ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine”, e del resto la considerazione della idoneità del soggetto interessato a valutare autonomamente, essendo avvocato, gli effetti della notifica della decisione vale anche per i giudizi elettorali.

3. Il ricorso incidentale, con il quale si ripropone l’eccezione di difetto di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., da parte della reclamante, è conseguentemente assorbito, essendo i ricorrenti incidentali risultati totalmente vittoriosi nel giudizio di merito, onde la loro impugnazione è da considerare implicitamente condizionata all’accoglimento dell’impugnazione principale (cfr., da ult., Cass. 06/03/2015, n. 4619; Sez. U. 25/03/2013, n. 7381).

4. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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