Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2111 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., C.R., e C.G., quali eredi di

C.A., elettivamente domiciliati in Roma, via G. Ferrari 11,

presso l’avv. Valenza Dino, che li rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Comune di Montegranaro in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, via delle Gioie 24, presso l’avv. Roberto

Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Ortenzi Massimo e Isidoro

Sparnanzoni, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 181/04 del

22.1.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.12.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Valenza con delega per i ricorrenti e Modena con

delega per il Comune;

Udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo e l’assorbimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza, del 19.1.2000 questa Corte cassava con rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento della domanda di C.A. nei confronti del Comune di Montegranaro, aveva determinato in L. 4.106.060 l’indennita’ di occupazione temporanea di un terreno di sua proprieta’ e rigettato la domanda di riconoscimento dell’indennita’ di espropriazione.

Il Giudizio veniva quindi riassunto davanti alla Corte di Appello di Bologna, giudice del rinvio, che in accoglimento dell’impugnazione del C. determinava in Euro 63.549,00, oltre interessi, l’indennita’ di esproprio (sulla base della valutazione effettuata dal consulente tecnico, operata la decurtazione del 40% per effetto di una soluzione transattiva che il Comune avrebbe senza esito prospettato) e in Euro 26.479,00, oltre interessi, l’indennita’ di occupazione legittima, condannando il Comune di Montegranaro al relativo pagamento. Avverso la detta decisione C.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui poi faceva seguito memoria di S.A., C.R., C.G., nella qualita’ di eredi di C.A. nel frattempo deceduto, cui resisteva il Comune con controricorso.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17.12.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione il ricorrente ha rispettivamente denunciato:

1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione dei criteri dettati dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e segnatamente all’avvenuta decurtazione del 40%. La documentazione richiamata al riguardo non sarebbe stata infatti rinvenuta nel fascicolo di parte del Comune, sicche’ sarebbero legittimi i dubbi in ordine alla relativa produzione, e comunque il relativo esame non conforterebbe l’assunto secondo cui vi sarebbe stata una formale offerta da parte del Comune espropriante;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla liquidazione delle spese processuali nel giudizio di legittimita’ e in quello di rinvio, entrambe asseritamente inferiori ai minimi e, per quella relativa al secondo, anche in difformita’ della nota depositata.

Osserva il Collegio che deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, alla luce dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalita’ della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (C. Cost. n. 348 e n. 349 del 2007) e alla conseguente disposizione normativa dettata al riguardo, secondo cui l’indennita’ di espropriazione va commisurata al valore venale del bene (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a), mentre l’indennita’ di occupazione va calcolata applicando gli interessi al tasso legale sull’indennita’ di espropriazione (C. 07/6980, C. 06/5520).

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata e, decidendosi nel merito atteso che il valore del terreno in questione risulta dalla incontestata indicazione sul punto del consulente tecnico (la contestazione dei ricorrenti riguarda infatti solo l’avvenuta riduzione del 40%), puo’ determinarsi l’indennita’ di espropriazione in Euro 105.914,86 (pari a L. 205.079.775), oltre interessi legali dal 2.3.1984 al deposito, e l’indennita’ di occupazione in Euro 26.478,72 (pari a L.. 51.269.943), oltre interessi legali dal 9.3.1979 fino al deposito, e cio’ sulla base dei medesimi parametri adottati dal giudice del merito sui quali, come detto, non vi e’ stata contestazione.

Il Comune, soccombente, va infine condannato al pagamento delle spese processuali dei due giudizi di merito e di legittimita’, liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, determina l’indennita’ di espropriazione in Euro 105.914,86 e l’indennita’ di occupazione in Euro 26.478,72, oltre interessi legali su entrambe le liquidazioni con le decorrenze indicate in motivazione. Condanna il Comune di Montegranaro al pagamento delle spese dei due giudizi di merito e dei due giudizi di legittimita’, che rispettivamente liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 3.800,00 per onorari e Euro 1.600,00 per competenze, in Euro 5.200, di cui Euro 3.600 per onorari e 1.500 per competenze per il giudizio di rinvio, in Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il primo giudizio di legittimita’, in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il secondo giudizio di legittimita’, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su tutte le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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