Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21109 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 22/07/2021), n.21109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26204/2019 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA BENNATO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6504/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 11/08/2019;

2916 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da S.I., cittadino del Bangladesh, il decreto n. 6504/2019 del Tribunale di Milano.

Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o della protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva l’impugnazione con il provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l’impugnato decreto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare viene dedotto che il Tribunale di Milano non avrebbe proceduto alla fissazione di udienza per l’audizione del ricorrente, audizione di cui si prospetta l’obbligatorietà.

Orbene, ai sensi di nota pronuncia (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. n. 17717/2018) nello specifico tema dell’obbligatorietà dell’audizione ai sensi del D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 35 bis, deve osservarsi quanto segue.

L’audizione, ove non disponibile la videoregistrazione o altro strumento, è sempre obbligatoria.

Non lo e’, viceversa, quando – come in ipotesi – risulti, per di più incontestata l’acquisizione di altra idonea fonte.

Nella fattispecie, in concreto, il Tribunale di prima istanza ha dato atto della “messa a disposizione di quanto utilizzato nella fase amministrativa” (art. 35 bis cit.).

Parte odierna ricorrente nulla risulta aver, in allora innanzi al medesimo Tribunale, contestato, né oggi svolge altra congrua allegazione idonea a non far ritenere come nuova la doglianza prospettata innanzi a questa Corte.

Il motivo e’, pertanto, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, la violazione di legge e l’omesso esame di fatto decisivo.

Il Tribunale – secondo la prospettazione di parte ricorrente- avrebbe basato la propria decisione, in proposito, su “generiche informazioni” circa la situazione del Bangladesh.

Senonché il provvedimento impugnato (v.: pp. 10 ss.) è pervenuto all’accertamento del fatto che nel paese di origine del richiedente non vi è “una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata di particolare intensità” sulla scorta di adeguate ed aggiornate fonti informative (fra cui il rapporto 2018 Bangladesch-Human Rigths).

Quanto alla pretesa omessa valutazione parte ricorrente non indica quale specifico e decisivo fatto o elemento sia stato non valutato con la decisione gravata.

Il motivo e’, pertanto, inammissibile.

3.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4.- Nulla va statuito in relazione alle spese del giudizio stante il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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