Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2111 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26663-2012 proposto da:

T.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA

VULCANO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CHIVASSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIETTA REDI, MARCO

CASAVECCHIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 13/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. T.E. impugnava il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento notificati il 22 aprile 2008 e relativi ad Ici dovuta per gli anni dal 1995 al 1998. La commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Chivasso, la commissione tributaria regionale del Piemonte lo accoglieva dichiarando la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento. Osservava la CTR che il contribuente aveva impugnato l’avviso di rettifica riguardante due immobili. L’atto era stata annullato dalla commissione tributaria provinciale di Torino nel 2002 e successivamente parzialmente confermato dalla commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza in data 17 novembre 2005. Per la precisione la commissione tributaria regionale aveva confermato l’avviso di rettifica per uno solo dei due immobili oggetto degli avvisi. Rilevavano, poi, i giudici d’appello che le contestazioni mosse dal contribuente relativamente all’intervenuta decadenza del Comune, a mente del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 per aver iscritto a ruolo tardivamente l’imposta dovuta, era infondata poichè il ruolo derivava dalla sentenza della CTR emessa il 17 novembre 2005 e non notificata, per cui il termine per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella esattoriale decorreva dalla definitività della sentenza d’appello e, dunque, dal 3 gennaio 2000 sicchè era tempestiva la formazione del ruolo e la sua notifica in uno alla cartella esattoriale. Infondati erano, altresì, i rilievi relativi al difetto di motivazione dell’atto relativamente alle somme iscritte a ruolo ed alla mancata indicazione del responsabile del procedimento nonchè al difetto di idoneità e qualifica dei sottoscrittori del ruolo. Invero il ruolo risultava essere stato sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio tributi del Comune di Chivasso che era stato delegato del sindaco con decreto del 3 luglio 2002 e che doveva ritenersi essere stato prorogato nelle funzioni anche in considerazione del fatto che al funzionario medesimo era stata conferita la delega per la rappresentanza in giudizio. Inoltre, trattandosi di liquidazione che traeva giustificazione dalla sentenza della CTR del Piemonte, non si rendeva necessario adottare alcun nuovo atto impositivo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi. Si è costituito in giudizio con controricorso il Comune di Chivasso.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, al D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, comma 1 quater, alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171, alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Sostiene il ricorrente che il ruolo avrebbe dovuto essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione era stato notificato al contribuente. Ne derivava che il Comune era incorso in decadenza.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Sostiene il ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere insussistente il vizio di motivazione del ruolo dato che non era possibile evincere dallo stesso come fossero stati calcolati gli importi dovuti mentre la liquidazione notificata all’interessato l’8 ottobre 2007 non conteneva i dettagli sufficienti per chiarire il calcolo effettuato.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a, alla L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, alla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, alla L. n. 241 del 1990, art. 21 sexies, alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Sostiene il ricorrente che la CTR è incorsa nel vizio di omessa pronuncia perchè i giudici d’appello non hanno indicato a quale atto si dovesse fare riferimento per individuare il nominativo del responsabile del procedimento, che era persona diversa dal concessionario della riscossione, indicato in B.A..

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 181, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla questione afferente la mancanza di idoneità del dipendente dell’ente locale a rivestire la qualifica di responsabile del procedimento.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, commi 2 e 3, art. 107, comma 23, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, comma 1, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Sostiene il ricorrente che la CTR è incorsa nel vizio di omessa pronuncia per non essersi espressa sull’assenza della delibera della giunta comunale di nomina del funzionario Ici prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, comma 1, e sulla mancanza in capo al firmatario dell’atto impositivo della qualifica di dirigente.

8. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che infondato. In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). Il motivo è, poi, comunque infondato. Va, infatti, considerato che l’iscrizione a ruolo in data anteriore e prossima alla notifica di esso effettuata il 22 aprile 2008 ha impedito il decorso del termine di decadenza poichè esso decorreva non già dall’avviso di liquidazione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 12 ma, stante la pendenza del contenzioso, dalla pubblicazione della sentenza della CTR (17.11.2005). La regola di decorrenza del termine decadenziale (portato a tre anni) dalla definitività dell’accertamento è stato recepito anche normativamente dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 dichiarato espressamente applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti al momento di entrata in vigore della legge (Cass. 3188/13; 10958/11). Va in proposito applicato il principio, a conferma della correttezza della decisione qui impugnata, secondo cui “l’elevazione da due a tre anni del termine di decadenza dell’ente locale dalla potestà di riscossione dei tributi locali, prevista dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 163, non ha prorogato “ex lege” il termine biennale previgente, ma ha introdotto un termine nuovo quanto a durata e decorrenza, individuata dalla definitività dell’accertamento e non più dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento. Non decade, pertanto, dalla potestà di riscossione l’amministrazione comunale se essa, prima che spiri il nuovo termine triennale, provveda a formare e rendere esecutivo il ruolo, a nulla rilevando che, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, essa fosse decaduta da tale facoltà alla stregua del termine previgente” (Cass. n. 3188/13). Ed è stato, poi, stabilito – con affermazione rilevante anche nel caso di specie – che: “In tema di ICI, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 che ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 11 e 12 nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo, si applica – secondo quanto indicato dalla norma transitoria contenuta nel medesimo art. 1 cit., comma 171 – anche a quei casi in cui sia già intervenuta la notifica dell’accertamento o del ruolo ed il contribuente li abbia impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al momento dell’entrata in vigore della citata legge” (Cass. n. 8364/2016; Cass. 10958/11; Cass. 3188/13).

9. Il secondo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo in quanto, come il primo motivo, è formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In secondo luogo in quanto difetta di autosufficienza. Invero il ricorrente sostiene che dalla cartella e dal ruolo non è dato evincere il metodo adottato dal Comune per calcolare l’imposta e che un tanto non si evinceva neppure dall’avviso di liquidazione notificatogli l’8 ottobre 2007. Ha omesso, tuttavia, il ricorrente di trascrivere nel ricorso il contenuto di tale avviso non consentendo, così, la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che il predetto avviso non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013).

10. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili sia perchè sono formulati con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 sia perchè il ricorrente ha sussunto il vizio di omessa pronuncia nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anzichè in quello dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Invero l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. n. 22759/2014).

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Chivasso le spese processuali che liquida in Euro 3000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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