Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21109 del 12/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 12/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.12/09/2017),  n. 21109

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2770-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARIO RIDOLA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIOVANNI COLI e FABIO MALCOVATI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO; PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI MILANO; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 362/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 15/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avv.ti Giovanni COLI e Fabio MALCOVATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso dell’avv. P.A. avverso la decisione con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per avere prodotto in un giudizio civile corrispondenza intercorsa con l’avvocato di controparte – tra cui quella contenente proposte transattive – con la comparsa di costituzione del 16 febbraio 2012 e con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, dell’8 marzo 2012.

Ha ritenuto, in particolare, corretta l’interpretazione dell’art. 28 codice deontologico forense (nel testo anteriore a quello attualmente vigente approvato dal CNF nella seduta del 31 gennaio 2014) quale previsione del divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive, divieto non escluso, in particolare, dall’invito del giudice a transigere dedotto dall’incolpato a propria esimente.

2. L’avv. P. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Non vi sono difese di controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 1324, 1362, 1366, 1369 e 1965 con riferimento all’art. 28 codice deontologico forense, si contesta che la lettera 27 maggio 2011 dell’avvocato di controparte, richiamata nel capo di incolpazione, contenesse una proposta transattiva e si lamenta che nè il COA nè il CNF abbiano svolto una indagine ermeneutica sul suo contenuto.

1.1. Il motivo è improcedibile non avendo il ricorrente prodotto copia della lettera in questione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione degli artt. 91,96,185 e 185 bis c.p.c. con riferimento all’art. 28 codice deontologico forense, ha per oggetto il secondo comportamento oggetto di incolpazione, individuato nello scambio di corrispondenza intercorso tra i difensori delle parti a seguito dell’invito del giudice a valutare la proposta transattiva dallo stesso giudice formulata ricordando alle parti che avrebbe tenuto conto del loro comportamento nella decisione finale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c., (rectius: 1) comma 3.

Sostiene il ricorrente che il solo modo per consentire al giudice di valutare il comportamento delle parti era, appunto, mettere a sua disposizione la corrispondenza intercorsa tra i difensori sull’ipotesi transattiva. E infatti nella sentenza finale pronunciata il 9 novembre 2016 – prodotta con il ricorso per cassazione – il Tribunale di Milano ha fatto applicazione del disposto di cui all’art. 91 c.p.c. disponendo la compensazione delle spese, nonostante la soccombenza, “anche per effetto dell’adesione dell’opponente”, difeso dal ricorrente, “alla proposta transattiva formulata dal giudice all’udienza del 15/02/2012 e ampiamente documentata con le allegazioni alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2”. Ad avviso del ricorrente, un’interpretazione dell’art. 28 CDF che escluda il carattere esimente della produzione di corrispondenza intercorsa tra i difensori sull’ipotesi transattiva formulata dal giudice, è scorretta e tale da frustrare la finalità deflattiva delle liti a base della previsione legislativa di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1.

2.1. Va anzitutto rilevata l’inammissibilità della produzione della sentenza 9 novembre 2016 del Tribunale di Milano, effettuata dal ricorrente per la prima volta con il ricorso per cassazione. Tale produzione, invero, eccede i limiti di cui all’art. 372 c.p.c., non attenendo nè alla nullità della sentenza impugnata, nè alla ammissibilità del ricorso, bensì al merito della causa, che non può essere riesaminato in sede di legittimità.

Per quest’ultima ragione è altresì inammissibile la narrazione dei fatti di causa a base del motivo in esame, in particolare nella parte in cui si riferisce di una “proposta” transattiva formulata dal giudice, della quale non v’è traccia nella sentenza di merito.

Per il resto, il motivo è infondato. La “proposta conciliativa” cui fa riferimento l’art. 91 c.p.c., comma 1, è evidentemente quella formulata da una delle parti in causa, le uniche titolari di un potere di proposta negoziale in senso proprio, su cui possa formarsi l’incontro delle volontà con l’eventuale adesione della controparte; il giudice è titolare, semmai, di un potere di sollecitazione delle parti a conciliarsi, formulando al limite (non già “proposte”, bensì mere) ipotesi transattive o conciliative, che le parti possono liberamente fare proprie o meno: solo nel caso in cui una di esse faccia propria l’ipotesi suggerita dal giudice, questa diverrà una proposta, suscettibile di dar luogo all’accordo conciliativo in presenza dell’accettazione di controparte. Ed è appunto il meccanismo basato sulla proposta conciliativa di una delle parti, che l’art. 91 c.p.c., comma 1, ha inteso promuovere mediante la previsione di una ricaduta dell’ingiustificato rifiuto di controparte sull’addebito delle spese processuali.

Ai fini dell’applicazione di tale meccanismo, non v’è nessuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, perchè la proposta conciliativa cui fa riferimento la norma in esame deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice; dopo di che l’eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione, che lo evidenzia di per sè, senza alcun bisogno – si ripete – di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori.

Nè detta divulgazione può essere necessaria al fine di dimostrare l’eventuale giustificazione del rifiuto della proposta conciliativa. Tale giustificazione, infatti, non può che riguardare la proposta risultante ufficialmente agli atti – fino a quando non sia altrettanto ufficialmente ritirata – non eventuali diverse proposte o ipotesi avanzate nel corso delle trattative.

3. Il ricorso va in conclusione respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017

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