Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2111 del 25/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23707-2020 proposto da:
BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA
CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAMOSCI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO, 1, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO MAZZELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABIO MARINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL’UMBRIA, depositata il 15/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
depositata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
RILEVATO
che:
la società contribuente Banco BPM s.p.a. aveva concesso un immobile sito nel comune di (OMISSIS) in locazione finanziaria ad un altro soggetto: quest’ultimo si rendeva inadempiente e di conseguenza la società di leasing risolveva il relativo contratto ma il conduttore non riconsegnava l’immobile, che dunque rimaneva nel possesso del conduttore;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento per l’IMU relativi agli anni dal 2012 al 2015 per quegli stessi immobili e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello ritenendo che a seguito della risoluzione del contratto di leasing il locatario non sarebbe più da considerarsi il soggetto passivo, che ritornerebbe ad essere il proprietario (società di leasing).
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Narni si costituiva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. n. 20977 del 2021 e Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019 e Cass. 13793 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore – ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell’IMU versata pur nell’ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l’immobile.
Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.100, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022