Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21109 del 07/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21109 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 31963-2007 proposto da:
CRIALESE VINCENZO (c.f. CRLVCN51A14H764Z), CRIALESE
ADA (C.F. CRLDAA56R57H7640), CRIALESE GIOVANNI
(C.F. CRLGNN56R17H764T), elettivamente domiciliati

Data pubblicazione: 07/10/2014

in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 80, presso
l’avvocato QUATTRINO CARLO, che li rappresenta e
2014

difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

1309

contro

COMUNE DI SPINAZZOLA, I.A.C.P. DI BARI;

1

- intimati –

sul ricorso 3753-2008 proposto da:
I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BARI,
in persona del Commissario pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6,

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DE ZIO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

CRIALESE VINCENZO (c.f. CRLVCN51A14H764Z), CRIALESE
ADA (C.F. CRLDAA56R57H7640), CRIALESE GIOVANNI
(C.F. CRLGNN56R17H764T), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 80, presso
l’avvocato QUATTRINO CARLO, che li rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

presso l’avvocato MACRO RENATO, rappresentato e

contro

COMUNE DI SPINAllOLA;

intimato-

avverso la sentenza n. 1165/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 04/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella

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pubblica udienza del 25/06/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
riunione dei ricorsi ex art. 335, rigetto dei

ricorsi principale e incidentale.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato 9.12.1993 al Comune di Spinazzola ed all’Istituto
Autonomo Case Popolari (IACP) della Provincia di Bari, Vincenzo, Giovanni ed Ada

premesso che, per la realizzazione di un programma di edilizia popolare, con decreto
sindacale del 24.01.1986, era stata disposta l’occupazione d’urgenza del loro bene e che
alla scadenza dell’autorizzato periodo quinquennale di occupazione temporanea, pur
essendo state le previste opere realizzate, non era stato adottato il decreto di
espropriazione, chiedevano che gli enti convenuti fossero condannati, con vincolo
solidale, al risarcimento del danno da loro subito per l’intervenuta illegittima
acquisizione dell’immobile.
Il Tribunale di Trani-Sezione Stralcio, con sentenza n. 1678 del 27.11-14.12.2001, nel
contraddittorio delle parti, disattese le eccezioni dei convenuti, accoglieva, anche in
base all’esito della CTU, la domanda attorea nei confronti sia del Comune di
Spinazzola che dell’IACP della Provincia di Bari,

dei quali affermava la

corresponsabilità per l’occupazione divenuta illegittima, di mq 1578 (e non di mq 1350
indicati nel decreto autorizzativo del 24.01.1986) del terreno già dei Crialese;
condannava conseguentemente entrambe tali parti a pagare in solido agli attori la
somma complessiva di £. 89.194.209 (€ 46.064,96), di cui £ 79.355.818 per la perdita
da occupazione acquisitiva del suolo e £ 9.838.39 per la illegittima occupazione
temporanea, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 1 0 .10.1997 e sino al
soddisfo ed oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente.
Con sentenza del 17.11-4.12.2006 la Corte di appello di Bari rigettava l’appello
incidentale del Comune di Spinazzola ed accoglieva invece l’appello principale
dell’IACP, per l’effetto escludendone la responsabilità, che addebitava in via esclusiva

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Crialese, quali comproprietari di un terreno edificabile, adivano il Tribunale di Trani e

al Comune nei cui unici confronti confermava la pronuncia di condanna adottata dal
primo giudice. Quanto alle spese dei due gradi di giudizio le dichiarava interamente
compensate tra i Crialese e l’IACP e tra questo istituto ed il Comune che, invece

favore peraltro nel dispositivo liquidava solo quelle di primo grado ( in complessivi
euro 8.631,54, di cui euro 1.995,07 per esborsi, compreso il costo della ctu, euro
1.471,90 per diritti di procuratore, euro 5.164,57 per onorari, oltre rimborso spese
generali, cap ed iva come per legge)
La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:
doveva essere esclusa, in linea con la giurisprudenza più recente e più convincente,
ogni responsabilità dell’IACP, che era stato delegato alla sola costruzione dell’opera,
portata a compimento nel periodo dei cinque anni di occupazione legittima, e che non
aveva alcun obbligo giuridico, nè per legge nè per delega, di azionare o sollecitare
provvedimenti amministrativi tesi alla definizione della procedura espropriativa;
nei rapporti tra i Crialese e l’IACP concorrevano giusti motivi di compensazione
integrale delle spese del doppio grado, per la ragione che vi era ancora una
giurisprudenza minoritaria che continuava, in vicende analoghe, ad affermare la
corresponsabiltà di detto Istituto e del Comune. Tale incertezza giurisprudenziale
giustificava anche la compensazione delle spese del doppio grado tra il Comune e
IACP. Invece nei rapporti tra i Crialese e il Comune di Spinazzola, le spese di entrambi
i gradi di merito dovevano gravare esclusivamente sul Comune, per il principio della
soccombenza.
Avverso questa sentenza i Crialese hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi e notificato al Comune di Spinazzola, che non ha svolto attività difensiva,
ed all’IACP di Bari, che ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso

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condannava in relazione ad entrambi i gradi di merito, a rifonderle ai Crialese, a cui

incidentale fondato su un motivo, cui i Crialese hanno replicato. L’IACP ha depositato
memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE

principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso i Crialese denunziano:
1.

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c. (art. 360 mi. 3 e 5
c.p.c.”.
Si dolgono che la Corte d’ Appello, pur avendo condannato il Comune di Spinazzola a
pagamento in loro favore delle spese processuali dei due gradi di merito, le abbia poi
liquidate soltanto in riferimento al primo grado, omettendone la quantificazione per il
grado di appello.
Formulano conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., applicabile ratione temporis <>.
Il motivo è fondato, giacché (cfr cass. n. 255 e n. 5266 del 2006) la sentenza che
contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio
della soccombenza, ma non contenga poi liquidazione di esse o, come nella specie, di
parte di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione
dell’errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione
delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice.

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Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi

”Violazione e falsa applicazione dell’ art. 5 bis comma 7 bis del decreto legge
11 luglio 1992 n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359,
introdotto dall’ art. 3 comma 65 della legge 23.12.1996 n. 662 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Formulano il seguente quesito di diritto <>.
In tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., (nel testo
applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto dalla legge 28 dicembre
2005, n. 263), essendo il sindacato della S.C. limitato ad accertare che non risulti
violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della
parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di
merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite,
e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia, come nella specie, nell’ipotesi di
concorso di altre giuste ragioni, rispetto alle quali appare anche adeguato il reso
supporto motivazionale, attesi i numerosi interventi avutisi sulla controversa questione
della legittimazione passiva in specifico caso di azione risarcitoria da responsabilità per
la lesione patrimoniale subita dal proprietario del terreno irreversibilmente trasformato,
interventi che pure evidenziano la complessità delle questioni involte dal tema.
Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso principale, respingere il
secondo motivo del medesimo ricorso nonché l’unico motivo del ricorso incidentale,
cassare in parte qua l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in

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applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione altresì agli artt. 91 e 132 c.p.c. ed all’art.

diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

secondo motivo del medesimo ricorso nonché l’unico motivo del ricorso incidentale,
cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla
Corte di appello di Bari, in diversa composizione..
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014

Il Cons.est.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinge il

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